Agevolazioni industria tessile, moda e accessori: esaurita la dotazione finanziaria disponibile

Con avviso del 23 settembre 2021 il Ministero dello sviluppo economico informa della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relative alla misura "Tessile, moda e accessori", finalizzata a sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle imprese che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo (art. 38-bis del “Decreto Rilancio”).

La chiusura dello sportello, a distanza brevissima dalla sua apertura (ore 12:00 del 22 settembre) si è resa necessaria a fronte delle domande presentate e relativo assorbimento dell’intera dotazione finanziaria.
 

Agenzia entrate-riscossione dal 27 settembre i primi appuntamenti in “videochiamata”

L'Agenzia delle Entrate-riscossione informa dell'avvio della fase sperimentale del servizio che permetterà, a partire dal prossimo 27 settembre, di avere assistenza tramite una videochiamata agli operatori dell'Agenzia direttamente dal proprio pc, smartphone e tablet e senza necessità di spostamenti.
Già dal 23 settembre è però possibile prenotare un appuntamento dall’area riservata del portale, utilizzando esclusivamente le credenziali SPID e CIE. Una volta effettuato l’accesso, si dovrà entrare nella sezione "Appuntamenti e contatti" e prenotare, scegliendo il giorno e l'ora che si preferisce fino ai successivi quattro giorni lavorativi.
Si riceverà una e-mail di conferma con le informazioni utili e le istruzioni per avviare la videochiamata, oltre ad una e-mail di promemoria il giorno dell’appuntamento. Per iniziare la videochiamata, si dovrà accedere sempre all’area riservata del portale, entrare nella sezione "Consulta la tua agenda appuntamenti", ed avviare il collegamento.

Con lo "Sportello online", precisa l'Agenzia, è possibile usufruire di tutti i servizi disponibili allo sportello fisico. Si riceverà lo stesso tipo di assistenza, si avrà a disposizione anche una chat diretta con un operatore per scrivere, e si potrà allegare e ricevere eventuale documentazione.

Il servizio è per ora disponibile per le province di Bari, Brescia, Lecce e Roma, entro la prima metà di ottobre lo sarà per Milano, Modena e Bologna e, successivamente, sarà esteso ad altri ambiti territoriali.

L’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle piccole e micro imprese: webinar gratuito il 7 ottobre 2021

AteneoWeb, in collaborazione con Gobid.it e la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, Vi invita al Webinar: 
L’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle piccole e micro imprese: novità e soluzioni operative. Un approccio operativo per i consulenti delle piccole e micro imprese alle prese con il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
Evento formativo accreditato MEF per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti – 2 crediti

Il webinar si terrà il 7 ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 sulla piattaforma ZOOM.

PROGRAMMA:

  • Il punto della situazione alla luce dei lavori della Commissione Pagni: cosa è già in vigore e cosa è stato rinviato
  • Il problema dell’adeguato assetto nelle piccole e micro imprese: considerazioni e soluzioni operative

RELATORI:

  • Dott. Riccardo Albanesi
    Dottore Commercialista e Direttore editoriale di AteneoWeb
  • Avv. Dott. Paolo Martini
    Avvocato e Dottore Commercialista
  • Dott. Marcello Pollio
    Dottore Commercialista

 

La partecipazione è gratuita.
Per prenotarsi, compilare entro il 5 ottobre il form disponibile a questo indirizzo.

Chiarimenti dal Dipartimento delle Finanze su invio telematico delibere regolamentari e tariffarie e applicabilità maggiorazione di aliquota Imu

Due nuove Risoluzioni direttamente dal Dipartimento delle finanze:

  • con la prima (Risoluzione n. 7/DF) vengono chiesti chiarimenti in merito alla decorrenza dell’obbligo di utilizzare il formato elettronico, individuato dal decreto 20 luglio 2021, per l’invio telematico al MEF delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di comuni, province e città metropolitane. Viene chiesto, in particolare, se tale formato debba essere rispettato anche per la trasmissione delle delibere relative all’anno d’imposta 2021, che è stata già eseguita da numerosi enti.
    Considerato che al momento dell’entrata in vigore del decreto l’attività di trasmissione degli atti relativi all’anno d’imposta 2021 era già ampiamente avviata, precisa il MEF nella Risoluzione, l’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. Nessun ulteriore onere grava, pertanto, in capo ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno già eseguito la trasmissione degli atti concernenti l’anno 2021, né, del resto, per ragioni di uniformità, al rispetto delle specifiche tecniche del formato elettronico sono tenuti gli enti che devono ancora provvedere a tale adempimento.
     
  • con la seconda (Risoluzione n. 8/DF) il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito all’applicazione, anche per l’anno 2021, dell’aliquota maggiorata dell’imposta municipale propria (IMU) dello 0,08%, deliberata nel 2020. Nel documento viene precisato che, nel caso di specie, la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determina l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante per l’appunto dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08%.
     

Accertamento con metodo sintetico: è onere del contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste

La determinazione del reddito delle persone fisiche – ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro – dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27811). 
L'allegazione di elementi indicativi di capacità contributiva accertati mediante redditometro costituisce, pertanto, circostanza tale da comportare l'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione 5 Civile, con l'Ordinanza n. 22137 del 3 agosto 2021.

Si’ al Superbonus anche se l’installazione dei pannelli solari è realizzata su un edificio adiacente

Con la Risposta ad interpello n. 614/2021 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d’uso e rientrante nell’ambito di applicazione del Superbonus. In particolare il contribuente vorrebbe realizzare, come intervento “trainato”, un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione (con l’impianto e le relative apparecchiature realizzate all’interno dell’unità immobiliare sopra citata) installando invece i pannelli sulla falda del tetto dell’edificio adiacente all’edificio oggetto dell’intervento.

L’Agenzia Entrate in proposito chiarisce che, nel presupposto che sussistano tutti i requisiti previsti per la fruizione della normativa agevolativa e, in particolare, che venga effettivamente realizzato un intervento trainante sull’edificio che verrà servito dall’impianto fotovoltaico, il contribuente può fruire del Superbonus per tale intervento anche quando l’installazione, come nel caso in esame, sia effettuata su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui detiene la comproprietà dell’area necessaria all’installazione stessa.

L’Agenzia ricorda che, già con la Circolare n. 30/E, era stato precisato che l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio. Dunque, anche il tetto adiacente al fabbricato da ristrutturare può rientrare in tale estensione.
Successivamente, anche la legge di bilancio 2021, modificando il comma 5 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, ha previsto che l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche «su strutture pertinenziali agli edifici», confermando quindi la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell’agevolazione.

Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1 ottobre 2021

A decorrere dal 1° ottobre 2021 sarà possibile l’emissione della fattura elettronica anche a soggetti Sanmarinesi. Inizialmente, nel periodo transitorio tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022, si potrà comunque ancora emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo. La fattura elettronica resta quindi una possibilità e non un obbligo.

Successivamente, dal 1° luglio 2022 , potranno invece essere emesse e accettate esclusivamente fatture in formato elettronico.

L’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha comunicato che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi il codice destinatario  2R4GTO8.

In vigore il Decreto sull’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, che prevede l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre. 

La nuova versione del Decreto, rispetto alle bozze, non prevede più la sospensione dal posto di lavoro per chi non ha il Green Pass:
i lavoratori sprovvisti di “certificato verde” al momento dell’accesso al luogo di lavoro non potranno lavorare nel giorno in cui ne sono sprovvisti, perderanno lo stipendio per quel giorno, ma non potranno essere sospesi.

Rimborsi IVA per acquisti e importazioni effettuati in altri Paesi UE: istanza entro il 30 settembre

Il 30 settembre 2021 scade il termine per chiedere il rimborso dell’IVA in uno Stato membro UE diverso da quello di stabilimento mediante la procedura basata sul “portale elettronico”.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nell’apposita “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf.

Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati” – pdf.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara – fax:0039  0855772325- telefono: +39 085 5772369; +39 085 5772204 – email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere.

Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

Richiesta di rimborso da soggetti italiani per l’Iva versata in un altro Stato UE – la scheda dell’Agenzia Entrate e il link al servizio di invio

 

Contributi a fondo perduto nei comuni in cui si trovano santuari religiosi

E’ stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate, con le istruzioni e i termini per l’invio delle istanze per accedere al beneficio a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (Dl 104/2020).

Il contributo, che non può superare i 150mila euro, è stato previsto per le imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) di comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche:

  • una popolazione superiore a 10.000 abitanti
  • e una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10 mila) non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019, una percentuale:

  • del 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro,
  • del 1o% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro
  • e del 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro

nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In ogni caso, il contributo è determinato per un importo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e dell’ammontare complessivo relativo alle istanze accolte, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dei beneficiari.

L’Istanza deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia Entrate.

Le domande possono essere trasmesse dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite intermediario.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.