Contributo post sisma Italia centrale e Superbonus 110%: tutti i chiarimenti sull’utilizzo combinato

Il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016/2017 e l’Agenzia delle entrate hanno realizzato una guida operativa che fornisce a cittadini, professionisti e operatori economici gli strumenti operativi e i chiarimenti per l’utilizzo combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali vigenti con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017
La combinazione del contributo con il Superbonus, si legge in premessa, rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sismica nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti.

Il documento ha due obiettivi principali:

  • da una parte quello di definire le modalità di coordinamento degli incentivi fiscali e del contributo per la ricostruzione post sisma previsto dall’art. 5 del decreto legge n. 189/2016, ottimizzando e rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche che sono state stanziate per tali primari obiettivi.
  • dall'altra, la messa a punto di procedure tecniche, amministrative e fiscali condivise permetterà di semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese impegnate nella ricostruzione, massimizzando il beneficio per i cittadini, atteso che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto con riferimento alla parte di spesa eccedente il contributo pubblico per la ricostruzione.

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Tax credit cinema: pronti i nuovi codici tributo

Con la Risoluzione n. 42/E dell’8 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, nonché per le industrie tecniche e di post-produzione, di cui agli articoli 15 e 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti codici:

  • “6944” denominato “TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – art. 17, c. 2, legge n. 220/2016”
  • “6945” denominato “TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016”

da esporre, in sede di compilazione dell’F24, nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I contribuenti potranno verificare l’importo del credito d’imposta spettante nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

Mercato immobiliare I trimestre 2021: aumentano le compravendite

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dell'’Osservatorio del mercato immobiliare, sono state pubblicate le statistiche del mercato immobiliare relative al 1° trimestre dell'anno.
Dal report pubblicato emergono segnali di ripresa delle compravendite sia del settore residenziale che non residenziali: gli acquisti di abitazioni sono aumentati del 38,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e quelli relativi al comparto terziario-commerciale sono cresciuti del 51,3%.

Relativamente al mercato delle abitazioni, nel primo trimestre del 2021 sono oltre 45mila in più le abitazioni scambiate rispetto al primo trimestre 2020, con un numero totale di scambi che tocca quota 162.258. Anche in questo trimestre, come nell’ultimo del 2020, il segno positivo è maggiore nei comuni minori (+43,3% rispetto al primo trimestre 2020), mentre nei capoluoghi i volumi di compravendita crescono del 30% circa. 
L’incremento, in particolare, riguarda tutte le aree geografiche con il massimo rialzo nei comuni non capoluogo del Nord Est, dove è pari a +46,8%, e il minimo nella stessa area per i capoluoghi con +27,7%. La ripresa vede una crescita più ampia per le abitazioni di maggiori dimensioni, tra 115 e 145 m2 (+41,2%) e oltre 145 m2 (+48,5%).

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La guida ABI per la cessione dei crediti bonus casa alle banche

Anche quest’anno è possibile usufruire di una serie di agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici che si affiancano alla nota misura del Superbonus.
Per la maggior parte di esse il titolare dei lavori può optare per la cessione del credito d’imposta anche a banche e ad altri intermediari finanziari.

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha pubblicato una guida infografica per la cessione dei “crediti bonus casa” alle banche.

Dal 26 maggio 2021 la nota di credito per recupero IVA si potrà emettere all’avvio della procedura concorsuale

Il Decreto Sostegni bis (articolo 18 D.L. 73/2021) ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’IVA attraverso l’emissione di note di credito.

La nuova disposizione è applicabile alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma e quindi dal 26 maggio 2021 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 73/2021).

Per le procedure concorsuali iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell’IVA potrà avvenire a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 -bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento o
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione in aumento, per versare la relativa imposta a debito.

Sostegni-bis: torna bonus sanificazione

Tra le misure per la tutela della salute il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 73/2021), all’art. 32, prevede un nuovo bonus “sanificazione” in favore degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Il credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, spetta fino ad un massimo di 60.00 euro per ciascun beneficiario.

E’ utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, senza applicazione dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
 

Ma quali sono, nel dettaglio, le spese sostenute ammissibili al credito d’imposta?

Si tratta delle spese:

a) per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
c) per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) per l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

Entro il 30 giugno la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2020. Chiarimenti su esenzioni per emergenza Covid-19

L'art. 1, comma 769 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Dunque, la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2020 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2021.

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono state pubblicati alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e al calcolo dell’imposta dovuta per la prima rata.

Irap: anche lo studio dell’avvocato può essere oggetto di accertamento

In tema di accertamento ai fini Irap la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11086 del 27 aprile 2021, ha affermato che, sebbene l'uso di uno studio non sia di per sé indice dell'esistenza di autonoma organizzazione, costituisce però oggetto dell'accertamento di fatto del giudice di merito, che deve valutare anche il profilo delle dimensioni e delle caratteristiche dello studio, poste in relazione al normale svolgimento di quella specifica attività, la verifica della "eccedenza" del bene strumentale rispetto al "minimo indispensabile per l'esercizio di attività in assenza di organizzazione" (Cass., 28 giugno 2017, n. 16072, in relazione ad un ragioniere).
L'utilizzo di due studi, dunque, non può essere ritenuto una spesa rientrante nel "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività di avvocato.
 

ISA 2021: focus su nuovi correttivi e cause di esclusione “Covid-19”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/E del 4 giugno, con la quale ha fornito indicazioni per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Dl n. 50/2017) per il periodo d’imposta 2020. 
Per tale periodo d’imposta, spiegano infatti le Entrate, tutti gli ISA sono stati oggetto di una profonda revisione finalizzata a garantirne la corretta applicazione, tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza Covid-19 per il periodo d’imposta 2020.

Nel documento, particolare attenzione viene data alle nuove cause di esclusione dell’applicabilità degli ISA, introdotte dai decreti ministeriali del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021: in particolare, sono esclusi dall’applicazione degli Isa 2021 i contribuenti che hanno subito una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente oppure che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 o, infine, che esercitano in maniera prevalente una delle attività economiche individuate da specifici codici attività. 
Tuttavia, chiarisce ancora l’Agenzia Entrate, al fine di non compromettere la coerenza nella serie storica degli indicatori, dovranno comunque essere comunicati i dati economici, contabili e strutturali previsti dai modelli.

Clicca qui per leggere la Circolare.

Nuova funzionalità per la conservazione “massiva” delle fatture elettroniche transitate tramite SdI

L'Agenzia delle Entrate, nella sezione del proprio portale dedicata alla fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici, ha informato della disponibilità di una nuova funzionalità di conservazione delle fatture elettroniche che permette di portare in conservazione "massivamente" le fatture elettroniche transitate da SdI
Al momento dell’adesione dell’accordo di servizio si dovrà indicare una data antecedente a quella dell’adesione stessa. A partire dalla data indicata, infatti, verranno conservate automaticamente tutte le fatture trasmesse e ricevute dal SdI anche nei periodi in cui il servizio non era attivo. In caso non si indicasse la data di recupero retroattivo, precisano le Entrate, verranno conservate solo le fatture transitate dal SdI dal giorno successivo alla data di adesione al servizio.

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