Redditometro: in consultazione pubblica lo schema di decreto sugli indici di capacità contributiva

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF è stato pubblicato, in consultazione pubblica riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, uno schema di decreto, attuativo dell’articolo 38, comma 5, del d.P.R. n. 600/73, diretto ad individuare il contenuto induttivo dei parametri di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016 (c.d. redditometro).

Alla predisposizione dello schema di decreto hanno contribuito rappresentanti dell’ISTAT per il supporto metodologico e statistico finalizzato ad approfondire gli aspetti concernenti il metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Relativamente alla determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile, fatto salva la prova contraria del contribuente,  l’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

  • dell’ammontare delle spese sostenute dal contribuente, sulla base dei dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;
  • dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, nella misura determinata considerando i prezzi rilevati dall’ISTAT, o tramite analisi e studi socio economici applicati al dato certo relativo al possesso o all’utilizzo di un bene o servizio;
  • della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. “Soglia di povertà assoluta”);
  • della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta,;
  • della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.

Il termine ultimo per l'invio dei contributi è il 15 luglio 2021.

5 per mille: online gli elenchi di ammessi ed esclusi

Sono online sul sito dell'Agenzia Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2020, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. 
Si tratta di enti di volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e Comuni.

L'elenco degli ammessi e degli esclusi è pubblicato nella sezione "5 per mille" del sito dell'Agenzia, insieme agli importi attribuiti.

I numeri
L’elenco degli ammessi comprende in totale 69.151 enti, suddivisi come di seguito:

  • enti del volontariato (49.491)
  • associazioni sportive dilettantistiche (10.902)
  • enti della ricerca scientifica (510)
  • enti che operano nel settore della sanità (106)
  • enti dei beni culturali e paesaggistici (136)
  • enti gestori delle aree protette (24). 
  • Nell’elenco compaiono anche 7.982 Comuni, a cui sono destinati 16,5 milioni di euro.

Le scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione
Il settore che si conferma al primo posto tra le scelte dei contribuenti è il volontariato, destinatario di ben oltre 338 milioni di euro. Al secondo posto la ricerca sanitaria, con 78 milioni di euro, seguita dalla ricerca scientifica, a cui vanno 68,1 milioni di euro. Ai Comuni vanno invece 16,5 milioni di euro, alle associazioni sportive dilettantistiche 15,8 milioni, agli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici quasi 2 milioni e, per finire, 517mila euro agli enti gestori delle aree protette.

Nuovo servizio web per la gestione delle procure

Lo prevede l'accordo siglato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti con l'Agenzia entrate, che va ad integrare la Convenzione del 2019.

Il nuovo servizio web "Gestione Procure" è riservato agli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e permetterà loro di comunicare i dati delle procure conferite dai propri clienti per le attività di assistenza presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito applicativo web messo a punto sulla base della Convenzione del 2019. 

Il Consiglio Nazionale sarà responsabile della corretta trasmissione delle informazioni disponibili, che avverrà con cadenza settimanale, mentre i singoli Ordini territoriali avranno le responsabilità relative alla completezza e correttezza delle stesse informazioni.

In base all'accordo, gli Ordini territoriali non dovranno più effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria delle variazioni intercorse nell’anno precedente, in quanto l’adempimento si riterrà assolto con gli scambi informativi tra il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate. Gli Ordini, quindi, non dovranno più predisporre e spedire telematicamente all’Agenzia il file tramite il programma “ORDINI 2.0” perché, da quest’anno, all’invio dei dati previsto dal D.P.R. 605/1973 provvederà direttamente il CNDCEC attraverso l’Albo Unico Nazionale.

Clicca qui per leggere la nota dei Commercialisti.

IMU 2021: i chiarimenti del Mef sul versamento della prima rata

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono stati pubblicati alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e al calcolo dell’imposta dovuta per la prima rata.

In una du queste viene chiesta conferma del fatto che il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell’imposta annua.

Il MEF conferma la soluzione prospettata nel quesito relativamente al versamento della prima rata, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, in base ai quali:

  • l'”imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”;
  • il “versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente”.

Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.
Del resto, tale aspetto è stato affrontato anche nella circolare n. 1/DF del 2020 laddove, per l’acconto relativo al 2020, è stato chiarito che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762….”

Bonus vacanze: tutte le novità nella guida dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione della guida sul Bonus Vacanze, aggiornata a giugno 2021.

Il “tax credit vacanze”, introdotto dal decreto legge n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro, può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast e, come da novità introdotta dal Decreto “Sostegni-bis”, per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator.

Il termine di utilizzo dell’agevolazione è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 dal Decreto “Milleproroghe”, quindi, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.

Tutti i chiarimenti sulle novità del bonus vacanze nella guida.

Ricerca e Sviluppo: come recuperare il credito d’imposta non ancora fruito

Con la Risposta n. 396 del 9 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del credito d'imposta attività e sviluppo (articolo 3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145).
In particolare, rispondendo ad una società che non ha usufruito del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nell'anno 2015 e non li ha indicati nel modello Unico Sc 2016, l'Agenzia precisa che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato (2015) ed in quelli successivi (fino all'anno nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo), non rappresenta un ostacolo alla spettanza dell'agevolazione.

Tuttavia, per non vanificare la previsione normativa che dispone l'obbligo di indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora rettificabile, al fine di indicare nel quadro RU l'importo del credito spettante (maturato nel 2015), e versare, per ciascuna annualità, la sanzione prevista avvalendosi del ravvedimento operoso. 
Inoltre, la società dovrà essere predisposta l'apposita documentazione contabile certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.

Contenzioso tributario e sentenza di assoluzione

"In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario".

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. 6 Civile, nell'Ordinanza n. 14307 del 15 maggio 2021.

Principi contabili società cooperative: in consultazione le proposte di emendamenti OIC

Le società cooperative che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile applicano i principi contabili nazionali emanati dall’OIC.
L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in consultazione proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali, con lo scopo di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative.

Il documento elenca gli emendamenti ai principi contabili nazionali che si rendono necessari al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative.
Dato il numero limitato di tali specificità, precisa l'OIC, si è preferito intervenire con degli emendamenti ai principi contabili nazionali, piuttosto che con la predisposizione di un principio contabile ad hoc per le società cooperative.

Si tratta, in particolare, di:

  • Emendamenti all’OIC 28 – Patrimonio netto  
  • Emendamenti all’OIC 9 – svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
  • Emendamenti all’OIC 12 – composizione e schemi del bilancio di esercizio 

Eventuali commenti dovranno essere inviati entro il 16 luglio 2021 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.

Contributo post sisma Italia centrale e Superbonus 110%: tutti i chiarimenti sull’utilizzo combinato

Il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016/2017 e l’Agenzia delle entrate hanno realizzato una guida operativa che fornisce a cittadini, professionisti e operatori economici gli strumenti operativi e i chiarimenti per l’utilizzo combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali vigenti con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017
La combinazione del contributo con il Superbonus, si legge in premessa, rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sismica nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti.

Il documento ha due obiettivi principali:

  • da una parte quello di definire le modalità di coordinamento degli incentivi fiscali e del contributo per la ricostruzione post sisma previsto dall’art. 5 del decreto legge n. 189/2016, ottimizzando e rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche che sono state stanziate per tali primari obiettivi.
  • dall'altra, la messa a punto di procedure tecniche, amministrative e fiscali condivise permetterà di semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese impegnate nella ricostruzione, massimizzando il beneficio per i cittadini, atteso che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto con riferimento alla parte di spesa eccedente il contributo pubblico per la ricostruzione.

Clicca qui per accedere alla Guida.

Tax credit cinema: pronti i nuovi codici tributo

Con la Risoluzione n. 42/E dell’8 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, nonché per le industrie tecniche e di post-produzione, di cui agli articoli 15 e 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti codici:

  • “6944” denominato “TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – art. 17, c. 2, legge n. 220/2016”
  • “6945” denominato “TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016”

da esporre, in sede di compilazione dell’F24, nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I contribuenti potranno verificare l’importo del credito d’imposta spettante nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

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