Concordato preventivo biennale: entro il 31 marzo 2025 l’opzione per il ravvedimento

L’articolo 2-quater del Dl Omnibus consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di adottare il regime di “ravvedimento” versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Teli soggetti possono esercitare l’opzione del ravvedimento entro il 31 marzo 2025, tramite presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, utilizzando i codici tributo appositamente istituiti con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata. In caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nel Provvedimento del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, tramite il quale sono illustrate modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al CPB.
Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, nell’allegato n. 1 al provvedimento sono contenuti elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive.

Residenza fiscale persone fisiche, società ed enti: chiarimenti sulla nuova disciplina in vigore dal 2024

Con Circolare n. 20/E del 4 novembre l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Fiscalità Internazionale (DL 27 dicembre 2023, n. 209), in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti in vigore dal 2024
Relativamente alla residenza fiscale delle persone fisiche, cambia il concetto di “domicilio” che, a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. 

In base alle nuove disposizioni, quindi, sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato e sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese

A seguito delle modifiche normative, dunque, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno) è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia
La circolare rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno. Illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).
Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente. Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri.

Il documento di prassi, corredato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, illustra le nuove regole anche con esempi concreti.

Piano Transizione 5.0: nuovi chiarimenti del Mimit

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato nuove FAQ relative al Piano Transizione 5.0, finalizzato al sostegno del processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.
I chiarimenti, aggiornati al 2 novembre, riguardano le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.

Cripto-attività: le misure approvate per il rafforzamento dei presidi antiriciclaggio

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 102 del 29 ottobre 2024, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività.
Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto modifica il cosiddetto “decreto antiriciclaggio” (Dl 21 novembre 2007, n. 231) e apporta modifiche di mero coordinamento al Dl 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

Per rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

  • si modificano le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;
  • si inseriscono i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.

Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri:

  • l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
  • la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio;
  • si includono i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;
  • si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

On line le nuove comunicazioni del ‘ravvedimento speciale’

l DL n. 155/2024, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2025” ha esteso il cosiddetto “ravvedimento speciale” anche alle annualità:

  • interessate da una causa di esclusione ISA collegata all’emergenza COVID-19 (che, di fatto, ha riguardato il 2020, 2021 e 2022 – codici esclusione “15”, “16” e “17”);
  • per le quali è stata dichiarata la causa di esclusione ISA collegata al non normale svolgimento dell’attività (codice esclusione “4”).

L’Agenzia Entrate ha quindi nuovamente integrato la lettera/comunicazione disponibile nel Cassetto fiscale dei soggetti ISA interessati dalle predette cause di esclusione.

Vedi anche Il nuovo ravvedimento speciale (o “tombale”) per i soggetti ISA che aderiscono al CPB.

Comuni: pronta l’applicazione informatica per trasmettere il prospetto aliquote IMU 2025

Il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha informato che, nella sezione “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, è disponibile l’applicazione informatica attraverso cui i Comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU ed elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025.

Sono atste inoltre pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze.

Bonus 100 euro anche al dipendente part-time

Anche il lavoratore dipendente con orario di lavoro part-time e contratto a tempo determinato ha diritto al bonus di 100 euro con la tredicesima 2024, a condizione di possedere tutti i requisiti indicati dalla norma che ha introdotto l’indennità (art. 2-bis Dl n. 113/2024).
Sono invece esclusi dal bonus i contribuenti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate in una risposta forita sulla rivista telematica FiscoOggi.

Come precisato nella Circolare n. 19/2024, ai fini del riconoscimento del bonus non rilevano né il tipo di contratto di lavoro dipendente in essere (a tempo determinato o indeterminato), né la modalità di articolazione (part-time orizzontale, verticale o ciclico). 
L’indennità da erogare, infatti, deve essere rapportata al periodo di lavoro del dipendente nell’anno, ma nessuna riduzione va effettuata in presenza di lavoro part-time.

Il lavoratore, ai fini della richiesta dell’indennità:

  • deve avere il coniuge e almeno un figlio a carico (almeno un figlio a carico per i nuclei familiari monogenitoriali);
  • deve aver conseguito nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve essere maggiore della detrazione spettante per la stessa tipologia di reddito.

Nuova campagna phishing su falsi rimborsi fiscali: l’Agenzia Entrate allerta i contribuenti

E’ in atto una campagna di phishing, realizzata tramite l’invio di false comunicazioni e-mail o via PEC a nome dell’Agenzia delle Entrate, che inducono la vittima a compilare e reinviare un modulo allegato per poter ricevere un “rimborso straordinario”.

Trattasi di false email, dalle quali l’Agenzia mette in guardia i contribuenti invitandoli a non cliccare sui link in esse presenti, a non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, a non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e a non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

Le email truffa provengono da mittente con indirizzo estraneo all’Agenzia delle entrate ed hanno come oggetto “Rimborso straordinario”.
Nel corpo del messaggio si fa riferimento ad un fantomatico rimborso fiscale di importo variabile e casuale. Inoltre, alla email è allegato un file in formato pdf.

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando l’apposita pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale dell’Agenzia Entrate o direttamente all’Ufficio territorialmente competente.

Nell’Avviso del 29 ottobre un esempio di email malevola.

Enti locali: entro il 16 dicembre l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti 2025

A seguito della pubblicazione dell’avviso del Ministero dell’Interno relativo al mantenimento dell’iscrizione e la presentazione di nuove domande d’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2025, il CNDCEC ha pubblicato un’informativa (n. 142 del 30 ottobre 2024), con tutti i chiarimenti utili.

Gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti al Registro dei revisori legali potranno presentare la richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco e la presentazione di nuove domande di iscrizione, esclusivamente per via telematica, dalle ore 12.00 del 30 ottobre 2024 fino alle ore 12.00 del 16 dicembre 2024, secondo le modalità stabilite nel suddetto avviso.
Qui la pagina dedicata.

Dopo la chiusura della domanda, i richiedenti riceveranno, entro 12 ore, una pec da finanzalocale.prot@pec.interno.it che comunica il buon esito dell’acquisizione della domanda con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema. 
Sarà cura del revisore verificare i dati riportati nella pec in quanto eventuali rettifiche potranno essere operate solo entro il termine ultimo di iscrizione.

Portale Agevolazioni: la piattaforma delle Camere di commercio per guidare le imprese nel mondo della finanza agevolata

Unioncamere e le Camere di commercio hanno realizzato un “Portale Agevolazioni” con l’obiettivo di facilitare l’accesso di imprese e aspiranti imprenditori alla finanza agevolata. Il Portale opera in raccordo con le piattaforme governative già attive (www.incentivi.gov.it del MIMIT e www.export.gov.it del MAECI).

Il servizio è rivolto alle imprese di tutto il territorio nazionale, start up, MPMI e grandi imprese.

L’impresa interessata a ricevere informazioni su bandi e opportunità di finanziamento accede al servizio e compila il form di richiesta, fornendo alcune informazioni necessarie ai funzionari camerali per la presa in carico dell’istanza. Entro pochi giorni, al richiedente verrà inviato un report personalizzato, con l’indicazione dei bandi e delle opportunità di finanziamento rispondenti alla tipologia di investimento indicata. Il report conterrà una sintesi delle misure attive a livello nazionale, regionale e locale, oltre a tutti i riferimenti necessari per reperire la documentazione ufficiale. Su richiesta dell’utente, nel caso ci fosse necessità di maggiori approfondimenti, la Camera di commercio potrà inoltre organizzare un incontro one to one con un esperto.

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.