Bonus edilizi: pronti i codici tributo da utilizzare per l’ulteriore ripartizione delle rate

L’articolo 121, comma 3-ter, del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) prevede che banche, intermediari finanziari e assicurazioni debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali, di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Nel Provvedimento del 21 novembre le Entrate hanno definito le modalità attuative del richiamato articolo 121, e di presentazione della comunicazione prevista. Il Provvedimento, inoltre, rimandava a successiva risoluzione l’istituzione dei codici tributo da utilizzare per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24 dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle rate risultanti dall’ulteriore ripartizione.

Tali codici tributo arrivano puntuali con la Risoluzione delle Entrate n. 55/E del 26 novembre, e sono:

  • “7774” denominato “Superbonus art. 119 dl n. 34/2020 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, Dl n. 34/2020”;
  • “7775” denominato “Sismabonus art. 16 dl n. 63/2013 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, Dl n. 34/2020”;
  • “7776” denominato “Bonus barriere architettoniche art. 119- ter Dl n. 34/2020 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, Dl n. 34/2020”.

Dovranno essere utilizzati da banche, assicurazioni e intermediari, per l’utilizzo in compensazione delle ulteriori 6 rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, acquistate per un corrispettivo pari o superiore al 75% della detrazione, in mancanza della prevista comunicazione.

Tax credit agricoltura, pesca e acquacoltura: pronto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Con Risoluzione n. 56/E del 26 novembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7036” per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura.

La finestra temporale per l’invio delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati, che andava dal 17 ottobre al 18 novembre 2024, era stata individuata con provvedimento del 15 ottobre 2024.

Ciascun beneficiario potrà visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, tramite il quale sarà resa nota la percentuale per determinare l’agevolazione fruibile.

Partite Iva: ufficiale la proroga del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi

Il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi. Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze sul proprio sito internet con Comunicato Stampa n. 136 del 27 novembre.
Ricordiamo che il termine era in scadenza il prossimo 2 dicembre.

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.
E’ escluso dalla proroga il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’INAIL.

Novità in arrivo per la tassazione delle criptovalute

Il disegno di legge di bilancio 2025 intende introdurre importanti novità nella tassazione delle criptoattività in Italia. La proposta inserita nella legge prevede un significativo aumento dell’aliquota sulle plusvalenze eccedenti i 2.000 euro derivanti da cripto-attività dal 26% al 42%.

In sede di esame alla Camera sono state tuttavia presentate diverse proposte di modifica:

  • mantenimento dell’aliquota attuale del 26%
  • eliminazione completa della soglia di esenzione di 2.000 euro, proponendo di rendere imponibili tutte le plusvalenze indipendentemente dal loro ammontare
  • introduzione della possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. Gli investitori potrebbero optare per un’imposta sostitutiva del 16% sul valore rideterminato, con la possibilità di versamento entro il 30 novembre 2025 o di rateizzazione in tre anni con un interesse del 3% annuo.
  • introduzione di una definizione più precisa delle plusvalenze, specificando che queste sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale dei beni rimborsati) e il costo di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, ma con l’esclusione degli interessi passivi.

Tassazione incentivi per attività svolte in periodi d’imposta precedenti a quello di erogazione

Con Risposta n. 227 del 25 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito all’applicabilità o meno del regime di tassazione separata, in luodo dell’ordinaria, agli incentivi corrisposti per attività svolte in periodi precedenti a quello dell’erogazione.

Dopo un breve excursus sulla normativa di riferimento le Entrate hanno confermato la possibilità di applicazione del regime di tassazione separata alle retribuzioni aggiuntive corrisposte per le funzioni tecniche svolte, anche nel caso in cui siano corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello di effettiva maturazione, a condizione che il ritardo sia dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica, come, ad esempio, la stipula del contratto collettivo di lavoro.
Nel caso in cui, invece, il ritardo nell’erogazione sia fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi, essi concorrono alla formazione del reddito e sono quindi da assoggettare a tassazione ordinaria.

Commercialisti: approvato il nuovo ordinamento professionale

Il 19 novembre scorso il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha approvato il nuovo ordinamento professionale della categoria.

Il nuovo testo, che interviene su diversi aspetti della professione, introduce modifiche all’oggetto della professione, alle norme sulle incompatibilità, sull’esercizio della professione in forma associata, sulla disciplina del tirocinio, sulla regolamentazione dei consigli di disciplina territoriali e su quello nazionale.
Introdotte anche novità in tema di morosità e conseguente sospensione o cancellazione dall’albo, sulla disciplina dei compensi, sull’assicurazione professionale, sul sistema elettorale e sulle specializzazioni.

Clicca qui per leggere il comunicato del CNDCEC.

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO per gli ‘influencer’

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO destinato ai cosiddetti influencer, ossia a quei soggetti che avendo un seguito ampio e/o molto coinvolto sui social media, esercitano una notevole influenza in settori specifici che sfruttano professionalmente con fini commerciali.

Il nuovo codice Ateco sarà il 73.11.03 e quindi inserito nell’ambito delle agenzie pubblicitarie: 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO – 73.1 PUBBLICITÀ – 73.11 Agenzie pubblicitarie.

Passaggio dal regime ordinario al forfetario: no all’aliquota agevolata del 5%

Non possono beneficiare dell’aliquota agevolata al 5% i soggetti che iniziano una nuova attività in regime ordinario, ­anche per effetto della presenza di una causa di esclusione, e solo successivamente “entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, tranne il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 226 del 22 novembre.

Come già evidenziato con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 l’Agenzia Entrate ricorda che “il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività”.

Investimenti esteri ed omessa indicazione nel quadro RW: profili sanzionatori

E’ soggetta a sanzione l’omessa indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
La finalità dell’obbligo di dichiarare gli investimenti esteri (art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990), difatti, è quella di garantire il monitoraggio degli investimenti esteri, quali indicatori della capacità contributiva.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 28077/% del 30 ottobre 2024) che, in linea con la precedente giurisprudenza sul tema, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado.
Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte ha riguardato un contribuente che aveva omesso di indicare in dichiarazione un’attività finanziaria detenuta all’estero, avendo inoltre contestato la proporzionalità del regime sanzionatorio italiano alla luce della giurisprudenza eurounitaria sul punto.

Acquisto crediti edilizi over 75%: pronto il modello di comunicazione per evitare lo ‘spalma crediti’

L’articolo 121, comma 3-ter, del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) prevede che banche, intermediari finanziari e assicurazioni debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali, di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
La suddetta comunicazione deve essere effettuata in via telematica, 

Con Provvedimento del 21 novembre l’Agenzia delle Entrate informa che la suddetta comunicazione deve essere inviata:

  • dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate, utilizzando il servizio web disponibile all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti (in alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico o tramite posta elettronica certificata);
  • a decorrere dal 3 dicembre 2024, contestualmente all’accettazione della cessione, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.

Le Entrate segnalano che, per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati, fino al 7 gennaio 2025.

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