Commercialisti: per il taglio di due punti dell’Irpef servirebbero 2,5 miliardi di euro

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha formulato una simulazione sulle ipotesi di taglio di uno o due punti dell’aliquota Irpef per una platea pari a circa 11 milioni di contribuenti.
Secondo la Fondazione, con gli incassi derivanti dal Concordato preventivo biennale, attualmente stimati in 1,3 miliardi, sarebbe possibile ridurre l’aliquota Irpef di un solo punto percentuale, dal 35% al 34%. Questa operazione costerebbe circa 1,2 miliardi di euro. 
Per un taglio dell’Irpef di due punti (dal 35% al 33%), invece, ne servirebbero circa 2,5. 

Queste le stime della FNC, che ha calcolato anche gli effetti che le due ipotesi produrrebbero sia per i lavoratori dipendenti (per i quali va considerato anche il nuovo taglio del cuneo fiscale contemplato nella legge di bilancio 2025), sia per autonomi e pensionati, ai quali, invece, il taglio del cuneo non si applica. 
Per i lavoratori dipendenti i risparmi, cumulando taglio del cuneo e riduzione aliquota, scatterebbero solo a partire dalle retribuzioni lorde superiori a 35mila euro. Sotto questa cifra per alcuni gli effetti sarebbero leggermente negativi. 
Positivi, invece, gli effetti per autonomi e pensionati, anche se con risparmi, specie per i redditi tra i 30 e i 35mila euro, molto contenuti.

Nel Comunicato del CNDCEC dell’8 novembre anche le tabelle di calcolo del risparmio fiscale derivante dal taglio dell’Irpef.

Rivalutazione partecipazioni e terreni: confermata proroga al 30 novembre

Il decreto Omnibus convertito in legge n 143/2024 pubblicata in GU n 236 dell’8 ottobre all’art. 4 c.3 fissa al prossimo 30 novembre 2024 la scadenza per la rivalutazione delle partecipazioni societarie quotate non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola.

L’agevolazione è quella originariamente proposta dalla legge 448/2001 e poi ripetutamente prorogata e consente:

  • di rivalutare le partecipazioni quotate e non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola,
  • al valore risultante dalla perizia di stima,
  • mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva pari al 16% del valore post rivalutazione.

Questa rivalutazione è riservata a:

  • persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
  • società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
  • enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
  • soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Restano esclusi i titolari di reddito d’impresa.

La data di riferimento della rivalutazione è il 1° gennaio 2024.

Entro il prossimo 30 novembre 2024 gli interessati dovranno:

  • far redigere la perizia asseverata da un professionista qualificato
  • e versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Nuova autotutela tributaria: i chiarimenti delle Entrate sulla disciplina dopo la riforma fiscale

Nella Circolare n. 21/E del 7 novembre l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative agli Uffici in merito alla nuova disciplina dell’autotutela tributaria, disciplinata dagli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti dal Dl n. 219/2023, emanato in attuazione della legge n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale).

Dopo una prima parte dedicata alla normativa di riferimento e alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, la Circolare illustra il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di autotutela, lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento di autotutela, per terminare con l’analisi della responsasbilità amministrativo-contabile in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela.

Non dovuta l’imposta di registro per la risoluzione del contratto di locazione con ‘cedolare secca’

Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.
Per la risoluzione di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime fiscale della “cedolare secca” non è richiesto il pagamento dell’imposta di registro.
Tra le imposte sostituite dalla cedolare secca rientrano, infatti, anche l’imposta di registro dovuta sulle risoluzioni e sulle proroghe dei contratti, a condizione che alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione per la cedolare o venga esercitata tale opzione per il periodo di durata della proroga.

Diverso il caso in cui vi sia la presenza di due o più locatori: in questa ipotesi, se anche un solo locatore non ha esercitato l’opzione, l’imposta per la risoluzione del contratto è dovuta.
La regola, quindi, vale unicamente se tutti hanno optato per il regime della cedolare secca.

Polizze vita: nessuna detrazione se non rientrano nel reddito imponibile

Con Risposta n. 218 del 6 novembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che,
nel caso in cui i premi assicurativi relativi alle polizze vita sottoscritte dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo degli stessi lavoratori, gli stessi non possono essere detratti.

Affinché un onere possa essere detratto, infatti, è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico (art. 15 comma 1, del Tuir). Conseguentemente, i premi assicurativi versati dal datore di lavoro possono essere detratti dal lavoratore solo qualora il loro ammontare siano stato assoggettato a tassazione.

Patente a crediti per gli archeologi: nuovi chiarimenti dell’INL

Con aggiornamento del 6 novembre l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha modificato una precedente risposta del 15 ottobre, relativa all’obbligo di patente a crediti per gli archeologi che operao all’interno dei cantieri.

L’Ispettorato conferma innanzitutto che gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, devono essere dotati della patente
Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto di due fattori:

  • che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio;
  • che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019, che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione.

Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.

Clicca qui per accedere alle FAQ dell’INL in tema di patente a crediti.

Aziende di trasporto pubblico: chiarimenti sulle comunicazioni dei dati per la precompilata

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro nuove FAQ, datate 5 novembre, in merito alle informazioni relative alle spese per l’acquisto di abbonamenti delle persone fisiche, che le aziende di trasporto locale, regionale e interregionale devono trasmettere ai fini della dichiarazione precompilata.

In una di queste l’Agenzia chiarisce che è sempre opportuno informare il titolare dell’abbonamento che i dati sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata, in modo che lo stesso possa esercitare il diritto di opposizione.
Il contribuente, infatti, deve sempre essere messo in condizione di esercitare il diritto di opposizione all’invio all’Agenzia dei dati relativi alle spese da lui effettuate.

In un altra FAQ si precisa che non è prevista la trasmissione dei dati di spesa nei casi di vendita di abbonamenti esclusivamente di tipo impersonale, quind se il biglietto non prevede alcun tipo di elemento identificativo del titolare e che possono essere utilizzati da chiunque.

Come precisato nella Circolare n. 14/E del 2023, spiegano le Entrate, il titolo di viaggio deve contenere ogni informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato. 
Se invece, il titolo stesso non prevede alcuna individuazione del soggetto titolare dell’abbonamento, i relativi dati non dovranno essere trasmessi, in quanto l’azienda non ha disponibilità di un dato obbligatorio.

CLICCA QUI per leggere le FAQ.

Bonus Zes unica: il modello di comunicazione si aggiorna

Con Provedimento del 6 novembre l’Agenzia delle Entrate ha dipsosto l’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti nella ZES unica.  

L’aggiornamento consente ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione, ovvero di importo superiore rispetto a quanto dichiarato in precedenza.
Nel nuovo modello, rispetto a quello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, sono quindi stati previsti, nei quadri A e B, ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.

La regolarità formale dei registri non esclude la condotta evasiva

Se l’ufficio prova, anche tramite presunzioni semplici, l’esistenza di attività non dichiarate, il contribuente non può appellarsi al fatto che la contabilità fosse in ordine.

Una volta acclarata l’esistenza di attività non dichiarate, anche mediante presunzioni semplici originate da accertamenti condotti presso terzi e dai dati e dalle notizie che l’Ufficio abbia appreso all’esito degli stessi, il meccanismo innescato dai controlli erariali genera gli effetti propri della prova per presunzioni della condotta evasiva. Rispetto a tale condotta, non solo non è invocabile la regolarità formale della contabilità tenuta dal contribuente, ma neppure è sostenibile che l’Amministrazione debba assolvere un onere probatorio ulteriore, avendo essa adempiuto il proprio compito attraverso gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento. Spetta, dunque, al contribuente, in conformità alle regole generali fissate dall’articolo 2697 del codice civile, dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.
È questo il principio che viene ribadito dai giudici della Suprema corte nell’ordinanza n. 26141 del 7 ottobre 2024.

Soggetti Ires: i nuovi criteri per la residenza fiscale nella Circolare delle Entrate

Con Circolare n. 20/E del 4 novembre l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Fiscalità Internazionale (DL 27 dicembre 2023, n. 209), in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti in vigore dal 2024

Relativamente a quest’ultimi soggetti le Entrate spiegano che, in base alle nuove regole, sono considerati residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale
Si tratta, si legge nella Circolare, di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta
Rispetto alle precedenti regole, dunque, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato “l’oggetto principale” come criterio per stabilire la residenza. 

Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, invece, per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare, la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.

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