Tassa automobilistica: omesso pagamento e termine per la notifica dell’avviso di accertamento

Con l’Ordinanza n. 25461 del 21 settembre 2021 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha affermato che il termine utile per la notifica dell’avviso di accertamento, in relazione alla Tassa auto, è il terzo anno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento.

La norma da applicarsi per determinare il termine legale della notifica della cartella esattoriale, infatti, è l’art. 5, comma 51, del DI n. 953 del 1982, come conv., e non l’art. 25, comma primo, lett. c), del Dpr n. 602 del 1973, norma applicabile in relazione a tributi diversi.

Il suddetto art. 5, comma 51, del DI n. 953 del 1982, in particolare, dispone che “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 10 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. 

La Corte di Cassazione, mediante la citata ordinanza, ha accolto il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e cassato la decisione impugnata e rinviata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Scade il 30 settembre il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2021. Nella stessa data saranno chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo trimestre solare dell’anno siano risultati debitori del tributo per un ammontare non superiore all’importo di 250 euro e abbiano deciso di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria.

Si ricorda che il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Grazie a una apposita funzionalità, presente nella sezione “Pagamento imposta di bollo” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile procedere direttamente al pagamento, indicando l’IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare l’imposta.

La procedura web dell’Agenzia delle Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il calcolo dell’importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato versamento rispetto alla scadenza prevista (provv. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, § 4.3).

È comunque possibile pagare l’imposta dovuta per il secondo trimestre mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 2522 (per il primo, terzo e quarto trimestre vanno utilizzati, rispettivamente, i codici 2521, 2523 e 2524).

A decorrere dal prossimo 15 ottobre, l’Amministrazione finanziaria metterà invece a disposizione gli elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del 2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto elenco B, contenente le e-fatture che soddisfano contestualmente le seguenti condizioni:

  • la somma degli importi delle operazioni documentate supera il valore di 77,47 euro;
  • è stato valorizzato uno dei codici N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito territoriale), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di presentazione di dichiarazione di intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) e N4 (operazioni esenti);
  • non sono state riportate le specifiche codifiche di esclusione dall’imposta di bollo.

Soggetto non residente che svolge smart working in Italia: il reddito va tassato in entrambi gli Stati

Con la Risposta n. 626 del 27 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito al trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno d'imposta 2020 da una cittadina italiana iscritta all'AIRE e dipendente di una società lussemburghese, che ha svolto la propria attività lavorativa in Italia da marzo 2020 ad oggi, lavorando in smart working a causa della pandemia.

Per il caso oggetto dell'interpello l'Agenzia Entrate ritiene che si debba far riferimento alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e il Granducato di Lussemburgo, stipulata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747.
In base al combinato disposto dell'articolo 15 della citata Convenzione e dell'articolo 23 del Tuir, dunque, il reddito percepito da un soggetto italiano residente in Lussemburgo per l'attività lavorativa in smart working svolta in Italia nel 2020, e per un periodo superiore a 183 giorni, rileva fiscalmente anche nel nostro Paese, e deve essere tassato in entrambi gli Stati.
La conseguente doppia imposizione, chiariscono le Entrate, sarà risolta attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.

Precompilata 2021 entro il 30 settembre

In scadenza il termine per l'invio del 730 precompilato.
Entro il 30 settembre, infatti, i contribuenti che hanno scelto di provvedere direttamente all'invio, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e quindi senza avvalersi dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta, di un Caf o di un professionista abilitato, sono tenuti alla presentazione della precompilata 2021 e delle scelte dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef (mod.730/1). 

Coloro non in possesso di credenziali "attive", ricorda l'Agenzia Entrate, potranno utilizzare le nuove chiavi d’accesso universali per i siti della PA: il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta nazionale dei servizi (Cns) o la Carta d’identità elettronica (Cie), che dal 1° ottobre andranno definitivamente a sostituire i diversi pin assegnati da ciascuna amministrazione pubblica. 
Dalla mezzanotte del 30 settembre 2021, infatti, le tre chiavi digitali Spid, Cie e Cns saranno le uniche valide per i servizi online.

Verifica del lasciapassare verde dal 15 ottobre: FAQ del Governo

Sul sito del Governo risultano aggiornate le FAQ relative alla certificazione verde ed in merito segnaliamo che:

  • i clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o altro tecnico non sono tenuti all’obbligo di verifica del lasciapassare verde, restando però una loro facoltà
  • i tassisti non sono tenuti ad effettuare alcuna verifica
  • i datori di lavoro di colf e badanti sono invece tenuti alla verifica

Per le aziende la risposta al quesito “Chi controlla il professionista” che accede a luoghi di lavoro pubblici e privati non fa che confermare quanto già da noi affermato e cioè che il controllo in questione viene effettuato anche nei confronti di tutti i lavoratori (anche se dipendenti di altri) che accedono ad uffici-aziende private non in veste di clienti (ad es. il commercialista che si reca presso la sede di un cliente è soggetto a verifica), precisa inoltre la risposta che il titolare dell’azienda che opera al suo interno (aggiungiamo noi anche i soci) viene sottoposto a verifica del lasciapassare dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.

Le risposte ribadiscono inoltre che

  • non si deroga dalla distanza interpersonale di 1 metro e sono confermate le disposizioni recate dalle precedenti linee guida (es. parafiato, liquido igienizzante etc.etc.)
  • le aziende che effettueranno controlli a campione non saranno sanzionate per eventuali violazioni qualora che tali controlli siano stati effettuati nel rispetto del modello organizzativo adottato

Accollo debito d’imposta altrui: pagamento esclusivamente con F24

Con Provvedimento del 24 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di esecuzione dell’accollo del debito d’imposta altrui, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019).

In particolare, il pagamento del suddetto debito deve essere effettuato con modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto della delega di pagamento. La delega è parimenti rifiutata anche nel caso in cui, per il pagamento, si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante.

Nel Provvedimento vendono inoltre individuate le ipotesi in cui le deleghe di pagamento si considerano scartate, viene chiarito il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle modalità di esecuzione dell’accollo del debito altrui e viene infine indicato il procedimento per la riscossione degli importi dovuti.

Stralcio cartelle fino a 5mila euro: istruzioni per l’annullamento automatico

Con Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con Agenzia delle entrate-Riscossione, fissa le regole dello Stralcio dei debiti fino a 5mila euro previsto dall'art. 4, commi da 4 a 9, del Decreto "Sostegni" (Dl n. 41/2021) e fornisce chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche. 

Il 31 ottobre 2021, ricorda l'Agenzia Entrate, saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di 5mila euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi. 

In particolare l’Agenzia delle Entrate effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, segnalando i codici fiscali che restano fuori per il superamento del requisito reddituale, ed entro il 30 settembre darà il via libera all’annullamento. L’agente della riscossione provvederà in automatico allo Stralcio ed il contribuente potrà verificare l'annullamento dei debiti consultando la propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione. I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.

Possono accedere allo Stralcio:

  • le persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro;
  • gli enti (Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali) che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Maggiori informazioni nella Circolare.

Commercialisti: il TAR del Lazio sospende le elezioni degli Ordini locali

Il TAR Lazio, con sentenza del 25 settembre 2021, ha accolto in via cautelare il ricorso presentato per l’annullamento della delibera dello stesso Consiglio nazionale dello scorso 4 giugno con la quale è stata fissata la data delle elezioni per il rinnovo degli Ordini locali per i giorni 11 e 12 ottobre 2021.

Nella Nota informativa del 26 settembre, indirizzata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio Nazionale informa di aver già dato mandato ai suoi legali di proporre appello al Consiglio di Stato e invita gli Ordini a sospendere fin da subito le operazioni di voto per corrispondenza.

Quale “adeguato assetto organizzativo” per le piccole e micro imprese? Ne parliamo con gli esperti nel webinar gratuito del 7 ottobre 2021

Il D.L. 118/2021 ha recentemente:

  • prorogato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;
  • rinviato al 31 dicembre 2023 (e quindi al 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi – OCRI.

Ma attenzione: le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) all’art 2086 c.c. secondo comma sono già in vigore fin dal 16 marzo 2019 e prevedono che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”. L’imprenditore deve anche “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.
Benché l’art. 2086 CC si riferisca alle sole società, il Codice della Crisi d’Impresa estende anche all’imprenditore individuale l’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, e di assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
È quindi espressamente previsto un vero e proprio obbligo, per tutti gli imprenditori (in proprio o amministratori), senza esclusioni legate alle dimensioni o alle attività, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili finalizzati a monitorare, ed eventualmente, rilevare situazioni patologiche che potrebbero sfociare anche nella crisi dell’impresa.

Ma quale “adeguato assetto organizzativo” deve e può essere adottato nella stragrande maggioranza delle piccole e micro imprese che caratterizzano in sistema economico italiano?

In Italia le imprese con meno di 5 dipendenti corrispondono a circa il 75% del totale. Molte di queste esternalizzano gli adempimenti contabili ed amministrativi ad un Commercialista o ad un centro elaborazione dati.
Ci si chiede se e come in queste realtà sia possibile adottare gli strumenti previsti dal Codice Civile e quale debba e/o possa essere il ruolo del Professionista di fiducia.

Per affrontare questo tema, anche alla luce delle recenti modifiche, AteneoWeb, in collaborazione con Gobid.it e la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, Vi invita al Webinar: 

L’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle piccole e micro imprese: novità e soluzioni operative. Un approccio operativo per i consulenti delle piccole e micro imprese alle prese con il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
Evento formativo accreditato MEF per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti – 2 crediti
 

Il webinar si terrà il 7 ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 sulla piattaforma ZOOM.

PROGRAMMA:

  • Il punto della situazione alla luce dei lavori della Commissione Pagni: cosa è già in vigore e cosa è stato rinviato
  • Il problema dell’adeguato assetto nelle piccole e micro imprese: considerazioni e soluzioni operative

RELATORI:

  • Dott. Riccardo Albanesi
    Dottore Commercialista e Direttore editoriale di AteneoWeb
  • Avv. Dott. Paolo Martini
    Avvocato e Dottore Commercialista
  • Dott. Marcello Pollio
    Dottore Commercialista
     

La partecipazione è gratuita.
Per prenotarsi, compilare entro il 5 ottobre il form disponibile a questo indirizzo.

I benefici fiscali per chi investe in start-up innovative previsti dal Decreto Sostegni bis

Il Decreto “Sostegni bis” (Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021), convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede (art. 14) che non siano soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Si tratterebbe altrimenti di plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale da tassare, in via ordinaria, nella misura del 26 %.

La stessa agevolazione è prevista in caso di:

  • plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazione al capitale di piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.
  • plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni al capitale nelle società previste dall’articolo 5 del TUIR (escluse quelle semplici e gli enti ad esse equiparati) ed in quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e d) del TUIR, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Per l’efficacia di queste nuove disposizioni sarà necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

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