UIF – Antiriciclaggio – Quaderno n. 16

La UIF ha pubblicato il 16° quaderno antiriciclaggio sul tema “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.

Nella pubblicazione vengono esaminati 14 casi, dall’autoricilaggio per peculato tramite attività di gioco alla distrazione di fondi pubblici per destinati all’accoglienza di migranti; di seguito vengono segnalati i seguenti casi:

  • Caso n. 8  Riciclaggio di proventi derivanti da truffa ai danni dello stato con utilizzo di modelli F24
  • Caso n. 12 Riciclaggio nel settore dell’oro realizzato da operatore professionale
  • Caso n. 13 Utilizzo di un trust nell’ambito di uno schema piramidale fraudolento

Imbarcazioni da diporto di navigazione in alto mare: approvato il modello di comunicazione

Con il Provvedimento del 15 giugno 2021 l'Agenzia ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità dell'Iva, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del Dpr n. 633/1972.

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica a partire dal 15 luglio 2021, esclusivamente tramite i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il software denominato "dichiarazionenautica", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

A seguito della presentazione della dichiarazione sarà rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione.
Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione saranno  disponibili, dopo il rilascio della ricevuta, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate sia al soggetto dichiarante che, per la parte dei dati ad esso riferiti, al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore).

Contenzioso tributario 2020: diminuiscono i ricorsi, in lieve aumento le liti pendenti

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze è stata pubblicata la Relazione annuale sul Contenzioso Tributario 2020, con i dati messi a confronto con quelli dello scorso anno.

Per effetto delle misure emergenziali Covid-19, il 2020 registra un lieve aumento delle liti tributarie pendenti pari al 2,8% (345.295 controversie pendenti al 31 dicembre 2020), una diminuzione del 20% dei ricorsi presentati e del 38% delle decisioni.

Le nuove controversie complessivamente pervenute alle Commissioni tributarie, pari a 151.317, si sono invece ridotte del 20%. In particolare, si registra un calo del 23,6% dei ricorsi nel primo grado di giudizio e del 9% degli appelli. L’elevato calo dei ricorsi presentati in primo grado è legato alla sospensione delle attività di controllo dei tributi nel periodo emergenziale da parte degli enti impositori.

Anche le controversie risolte, pari a 141.751, diminuiscono complessivamente del 37,8% rispetto al 2019; in particolare la riduzione è pari al 40,3% nel primo grado ed al 30,3% nel secondo grado. Anche qui, segnala il Mef, la riduzione delle decisioni è correlata alla sospensione delle attività definitorie disposte per legge nel corso dell’anno 2020.

Clicca qui per leggere i dati completi.

ASD in zona sismica: ok al doppio contributo a fondo perduto, anche senza calo del fatturato

Un’associazione sportiva dilettantistica, iscritta al CONI,  ha ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25, comma 4 del DL “Rilancio” e, avendo sede nel territorio di un comune colpito da un evento calamitoso, tra i requisiti richiesti non ha dovuto rispettare quello del calo del fatturato.
La stessa associazione ha poi ricevuto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, con accreditamento diretto, un secondo contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 1, comma 5 del DL “Ristori”, e teme, non avendo subito un calo di fatturato, di aver percepito il secondo contributo senza averne diritto.

Nella Risposta n. 405 del 15 giugno l’Agenzia Entrate risolve il dubbio dell’ASD richiamando i contenuti della Circolare n. 5/E del 14 maggio scorso, e precisa che l’istante, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma di riferimento, non dovrà restituire il contributo percepito ai sensi dell’articolo 1 del decreto Ristori, anche se non ha subìto nessun calo di fatturato.
Il contributo previsto dal DL “Ristori, infatti, rimanda espressamente agli stessi presupposti stabiliti, relativamente al calcolo del contributo, dalla prima disposizione di emergenza.

Il decreto sull’e-commerce in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83, che recepisce gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 e la direttiva 2009/132/CE in materia di Iva sul commercio elettronico
La suddetta normativa fa parte di un pacchetto di misure che nascono con lo scopo di semplificare e riformare l’applicazione dell’Iva per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero, al fine di contrastare le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi.

Le nuove norme Iva UE sul commercio elettronico saranno in vigore dal prossimo 1° luglio.

Sostegni-bis: bonus per le imprese con attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi

Tra le misure per la tutela della salute il DL n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”) contiene disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci.

In particolare, l’Art. 31 prevede un credito d’imposta, nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. 
Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo See. 

Il bonus non è cumulabile, per i medesimi costi, con altri crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. E’ utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. 
Inoltre, on concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir e non soggiace ai limiti in materia di utilizzo dei crediti (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e art. 34 legge n. 388/2000).

Iva 2021: l’Agenzia Entrate aggiorna i software di compilazione e controllo

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software di compilazione (Dichiarazione Iva e Iva base 2021) e di controllo (Dichiarazione Iva e Iva base 2021) del modello Iva 2021, relativi al periodo di imposta 2020.

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 22 del Decreto "Sostegni-bis" che, con lo scopo di incrementare la liquidità delle imprese, ha innalzato per l'anno 2021 il limite dei crediti utilizzabili in compensazione tramite il modello F24 o rimborsabili ai soggetti Iva intestatari di conto fiscale. 

Pensionati esteri: chiarimenti sull’applicazione di IMU e TARI per immobili in Italia

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF è stata pubblicata la Risoluzione n.5/DF dell'11 giugno 2021 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’IMU e della TARI agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, di cui all’art. 1, comma 48 della legge di bilancio 2021.

La disposizione, in particolare, prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

La nota del Dipartimento delle Finanze, in proposito, fornisce due chiarimenti, precisando che il regime agevolativo previsto non è applicabile indipendentemente dal Paese di residenza del pensionato, in quanto la norma prevede espressamente che, tra le altre condizioni, sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”, ossia che debba esserci coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.

In materia previdenziale, prosegue la nota, la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito e in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale).
Fanno eccezione il Messico e la Repubblica di Corea, le cui convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’art. 1 della citata legge di bilancio 2021.

In conclusione, il Dipartimento delle Finanze afferma che nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi.
Rimane comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

Il pagamento dei Diritti Camerali 2021

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Credito d’imposta canoni di locazione Sostegni Bis: l’Agenzia Entrate risponde

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stata attivata una sezione dedicata alle domande più frequenti in tema di Credito d'imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda.

Come noto l’articolo 4 del Decreto "Sostegni bis" (DL n. 73/2021) ha esteso il periodo di applicabilità del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, introdotto dall’articolo 28 del Decreto "Rilancio".

L'Agenzia chiarisce che, per utilizzare in compensazione il suddetto credito, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020. 

Ai sensi dell’articolo 4 del "Sostegni bis", ricordano ancora le Entrate, le disposizioni dello stesso articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

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