Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali: nuovo studio del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo Studio dal titolo “Prime note sul D.LGS. N.139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali”, approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024.

L’art. 1, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 139/2024 ha disposto la sostituzione del comma 4-ter dell’art. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni – TUS), in ossequio alla prescrizione contenuta nell’art. 10 della l. 9 agosto 2023, n. 111, di delega al Governo per la riforma fiscale, ove sono stati indicati i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, oltre che per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Nel documento:

  • Il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139;
  • Società di capitali – holding e società di mero godimento;
  • Controllo di diritto – integrazione del controllo già esistente;
  • Società di persone;
  • Società non residenti;
  • Conclusioni.

Zes unica agricoltura: approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta

Con Provvedimento del 18 novembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del Dl n. 124/2023.
Approvate anche le relative istruzioni, definito il contenuto del modello e le modalità di trasmissione.

Il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, è destinato alle suddette imprese, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende “le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027”.

Il modello deve essere inviato dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Maggiori dettagli nel provvedimento.

Società scissa o incorporata: crediti edilizi in compensazione con F24

Con il Principio di diritto n. 4 del 15 novembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di operazioni straordinarie (incorporazioni, scissioni, …) ove sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, detti crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali il modello F24 deve essere compilato indicando nella sezione “CONTRIBUENTE”:

  • nel campo “CODICE FISCALE” (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;
  • ­nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo “62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”. 

La compensazione, chiariscono infine le Entrate, va eseguita nel modello F24, indicando in compensazione solo i crediti in argomento, ed utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.

Legge di bilancio 2025: le misure per favorire gli investimenti pubblici e privati

La legge di bilancio 2025 ha introdotto diverse misure per stimolare gli investimenti pubblici e privati.

Relativamente agli investimenti privati, per il 2025 vengono stanziati 1,6 miliardi di euro destinati a finanziare un credito di imposta per le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, vengono incrementate le risorse della c.d. Nuova Sabatini, l’agevolazione che abbatte il costo dei finanziamenti per i macchinari, e vengono stanziate risorse per agevolare gli investimenti nel comparto turistico.
Inoltre, per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per 3 anni il credito d’imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute.

Relativamente agli investimenti pubblici, vengono stanziate risorse per assicurare che, nel periodo successivo all’utilizzo delle risorse del Pnrr e del Fondo Sviluppo e Coesione per il biennio 2025-2026, l’andamento della spesa per tali stanziamenti sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. Previsto, in particolare, il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa, per un valore complessivo di 35 miliardi nel periodo 2025-2039, misura che si aggiunge al finanziamento, per la prima volta permanente, delle missioni internazionali di pace.

Previste, infine, ulteriori risorse per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (complessivamente 24 miliardi dal 2027 al 2036) e per il potenziamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (circa 1,27 miliardi nel periodo 2027-2036).

In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto ‘Salva infrazioni’

Il Decreto “Salva infrazioni” è legge.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre è stata infatti pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del Dl n. 131/2024 (c.d. Decreto “Salva infrazioni”), recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Pubblicato, nella stessa giornata, anche il testo coordinato del Decreto legge.

Tra le principali procedure interessate dal decreto:

  • le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118);
  • il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081);
  • il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006);
  • l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037);
  • il corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090);
  • il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231);
  • l’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo (n. 2024/2190 e n.  2023/2056);
  • la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (n. 2019/2279);
  • il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (n. 2023/2022);
  • la procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092);
  • le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

Niente bonus investimenti 4.0 se il bene è già stato utilizzato in comodato d’uso

Con la risposta a interpello n. 221 del 12 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta “Transizione 4.0” non è applicabile all’acquisto di beni strumentali già utilizzati in comodato d’uso gratuito prima dell’acquisto, poiché tale utilizzo non può essere considerato un “periodo di prova”. 
Nel caso esaminato, una società aveva impiegato per due anni un macchinario in comodato gratuito prima di acquistarlo, mancando quindi il requisito della novità necessario per fruire dell’agevolazione.

Registrazione atto: il notaio non paga le imposte? Il Fisco si può rifare sulle parti

Con Ordinanza n. 26800 del 15 ottobre la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, ha chiarito che se un notaio, al momento di registrare un atto da lui ricevuto, non versa le imposte dovute, l’Agenzia delle Entrate, al fine di assicurare il soddisfacimento della pretesa impositiva, può comunque rivolgersi alle parti coinvolte. 
Non è rilevante che i contraenti abbiano consegnato al notaio intervenuto in atto la relativa provvista, se quest’ultimo non l’ha poi riversata allo Stato.

In tema di imposta di registro, ha affermato la Suprema Corte,è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell’imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento. Nell’effettuazione di tale pagamento, infatti, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell’affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l’Amministrazione ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest’ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva.

Bonus Natale ampliato: importo aggiuntivo per un solo componente del nucleo familiare

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre è stato pubblicato, ed è entrato in vigore, il Decreto contenente misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

L’art. 2 (Benefici per i lavoratori dipendenti), oltre ad ampliare la platea dei beneficiari del c.d. Bonus Natale, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico,  prevede che l’indennità una tantum di 100 euro da corrispondere con la tredicesima mensilità, introdotta in favore dei favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Legge di bilancio 2025: le misure a sostegno delle famiglie

La legge di bilancio 2025 ha introdotto varie misure a sostegno delle famiglie. 

Tra queste il Bonus bebè, introdotto per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, che consiste in un bonus di  di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Rafforzati anche i congedi parentali, ampliando il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio. Si intervienem inoltre, sul bonus asili nido, prevedento che, per i nati dal 2024 in nuclei con redditi ISEE inferiori a 40.000 euro, il beneficio sarà portato a 3.600 euro e riconosciuto a prescindere dalla presenza di altri figli, estendendo pertanto la platea coinvolta.
Confermata anche l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale nella determinazione del reddito ISEE utile ai fini dell’accesso ai benefici per i nuovi nati e per le spese relative alla frequenza degli asili nido.

Confermato anche l’esonero contributivo per le mamme lavoratrici. Il bonus è esteso sia alle lavoratrici a tempo determinato che a quelle autonome, anche con reddito d’impresa, che non optano per il regime forfettario. Dal 2025 lo sgravio contributivo spetta alle lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre dal 2027, per le madri con tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. L’esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro annui.

Prorogato inoltre, per tutto il triennio 2025-2027, il Fondo di garanzia mutui per la prima casa, la misura che agevola l’accesso al mutuo prima casa, usufruendo della garanzia dello Stato, per alcune categorie, come giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36.

Infine, è rifinanziata la la carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro e incrementata, in via permanente, la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Bonus Natale: pronti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione

Con Risoluzione n. 54/E del 13 novembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito o codici tributo con cui i datori di lavoro potranno utilizzare in compensazione, nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), il credito d’imposta maturato per l’erogazione del Bonus Natale, l’indennità di 100 euro introdotta dall’articolo 2-bis del Dl 113/2024 in favore dei favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari.
I sostituti d’imposta riconoscono l’indennità ai lavoratori che ne fanno richiesta, insieme alla tredicesima mensilità e, a loro volta, recuperano le somme erogate sotto forma di credito d’imposta, utilizzabili in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

La Risoluzione pubblicata istituisce, per il modello F24, il codice tributo “1703”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”. Per il modello F24 EP, invece, è istituito il codice tributo “174E”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”.

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