Istituiti i codici tributo per il recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti

L’articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”), al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario. Il comma 12, dello stesso articolo prevede che l’Agenzia delle entrate recuperi l’indennizzo non spettante, irrogando le sanzioni e applicando gli interessi.

Con la Risoluzione n. 45/E del 7 luglio scorso l’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • “7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”;
  • “7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi”;
  • “7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.

 

Superbonus: pertinenze escluse dal calcolo delle unità immobiliari agevolabili

Il proprietario di un fabbricato composto da due unità abitative e da tre pertinenze e che intende effettuare interventi sull’edificio usufruendo del regime agevolato previsto dall’articolo 119 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 chiede all’Agenzia Entrate se, ai fini del Superbonus, le unità pertinenziali vadano incluse nel calcolo del numero delle unità immobiliari di cui all’ultima versione del comma 9 lettera a) dell’articolo 119 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, o se il limite delle quattro unità distintamente accatastate dell’edificio di unico proprietario debba intendersi riferito alle sole unità abitative.
Inoltre chiede se, in relazione al calcolo dei limiti di spesa concernenti gli interventi sulle parti comuni del fabbricato, debbano essere prese in considerazione tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio, e quindi anche le pertinenze.

Con Risposta n. 464 del 7 luglio 2021 l’Agenzia Entrate chiarisce che, ai fini del Superbonus, si contano solo le unità abitative. Come ricordato anche in altre risposte, infatti, l’Agenzia precisa che le unità pertinenziali non vanno incluse nel calcolo del numero delle unità immobiliari agevolabili di un singolo proprietario.

Relativamente invece al secondo chiarimento le Entrate precisano che, come chiarito in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativamente agli edifici in “condominio”.
Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus – al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio – occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze.

 

Enti ecclesiastici: requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione al pagamento dell’IMU

Con la sentenza n. 4757/07 del 4 giugno 2021 la Commissione Tributaria Regionale per la Campania ha chiarito che, affinché agli enti ecclesiastici sia riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IMU, devono essere presenti contemporaneamente un requisito soggettivo, inerente il profilo del soggetto che utilizza l'immobile, ed un requisito oggettivo, relativo invece all'attività effettivamente svolta negli enti stessi.
La CTR Campana, in particolare, ha chiarito che per il requisito oggettivo è necessario che l'ente ecclesiastico fornisca adeguata dimostrazione che l'attività rientrante tra quelle agevolate sia effettivamente svolta. 
Nel caso specifico oggetto della sentenza, spiegano ancora i giudici, mentre il requisito soggettivo è rispettato, manca del tutto la dimostrazione del requisito oggettivo, poiché dalla documentazione prodotta non risulta che gli immobili oggetto della controversia siano di fatto destinate ad attività di tipo culturale e formativo del clero e, più genericamente, alla catechesi ed alla educazione cristiana.

Illegittima la sospensione della prescrizione in caso di rinvio del processo per motivi organizzativi legati all’emergenza Covid

Con la Sentenza n. 140/2021 depositata il 6 luglio scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito nella L. n. 27/2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020, sulla base delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari.

La Corte, in particolare, ha ravvisato la violazione del principio di legalità (sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione) perché il rinvio delle udienze, cui si ricollega la sospensione della prescrizione, costituisce il contenuto soltanto eventuale di una misura organizzativa che il capo dell’ufficio giudiziario può adottare, quale facoltà solo genericamente delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire.

Qui il Comunicato Stampa della Corte Costituzionale del 6 luglio.

Società controllate estere: in consultazione pubblica la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate

C’è tempo fino al 6 agosto per inviare contributi sulla bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce i primi chiarimenti in merito alla disciplina sulle Società controllate estere (Controlled Foreign Companies, Cfc). In consultazione anche uno schema di provvedimento con i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione (tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50% di quella italiana) indicato dall’articolo 167, comma 4, lettera a del Tuir.

I soggetti interessati potranno quindi le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione al fine di permettere alle Entrate di valutare le osservazioni trasmesse, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

La circolare in consultazione, in particolare, chiarisce sulla disciplina CFC attualmente in vigore in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs n.142/2018 (Decreto ATAD), soffermandosi sui requisiti per la sua applicazione, distinguendo quelli soggettivi da quelli oggettivi. Inoltre, fornisce indicazioni sulla circostanza esimente, che consente di disapplicare la disciplina Cfc al verificarsi di alcune condizioni, e sugli effetti che derivano dall’applicazione della stessa disciplina nella versione modificata dal Decreto ATAD.

Proposte di modifica o di integrazione alla circolare potranno essere inviate, entro il 6 agosto 2021, all’indirizzo mail dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it.

Agenzia Entrate: nuova modalità di prenotazione per servizi fiscali, catastali e ipotecari

Dal 6 luglio è attiva, in via sperimentale e solo in alcune regioni, una nuova procedura online di prenotazione appuntamenti, che permette di accedere ai servizi di assistenza fiscale, catastale e ipotecaria dell'Agenzia Entrate.
La nuova modalità è per ora attiva negli uffici provinciali-Territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, e permette di: 

  • prenotare un appuntamento per il giorno seguente a quello in cui si accede al servizio, collegandosi al sito fino alle 24, giorni festivi compresi
  • disdire un appuntamento entro le 14 del giorno lavorativo precedente all’appuntamento
  • disdire parzialmente un appuntamento.

Il tempo limite previsto per ogni appuntamento è di circa 15 minuti per ciascuna pratica ed è stabilito dall’applicazione sulla base del numero di pratiche che il richiedente dichiara di voler esaminare o consegnare. Si possono prenotare al massimo due appuntamenti al giorno e la messa in linea del nuovo giorno prenotabile avviene alle ore 8.

Export e internazionalizzazione: accordo SACE e CNDCEC per supportare le PMI italiane

E’ stato siglato un accordo tra SACE e CNDCEC che promuove gli strumenti dedicati a export e internazionalizzazione attraverso nuove iniziative di formazione destinate ai Commercialisti che prestano la propria consulenza a imprese, in particolare modo PMI, e che intendono far crescere il proprio business in Italia e all’estero, con l’obiettivo di rafforzare le competenze specifiche per rilanciare le imprese sia in ambito export e internazionalizzazione, che sul mercato domestico.
Le iniziative avranno come oggetto la crescita sostenibile, la gestione del rischio aziendale e le strategie di internazionalizzazione.

L’accordo prevede anche tavoli di lavoro congiunti, anche a livello locale, ai quali potranno partecipare professionisti iscritti al Consiglio Nazionale e le PMI clienti, facilitando così il contatto con la Rete di SACE, presente in tutta Italia.

Leggi il Comunicato dei Commercialisti.

Il contributo a fondo perduto per chi riduce gli affitti: domande fino al 6 settembre 2021

Il Direttore dell’Agenzia Entrate ha firmato un Provvedimento che approva il modello da presentare online per ottenere l’accredito del contributo a fondo perduto per chi riduce il canone di affitto.

I proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, che quest’anno hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone di locazione, possono infatti richiedere il cosiddetto “contributo affitti”, introdotto dell’articolo 9-quater del DL n. 137.2020.
Il contributo, in particolare, è destinato ai locatori che, dal 25 dicembre dello scorso anno al prossimo 31 dicembre, hanno ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021. Per ottenere il beneficio i contratti di locazione devono essere in vigore almeno dal 29 ottobre 2020, e l’immobile, come anticipato, deve essere situato nei Comuni ad alta tensione abitativa e deve essere adibito ad abitazione principale del conduttore. 
Il “contributo affitti” è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare a un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Come presentare la domanda
La trasmissione dell’istanza per ottenere il contributo può essere effettuata autonomamente dal contribuente, dal 6 luglio al 6 settembre 2021, entrando nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate, oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore. 
All’interno della domanda è necessario inserire il codice fiscale del locatore, l’Iban del conto corrente su cui ricevere le somme e i dati del contratto oggetto di rinegoziazione, con la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione e l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo. 

Sul tema l’Agenzia Entrate ha pubblicato una guida, aggiornata a luglio 2021, con tutte le informazioni utili, esempi e casi concreti.

Emissione voucher sostitutivi dei viaggi di istruzione: adempimenti Iva agenzie di viaggio

I voucher emessi dalle agenzie di viaggio per il rimborso delle somme corrisposte per i viaggi di istruzione cancellati causa Covid-19 sono riconducibili tra i buoni-corrispettivo multiuso in quanto, al momento dell'emissione, non è nota la tipologia del servizio fruibile con il buono (ad es. pacchetti più o meno complessi, ovvero di più viaggi, piuttosto che di una prestazione unitaria o, ancora, di viaggi destinati all'estero e quindi non imponibili), con la conseguenza che non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla prestazione cui lo stesso da diritto già al momento della loro emissione.
Ne deriva che la procedura adottata dalle agenzie viaggio per il rimborso delle somme corrisposte per i viaggi di istruzione è corretta, posto che l'emissione del voucher multiuso non determina l'anticipazione del momento impositivo, sicché la fattura può essere riemessa al momento della fruizione dello stesso.

Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia Entrate, con la consulenza giuridica n. 10 del 5 luglio scorso.

Iva su operazioni occultate: il parere della Corte di giustizia europea

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 1 luglio 2021 (causa C?521/19), ha chiarito che, qualora un soggetto passivo Iva, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.
 

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