Dichiarazione Irap e Redditi 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti sulla compilazione degli aiuti di Stato nelle dichiarazioni Redditi Pf, Sp, Sc ed Enc e Irap: parliamo dei bonus e dei diversi contributi a fondo perduto erogati dalla stessa amministrazione finanziaria a seguito delle misure anti-Covid.

In una di queste, ad esempio, viene confermato che i dati dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP.

Si’ al regime forfetario se il 75% del reddito è in Italia

Con la Risposta n. 519/2021 l'Agenzia delle Entrate si esprime in tema di cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario, ai sensi dell'art. 1, comma 57 della Legge n. 190/2014 e chiarisce che il contribuente che ha abbia trasferito la propria residenza dall'Italia ad uno Stato membro dell'Unione Europea e produca nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, può applicare il regime forfetario, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.

Contributo a fondo perduto DL Agosto: c’è la percentuale per il calcolo

L’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020 (Decreto "Agosto") ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per ottenere contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) per coloro che:

  • non avevano presentato l’istanza ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020;
  • a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il citato provvedimento del 10 giugno 2020.

Con il Provvedimento del 27 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi del Decreto "Agosto", convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i soggetti che non avevano presentato l'istanza ai tempi del Decreto "Rilancio" e hanno sfruttato la seconda finestra per richiederlo.

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 31.942.524 di euro, si legge nel Provvedimento, la percentuale è ottenuta dal rapporto tra 5.000.000 di euro (limite massimo di spesa) e 31.942.524, ed il risultato di tale rapporto è pari al 15,6531%.
 

Enti Terzo Settore: individuati i criteri e limiti delle “attività diverse”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto n. 107/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), individua i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale.

Come riportato dall’art. 2 del Decreto le “attività diverse” si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dallo stesso ente. 

Il Decreto, inoltre, all’art. 3 chiarisce anche che le “attività diverse” si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni: 

  • i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
  • i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore. 

Pagamenti delle PA superiori a 5mila euro: dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 sospese le verifiche di inadempienza

La legge di conversione del Decreto "Sostegni-bis" (legge n. 106/2021) ha introdotto delle novità in materia di riscossione. 
Tra queste, la sospensione, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5mila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla stessa data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto, precisa l'Agenzia Entrate-Riscossione, anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020, se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

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Definizioni agevolate: rimodulate le scadenze delle rate 2020 e 2021

La legge di conversione del Decreto “Sostegni-bis” (legge n. 106/2021) ha introdotto delle novità in materia di riscossione. In particolare, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione e, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021.

Relativamente alla definizione agevolata:

  • è stato rimodulato il termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”. 

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

  • 31 luglio 2021, per la  rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021);
  • 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

  • è stato differito al 30 novembre 2021 del termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.

Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio,  il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
  • Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Consulta le FAQ aggiornate dell’Agenzia-Entrate-Riscossione.

Verbali del Collegio sindacale di società non quotate: i Commercialisti aggiornano il documento

Il CNDCEC ha pubblicato una rielaborazione del documento "Verbali e procedure del collegio sindacale", pubblicato ad aprile 2016 a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, applicabili dal 1° gennaio 2021.

Il documento, che vede un sostanziale restyling delle vecchie bozze di verbali e l'introduzione di nuovi documenti, è composto da 55 esempi di verbali predisposti per coadiuvare i sindaci nello svolgimento dell'attività di vigilanza. CLICCA QUI.

Le 55 bozze di verbali sono suddivise in 6 sezioni relative a:

  • insediamento del collegio sindacale;
  • attività di vigilanza;
  • riscontro di gravi irregolarità;
  • operazioni sul capitale sociale;
  • operazioni straordinarie e di liquidazione;
  • crisi d’impresa.

Il primo aggiornamento, che era stato pubblicato a maggio di quest'anno in prossimità della stagione di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, aveva visto la pubblicazione:

  • del verbale relativo alla riunione del Collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione di bilancio ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, c.c; 
  • del verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale; 
  • del verbale relativo alla presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina

oltre alla contestuale pubblicazione degli schemi per la redazione della relazione dei sindaci e per la predisposizione della proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale.

Riscossione: le nuove scadenze introdotte dalla legge di conversione del “Sostegni-bis”

La legge di conversione del Decreto “Sostegni-bis” (legge n. 106/2021) ha introdotto delle novità in materia di riscossione. In particolare, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione e, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021.

Relativamente al pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento le novità del “Sostegni-bis” prevedono il differimento al 31 agosto 2021 del termine “finale” di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa” di cui all’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, entro il 30 settembre 2021

Consulta le FAQ aggiornate dell’Agenzia-Entrate-Riscossione.

Decreto “Sostegni-bis”: aggiornate le FAQ sulle novità introdotte dalla legge di conversione

La legge di conversione del Decreto “Sostegni-bis” (legge n. 106/2021) ha introdotto delle novità in materia di riscossione. In particolare, ha disposto la proroga al 31 agosto 2021:

  • della sospensione della notifica degli atti;
  • delle procedure di riscossione;
  • dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già prevista dal decreto Lavoro poi confluito nella legge di conversione del “Sostegni-bis”.

Alla luce delle novità introdotte l'Agenzia Entrate-Riscossione ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti sul tema, che puoi trovare qui.
Le FAQ sono aggiornate al 26 luglio 2021.

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