UIF: statistiche antiriciclaggio 1° semestre 2024

L’UIF ha pubblicato i dati sull e segnalazioni antiriciclaggio riferite al primo semestre del 2024.
Nel periodo gennaio-giugno 2024 le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) registrano un incremento rispetto al semestre precedente, sia negli importi movimentati (+3,3%), sia nel numero di operazioni sottostanti (+1,5%).
L’aumento degli importi è dovuto soprattutto al comparto Banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti, che costituisce il 95,6% dell’operatività. La crescita maggiore si registra per le SGR e per le imprese ed enti assicurativi.
L’incremento riguarda tutti i settori economici, con l’eccezione dei settori del commercio (-2,5%), della Pubblica Amministrazione (-3,9%) e delle famiglie produttrici (-1,4%).

Relativamente alla tipologia di operatività di banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti, i bonifici, che costituiscono il 66,2% dell’importo totale per il comparto, hanno registrato un aumento (+1,1% per quelli in entrata e +2,8% per quelli in uscita).

Nel primo semestre del 2024 si è rilevato un calo dei versamenti e dei prelievi in contante, oltre ad una significativa diminuzione dei bonifici da/verso paesi o territori a fiscalità privilegiata o non cooperativi, riconducibile, sostanzialmente, all’uscita della Svizzera dalla lista di questi paesi.

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Acquisto crediti edilizi over 75%: pronto il modello di comunicazione per evitare lo ‘spalma crediti’

L’articolo 121, comma 3-ter, del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) prevede che banche, intermediari finanziari e assicurazioni debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali, di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
La suddetta comunicazione deve essere effettuata in via telematica, 

Con Provvedimento del 21 novembre l’Agenzia delle Entrate informa che la suddetta comunicazione deve essere inviata:

  • dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate, utilizzando il servizio web disponibile all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti (in alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico o tramite posta elettronica certificata);
  • a decorrere dal 3 dicembre 2024, contestualmente all’accettazione della cessione, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.

Le Entrate segnalano che, per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati, fino al 7 gennaio 2025.

Iscrizione ad albi ed elenchi: formazione obbligatoria per il mantenimento

Con il passare degli anni, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è solo il primo passo per poter lavorare.

Al commercialista viene chiesta sempre più specializzazione e formazione, per l’iscrizione e per il mantenimento dell’iscrizione a specifici albi o elenchi (requisito indispensabile per l’assunzione di determinati incarichi).

Arrivati alla fine del 2024, facciamo un riepilogo degli obblighi formativi che gravano sul commercialista per il mantenimento dell’iscrizione.

Albo/elenco

Periodo aggiornamento

Obblighi formativi

ODCEC

2023-2025
(triennale)

 

90 crediti formativi nel triennio (senza limite annuale). Di questi – almeno 9 CF nelle materie obbligatorie, ma almeno 3 ogni anno, devono essere su antiriciclaggio

 

Registro dei Revisori legali

Annuale

20 crediti formativi annuali, di cui 10 in materie caratterizzanti la revisione legale dei conti

Revisori della sostenibilità

Annuale

gli iscritti al registro dei revisori legali, entro l’1/1/2026, sono considerati abilitati se maturano almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.

Esperti della composizione negoziata della crisi d’impresa

indeterminato

nessuno

Amministratori Giudiziari (custodia beni sequestrati)

indeterminato

nessuno

Amministratori di sostegno

indeterminato

nessuno

Albo C.T.U.

indeterminato

nessuno

Gestori crisi sovraindebitamento

Biennale

40 ore biennali (a partire dalla iscrizione al 1° organismo di mediazione)

Professionisti delegati alle vendite (elenco triennale)

Annuale

Minimo 15 ore annue e 60 nel triennio, a partire dalla data di iscrizione nell’elenco (non l’anno solare)

Revisori Enti Locali

Annuale

10 ore. Entro la data annuale stabilita dal Ministero, il revisore deve inserire nel portale i crediti formativi maturati, pena la cancellazione dal Registro

Albo dei gestori della crisi d’impresa

Biennale

18 ore biennali (senza limite annuale).

Comunicazioni controlli automatici sulle dichiarazioni consultabili anche nel cassetto fiscale

L’Agenzia delle Entrate verifica annualmente che i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate siano esatti e che i versamenti siano stati effettuati in modo corretto e nei tempi utili. Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo “automatico” possono evidenziare l’eventuale presenza di incongruenze, e contenere quindi una richiesta di regolarizzazione, oppure informare il contribuente di un maggior credito o di un minor rimborso spettante.

Con Provvedimento del 19 novembre, recante disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, l’Agenzia delle Entrate disciplina l’attivazione di nuove funzionalità che permettono al contribuente di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici effettuati sulle dichiarazioni.
In questo modo, i destinatari delle comunicazioni o i loro intermediari delegati, potranno chiedere contestualmente assistenza o procedere direttamente al versamento. 
Il contribuente sarà informato dell’arrivo di una comunicazione direttamente nel Cassetto fiscale, tramite avviso all’interno della propria area riservata oppure, se registrato all’app IO, anche tramite una notifica push sul cellulare. È inoltre attivo un servizio di ricerca tramite i dati identificativi delle comunicazioni.

Le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici saranno disponibili all’interno della sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. Le stesse saranno comunque inviate anche con le modalità tradizionali, ovvero tramite raccomandata o via pec.

I contribuenti, dopo aver ricevuto la comunicazione, potranno procedere direttamente al versamento per regolarizzare la propria posizione, oppure chiedere chiarimenti o fornire elementi all’Agenzia tramite il servizio Civis, le cui funzionalità sono state integrate nel Cassetto fiscale. In particolare, sarà possibile segnalare le motivazioni per cui si ritiene che il pagamento sia, in tutto o in parte, non dovuto.

Definizione agevolata: in scadenza il termine per il versamento della sesta rata

Il scadenza il prossimo 30 novembre il termine per effettuare il versamento della sesta rata della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).
Considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e i differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, il termine ultimo per il pagamento sarà lunedì 9 dicembre 2024.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

L’Agenzia Entrate-riscossione ricorda che, una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del tuo piano, e dei moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata, o è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica.
Sarà sufficiente inserire il codice fiscale del soggetto che ha fatto la domanda di adesione, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la “Comunicazione” e i moduli per pagare.

Bonus Natale 2024: nuovi chiarimenti dalle Entrate alla luce del Dl n. 167/2024

Pubblicati i nuovi chiarimenti per ottenere il “Bonus Natale”, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro e con un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.
Nella la Circolare n. 22/E del 19 novembre l’Agenzia delle Entrate, a seguito dei cambiamenti introdotti con il Dl n. 167/2024, illustra il nuovo perimetro dell’agevolazione.

In particolare, i datori di lavoro, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi.

Con le novità introdotte introdotte dal Dl n. 167/2024, ad esempio, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. Inoltre, non è possibile cumulare il bonus, che non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità. Solo uno di essi, quindi, avrà diritto al contributo.
Nulla cambia, invece, per gli altri due requisiti richiesti, ossia avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità. 

Maggiori informazioni nella Circolare.

Bonus carta imprese editrici: domande fino al 19 dicembre

Al via la possibilità di presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto, per il 2024, alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Per il 2024, la finestra temporale per l’invio delle domande si è aperta il 19 novembre, per chiudersi alle ore 17:00 del 19 dicembre.

Le domande possono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile dal menù “Servizi on-line”, al percorso “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito di imposta carta 2024 (spese sostenute nell’anno 2023)”, previa autenticazione mediante SPID, CNS o CIE.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Nella Circolare n. 2/2024 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria  ha definito le modalità attuative del credito d’imposta per gli anni 2024 e 2025.

Per richieste sulla compilazione delle domande o sull’accesso al portale è possibile consultare il manuale utente della procedura o contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. Per chiarimenti sul credito d’imposta è possibile inviare un’email all’indirizzo credito.carta@governo.it.

Costituzione diritto di superficie: chiarimenti sulla tassazione dei corrispettivi

Con Risposta ad interpello n. 224 del 19 novembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi per la costituzione di un diritto reale di godimento assumono rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui sono percepiti, a nulla rilevando la data di stipula dell’atto. Ciò anche nell’ipotesi in cui il contratto di costituzione del diritto reale sia sottoposto a “condizione sospensiva” (art. 1353 Codice Civile).

Quindi, nell’ipotesi in cui, come nel caso oggetto dell’interpello, i corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie sul terreno agricolo siano stati percepiti in parte nel 2023 e, in parte, nel 2024 per effetto dell’avveramento della condizione sospensiva inserita nel contratto, i corrispettivi ricevuti nel 2024  saranno da assoggettare a tassazione, in quanto costituiscono redditi diversi.

Zes unica agricoltura: approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta

Con Provvedimento del 18 novembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del Dl n. 124/2023.
Approvate anche le relative istruzioni, definito il contenuto del modello e le modalità di trasmissione.

Il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, è destinato alle suddette imprese, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende “le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027”.

Il modello deve essere inviato dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Maggiori dettagli nel provvedimento.

Somme a titolo risarcitorio: trattamento fiscale ai fini Iva

Fuori dal campo Iva gli importi dovuti a titolo risarcitorio.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad interpello n. 223 del 18 novembre, relativo al corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini Iva, alle somme dovute a titolo risarcitorio.

In particolare, gli importi corrisposti a titolo di risarcimento, dovuti a seguito di inadempimento o irregolarità degli obblighi contrattuali, sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, in quanto non rappresentano un corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolvono una funzione esclusivamente risarcitoria.

Il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini Iva, alle predette somme, precisano le Entrate, si ricava dall’individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere. Occorre quindi verificare se le somme da corrispondere rappresentino il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali.

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