“Business intelligence – Power by example”: corso ACEF a settembre

Vi segnaliamo il Corso “Business intelligence – Power by example” – Nuova edizione – che si terrà nei giorni 16 e 23 settembre 2021, dalle 14:30 alle 18:30, online su piattaforma Zoom
Il corso è realizzato da ACEF (Associazione Culturale Economia e Finanza) in collaborazione con INSIGHT CLUB e ha l’obiettivo di offrire risposte semplici a una serie di domande: cos’è in concreto la business intelligence? cosa consentono di fare in più strumenti dedicati come Microsoft Power BI rispetto a un comune foglio di calcolo? 

Clicca qui per accedere alla locandina dell’evento e qui per maggiori informazioni.

Tax credit edicole: entro il 30 settembre le domande per l’accesso al credito d’imposta

Al via le domande di accesso per l’anno 2021 al cosiddetto “Tax credit edicole”, il credito d’imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Fino al 30 settembre i titolari o legali rappresentanti delle imprese interessate potranno presentare la domanda, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.
Per accedere ci si dovrà autenticare tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”. 

Ricordiamo che la misura, introdotta dall’art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2021 e 2022 è stata rinnovata con modifiche riguardanti  la platea dei destinatari e le spese ammesse all’agevolazione. 

In particolare, per gli anni 2021 e 2022, possono accedere al beneficio:

  • gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Per gli anni 2021 e 2022 sono state aggiunte alle spese cui è parametrato il credito anche gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Lo stanziamento previsto ammonta a 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni e la misura massima dell’agevolazione per il 2021, come per l’anno 2020, è di 4.000 euro.

Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing

Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (INDUSTRIA 4.0) è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati tramite contratto di leasing (locazione finanziaria).

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito con la risposta n. 439/2020 con riferimento al credito di imposta di cui alla legge n. 160/2020 che la mancata indicazione della norma agevolativa in fattura comporta la revoca del beneficio. Ha tuttavia precisato la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi (privi del riferimento citato) entro la data in cui sono avviate attività di controllo.

Poiché secondo la suddetta risposta la predetta regolarizzazione, in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing, deve essere operata da parte dell’impresa beneficiaria, si è ritenuto che la predetta indicazione (da integrare ove mancante) debba esser riportata nelle fatture relative ai canoni di leasing emesse dalla società di leasing all’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta.

Infine, poiché il comma 195, dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolatidevono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…” si rende opportuno riportare la dicitura anche sul contratto di leasing.

Attività chiuse durante l’emergenza Covid: attivato un fondo da 140 milioni di euro

Il Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha attivato un fondo da 140 milioni di euro per sostenere le attività d’impresa e professioni che sono rimaste chiuse per legge in conseguenza delle misure restrittive adottate per fronteggiare l’emergenza Covid.
Potranno chiedere i contributi, fino ad un massimo di 25mila euro per ciascun beneficiario, discoteche e sale da ballo. Palestre, impianti sportivi, parchi tematici, eventi di teatro, cinema, arte, fiere e cerimonie potranno invece richiedere il contributo fino ad un massimo di 12mila euro.

Si tratta, precisa il MISE, di risorse che si aggiungono ai contributi già previsti nei decreti Ristori e Sostegni per le attività d’impresa e professioni.

“È un provvedimento doveroso, promesso alle categorie che sono state costrette a restare chiuse per legge”, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti. “È giusto che discoteche, palestre e altre realtà in condizioni simili abbiano uno strumento speciale avendo pagato un prezzo più alto a causa dei cambiamenti imposti dalle regole restrittive contro il Covid. In occasione degli incontri al Mise, ma anche in altri contesti, questa necessità e urgenza era venuta fuori in maniera determinante. Iniziamo con questo fondo, 140 milioni, che però può essere rifinanziato se sarà necessario”.

Posticipato al 31 ottobre l’invio della comunicazione per il bonus pubblicità 2021

Comunicato del Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Si comunica che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).

La finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.
Per maggiori informazioni consultare l’apposita sezione di questo sito.

 

No alla detrazione per coniuge a carico se quest’ultimo è titolare di pensione di inabilità

Con l’Ordinanza n. 18253 del 24 giugno 2021 la Corte di Cassazione Civile, condividendo la tesi del Fisco, ha chiarito che il contribuente non ha diritto alla detrazione ai fini Irpef per coniuge a carico se, all’esito del controllo formale, il coniuge risultata titolare di un reddito imponibile Irpef, nel caso di specie di una pensione di inabilità ordinaria, superiore alla soglia prevista dalla norma e qualificabile come reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione.

Scade il 30 settembre il termine per aderire al servizio di consultazione fatture elettroniche

Lo segnala l'Agenzia delle Entrate che, richiamando un proprio provvedimento del 30 giugno 2021, ricorda che l'originario termine finale per aderire al servizio gratuito “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” è stato prorogato al 30 settembre 2021.

Dunque, ancora tempo per l'adesione al servizio, che dovrà essere effettuata sul portale “Fatture e corrispettivi”, accedendo all’area riservata di “Fisconline”. 

Riforma terzo settore: online la circolare aggiornata dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato la versione aggiornata della Circolare "Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità operative".

Il documento, chiariscono i Commercialisti, vuole rappresentare "un riferimento per tutti gli operatori del settore coinvolti a vario livello ad applicare le disposizioni attuative della Riforma, con l’auspicio di definire prassi condivise capaci di limitare le inevitabili incertezze che si presentano nell’adozione di una normativa per gran parte nuova ed innovativa".
La nuova versione, pubblicata sotto forma di e-book, aggiorna le previsioni normative già esistenti, accogliendo le evoluzioni della prassi e della dottrina in materia, integrando il testo, oltre che con le novità normative, anche con le disposizioni regolamentari degli aspetti tecnici e di attuazione degli strumenti operativi, richiesti dalla normativa e pubblicati nel corso del periodo che intercorre dalla data di pubblicazione della versione precedente.

La scrittura di riconoscimento di debito sconta l’imposta di registro in misura fissa

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento dell'imposta dell'imposta proporzionale di registro dell'1% calcolata sull'importo di una ordinanza ingiunzione emessa dal Tribunale di Napoli.
I giudici di primo grado statuivano che l'imposta di registro andasse calcolata in misura fissa; la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo di dover aderire a quel filone giurisprudenziale che propende per la soggezione della ricognizione del debito ad imposta fissa anziché proporzionale atteso che la ricognizione del debito si sostanzia in una scrittura privata sprovvista di carattere patrimoniale, essendo in essa unicamente confermata l'esistenza di un pregresso debito.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, prima parte, della Tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986 perché l'atto di riconoscimento del debito, in quanto atto di natura dichiarativa, deve ritenersi assoggettabile non ad imposta di registro fissa, ma all'imposta di registro proporzionale dell'1% ai sensi del citato art. 3.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15910 dell’’08.06.2021 ha ritenuto il motivo di impugnazione infondato.
Secondo la Suprema Corte, infatti: In tema di imposta di registro, la ricognizione di debito, quale scrittura privata non autenticata, pur non espressamente inserita né nella prima, né nella seconda parte della tariffa di cui al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, né necessariamente ricompresa nel disposto di cui all'art. 4, della parte seconda, che dispone la registrazione in caso d'uso delle "scritture private non autenticate" qualora non abbiano contenuto patrimoniale, è ugualmente soggetta a registrazione in termine fisso in forza dell'art. 9, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Cass. n. 8152 del 2021; Cass. n. 25267 del 2020; n. 14657 del 2020; 13527 del 2020; Cass. n. 481 del 2018; Cass. n. 24107 del 2014; Cass. n. 4728 del 2003).
Si ritiene dunque superato il diverso ed isolato indirizzo giurisprudenziale secondo cui: in tema di imposta di registro, la ricognizione di debito, atto avente, in quanto tale, "natura dichiarativa" – cui è perciò applicabile l'aliquota dell'1% fissata per tale specie di atti dall'art. 3 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 -, non sempre rimanda, implicitamente o esplicitamente, all'esistenza dell'atto costitutivo di un sottostante rapporto patrimoniale; né tale atto costitutivo, sulla base degli elementi desumibili dalla ricognizione stessa, è sempre  individuabile al fine di verificare se per essa è stata o meno già versata l'imposta dovuta (Cass. n. 12432 del 2007).
Secondo la Cassazione la Commissione Tributaria Regionale si è correttamente e ragionevolmente (anche in virtù dell'elevato valore della ricognizione di debito, che determinerebbe, qualora fosse calcolata in misura proporzionale, il pagamento di una imposta di registro in misura irragionevolmente eccessiva, anche alla luce del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.) attenuta al più recente e nettamente prevalente indirizzo giurisprudenziale – che tende a distinguere tra l'imposta di registro in misura fissa per la ricognizione di debito vera e propria e l'imposta di registro in misura proporzionale per l'eventuale successivo decreto ingiuntivo – laddove, in una ipotesi di ricognizione del debito, ha applicato l'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.
Decisione dal risvolto decisamente importante se solo si considera l’elevato numero di decreti ingiuntivi che vengono emessi in favore del creditore sulla base di un riconoscimento contenuto ad esempio nella richiesta di dilazione formulata dal debitore.
 
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Tassa rifiuti e gestione di bar all’interno di edificio scolastico

Sentenza 428 del 15.6.2021  Commissione Tributaria Regionale di Torino sez. V.

La signora XX  gestiva un bar all’interno di un edificio scolastico di Torino, ai sensi di quanto indicato nel D.L. 248/2007 art. 33bis dal 2008 spettava allo stesso Ministero il pagamento della TARI, mentre il contratto tra Provincia di Torino e la sig.ra XX prevedeva che erano a carico di quest’ultima le spese relative alla fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento, mentre nulla era indicato per la TARI.

Osserva la Commissione che il rapporto contrattuale tra Provincia di Torino e la sig.ra XX non esaurisce ogni altro e diverso rapporto discendente da esso e che quindi non è escluso che  non vi siano altre e diverse obbligazioni in capo all’aggiudicataria del bando, l’obbligazione di pagamento della TARI fa capo alla sig.ra XX  che non può invocare l’esenzione accordata al Ministero della Pubblica Istruzione per le scuole statali, esenzione della quale non può avvantaggiarsi un soggetto privato e distinto dal predetto Ministero.

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