Agevolazioni prima casa: online la guida del Notariato

“Agevolazioni fiscali prima casa: istruzioni per l’uso” è la guida realizzata Consiglio Nazionale del Notariato che si propone come strumento di supporto per tutti coloro che si trovino nelle condizione di acquistare una casa per la prima volta, con tutti i dubbi ed i timori che possono nascere, legati, principalmente, all’investimento economico. Le spese da sostenere per l’acquisto della prima casa, infatti, sono molte. Oltre a quelle strettamente connesse all’atto di acquisto dell’immobile (eventuale ristrutturazione, arredamento), è necessario tenere conto anche dei costi successivi.

La guida pubblicata si concentra principalmente sulle implicazioni fiscali connesse all’acquisto di una proprietà.
E’ di facile consultazione, in quanto strutturata con la tecnica della domanda/risposta, e contiene diverse tabelle riassuntive per individuare in breve tempo l’argomento di interesse.

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Bonus Natale: anche i redditi tassati con la cedolare secca sugli affitti concorrono a determinare la soglia

Nel caso in cui un lavoratore abbia redditi derivanti dalla locazione di immobili tassati con la cedolare secca, deve considerarli ai fini del calcolo del reddito complessivo di 28.000 euro per l’accesso al Bonus Natale.
A stabilirlo l’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, che al comma 7 stabilisce che “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.[…]”.
Pertanto, anche i redditi tassati con la cedolare secca sugli affitti concorrono a determinare la soglia di 28.000 euro per il diritto al bonus.

Il chiarimento è contenuto nell’approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 28 novembre.

PEC dell’Agenzia Entrate per un ultimo invito al concordato preventivo biennale

L’Agenzia Entrate sta inviando messaggi di posta elettronica certificata a tutti i contribuenti che, pur avendone i requisiti, hanno deciso di non aderire al concordato preventivo biennale (CPB) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre 2024.
Precisiamo che si tratta di semplici “inviti” con un alert sulla nuova scadenza del 12 dicembre 2024 e una sintesi dei benefici: la scelta di aderire o meno resta una facoltà del contribuente.

Contributo a fondo perduto per interventi Superbonus 2024 in misura piena

Con Provvedimento del 29 novembre l’Agenzia delle Entrate ha stabilito, nella misura del 100%, la percentuale del un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti in particolari condizioni reddituali, che sostengono, nell’anno 2024, spese relative a interventi edilizi agevolati con Superbonus al 70%.
Si tratta, in particolare, delle persone fisiche con reddito non superiore a 15mila euro, che hanno sostenuto, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi da Superbonus e che entro il 31 dicembre 2023 avevano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Obbligo di dichiarazione dei redditi anche per le Asd a regime fiscale agevolato

Le associazioni sportive dilettantistiche, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato previsto dall’art. 1 della L. n. 398 del 1991, sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto di averli o meno prodotti.
Questo in virtù dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, in base al quale:

  • “ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta”;
  • “i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui all’articolo 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi”.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 28091 del 31 ottobre 2024.

Obbligo di assicurazione per calamità naturali: dettagli, adempimenti e sanzioni previste

Dal 2025 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali.

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e successivi della legge 213/2023), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024.

Nello specifico, il comma 101 cita “Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.

L’obbligo riguarda dunque tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;
  • esondazioni.

L’obbligo non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli, per i quali l’assicurazione rimane facoltativa.

Il mancato adempimento a questo obbligo escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di danni derivanti da eventi catastrofici.

L’obbligo scatterà ufficialmente dal 1° gennaio 2025, ma le imprese devono stipulare le polizze entro la fine del 2024 per evitare sanzioni.

Le polizze potranno includere un eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l’impresa e l’assicurazione.

Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.

Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 1° gennaio 2025.

Tax credit al 100% per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nel 2023

Credito d’imposta al 100% per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture del Mezzogiorno.

Con Provvedimento del 28 novembre l’Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo richiesto.

Il credito d’imposta, ricordiamo, è stato istituito dalla Legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) in favore delle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che, nel 2023, hanno acquistato beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise e Abruzzo.

Con Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 15 ottobre è stato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, con le relative istruzioni, e sono stati definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica. 

Il credito riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, riportando in F24 il codice tributo 7036, istituito con Risoluzione n. 56/E del 26 novembre.

Escluse dal reddito le borse di studio ai figli dei dipendenti per meriti scolastici

Con Risposta n. 231 del 28 novembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le borse di studio concesse ai figli dei dipendenti per meriti scolastici, erogate da un ente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Inoltre, ai fini dell’esclusione dal reddito, non è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Nella CU 2024, precisano infine le Entrate, l’importo delle borse di studio ideve essere esposto nel punto 465, indicando nel precedente punto 464, il codice 23.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: online la guida aggiornata

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida per il versamento dell’imposta bollo sulle fatture elettroniche, alla luce della nuova funzionalità recentemente introdotta, che prevede che il contribuente o l’intermediario delegato possano richiedere assistenza sulle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, attraverso il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche, disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

CLICCA QUI per scaricare la guida aggiornata.

Rateizzazione degli acconti da gennaio a maggio per le partite IVA

E’ stata depositata dal Ministero dell’Economia e delle finanze la riformulazione dell’emendamento Romeo al DL 155/2024 (c.d. DL “fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025), che prevede, per i titolari di partita Iva, la rateizzazione, da gennaio a maggio 2025, della seconda o unica rata degli acconti d’imposta.
Il rinvio riguarda i soggetti titolari di partita Iva con ricavi fino a 170 mila euro.

Con Comunicato Stampa n. 136 del 27 novembre il MEF ha inoltre reso nota, per gli stessi soggetti, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

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