Interessi da ravvedimento speciale non deducibili: la distinzione tra natura risarcitoria e compensativa

Con Risposta n. 56 del 3 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Un professionista, avvalendosi dell’istituto del cd. Ravvedimento speciale, ha presentato nel 2024 delle dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti che hanno determinato l’indicazione di un maggiore debito d’imposta (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP). Successivamente, ha versato in un’unica soluzione nel 2024 le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

Nella risposta fornita l’Agenzia Entrate chiarisce che i predetti interessi da ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Tuir. 
Sono, invece, deducibili gli interessi passivi versati in esecuzione di atti di conciliazione e di accertamento con adesione, in quanto aventi una funzione “compensativa” del ritardo nell’esazione dei tributi differente rispetto a quella “risarcitoria” che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

Versamento entro il 31 marzo 2025 per il Ravvedimento Speciale

Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).

L’esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili, l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del DPR 600/1973, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 633/1972, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

L’eventuale adesione al ravvedimento speciale potrà avvenire solo mediante presentazione, entro il 31 marzo 2025, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive

L’adesione o meno al ravvedimento speciale rappresenta per il contribuente che ha già aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) una scelta FACOLTATIVA. L’adesione potrebbe rivelarsi “inutile” per i contribuenti che non sarebbe comunque stati soggetti a una verifica rientrante tra quelle disattivate dall’adesione; ma è una informazione che oggi non è disponibile né ragionevolmente prevedibile.

Abuso del diritto: indicazioni dal MEF

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato l’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, con il quale vengono forniti chiarimenti in merito all’istituto dell’abuso del diritto, la cui disciplina è contenuta nell’art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto con il DL n. 128/2015.
Con il citato articolo il legislatore ha introdotto una definizione dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto, predisponendo le garanzie di ordine sostanziale e procedurale necessarie ad assicurare certezza e trasparenza reciproca nel rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Il documento analizza i tre elementi costitutivi dell’abuso del diritto: il conseguimento di vantaggi fiscali indebiti, l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o della sequenza di operazioni poste in essere dal contribuente e l’essenzialità del vantaggio fiscale indebito.

Approvato il nuovo decreto bollette: le misure per le famiglie

Nella seduta n. 116 del 28 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, e per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza.
Il decreto è stato pubblicato, nella stessa giornata, in Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore il 1° marzo.
Le nuove norme mirano a potenziare e ampliare, per il 2025, i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici.

Di seguito le misure previste in favore delle famiglie, così come riportate sul sito del Governo.

Si prevede innanzitutto il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;
  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.
A copertura dell’intervento, si prevede l’utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per servizi energetici e ambientali.

Per contenere il maggior onere causato dall’aumento del costo internazionale del gas naturale, si prevede, allo scattare di determinate soglie di prezzo, un meccanismo di verifica delle maggiori entrate IVA derivanti da tale aumento. Risorse pari alle maggiori entrate saranno stanziate su un apposito fondo e utilizzate per il finanziamento di specifiche agevolazioni, individuate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con proprie delibere, in favore di famiglie e microimprese vulnerabili, sulla fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

Si interviene poi sul regime di erogazione del servizio di somministrazione di energia elettrica ai clienti vulnerabili, in particolare:

  • si prevede che l’ARERA disciplini il servizio di vulnerabilità, prevedendo che tale servizio decorra da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali (che si concluderà il 31.03.2027);
  • nelle more dell’aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore continuerà a essere assicurata dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita;
  • la società Acquirente unico S.p.a. svolgerà, secondo le condizioni stabilite da ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità.

Nell’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al regolamento UE n. 2023/955 (istitutivo del Fondo sociale per il clima) saranno stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili.

Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per il 2025 (MUD)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio è stato pubblicato il DPCM 29 gennaio 2025, di approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD, che sostituirà integralmente quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024.
Attraverso il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell’anno precedente la dichiarazione. 
Il nuovo modello, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, dovrà essere presentato entro il 28 giugno, che, cadendo di sabato, sposta la scadenza a lunedì 30 giugno 2025.
I prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2025 saranno pubblicati sul sito di Unioncamere.  

Le modifiche rispetto al precedente modello
Al fine di consentire l’adeguamento della dichiarazione alle nuove disposizioni normative e alle indicazioni derivanti dalle delibere ARERA, sono state introdotte modifiche al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2025:

  • nella scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) è stato introdotto il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D. Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;
  • nell’allegato 1 (istruzioni compilazione modello unico dichiarazione ambientale) sono state aggiornate le seguenti parti:
    • inserimento del codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
    • le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all’art. 188-bis del D. Lgs. N. 152/2006 e smi;
  • alla Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione – Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati;
  • alle Istruzioni sono state apportate integrazioni riguardanti le indicazioni per la compilazione delle schede implementate, e aggiornamenti rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.

Bonus investimenti pubblicitari incrementali 2025: prenotazioni fino al 31 marzo

Al via il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2025 su quotidiani e periodici anche online
Fino al 31 marzo sarà possibile prenotare il credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati, utilizzando il servizio telematico disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi”“Comunicare”).
Per beneficiare dell’incentivo, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Sul sito internet delle Entrate è pubblicato anche il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta e le relative istruzioni di compilazione.
Il modello ha una doppia funzione:

  • presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato, al fine di beneficiare dell’agevolazione;
  • presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, utile per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfino i requisiti richiesti.

Recupero canoni di locazione non versati dai coobbligati: nessun reddito imponibile

Non costituisce reddito autonomo o diverso la somma di denaro recuperata per canoni già versati dal contribuente nei confronti degli altri obbligati in solido. Pertanto, non è soggetta a ritenuta.
A chiarirlo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (Sentenza n. 7355/2 del 31/12/2024), che ha accolto l’appello del contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. 

La vicenda portata all’attenzione dei giudici campani ha riguardato il locatore di un immobile, che aveva recuperato coattivamente nei confronti dell’appellante canoni di locazione non versati in riferimento alla locazione di un immobile condotto dallo stesso insieme ad altri soggetti. 
L’appellante, successivamente, aveva recuperato la somma di denaro dovuta dagli altri coobbligati da un istituto bancario a seguito di un pignoramento presso terzi che, per errore, aveva indicato nella certificazione unica quali redditi di lavoro autonomo.

Al 17 marzo la tassa di vidimazione 2025 dei libri sociali

Entro il 17 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2025 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2025 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 17 marzo 2025.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Comunicazioni opzioni bonus edilizi: aggiornato il software per le spese 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento del software “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus” per la compilazione e l’invio delle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi (prime cessioni e sconti in fattura), per le spese sostenute nel 2025
Il software, in particolare, è utile per la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente. Aggiornato anche il software di controllo.

“Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”, adeguato per consentire l’invio delle comunicazioni riguardanti gli interventi relativi all’anno 2025, può essere utilizzato dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari.

Come di consueto, le ricevute attestanti l’esito della trasmissione telematica saranno rese disponibili entro 5 giorni dall’invio del file.

Piano Transizione 5.0: nuovi chiarimenti del MIMIT

Sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è disponibile la versione aggiornata in data 24 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.

In particolare l’ultimo aggiornamento riguarda la modifica della FAQ n. 4.19 e, in particolare, chiarisce che, ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

Altri chiarimenti sono stati recentemente pubblicati nella versione del 21 febbraio 2025 e riguardano:

  • l’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)” con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • la pubblicazione delle FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • la pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • la pubblicazione delle FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • la modifica della FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

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