Approvato il nuovo decreto bollette: le misure per le famiglie

Nella seduta n. 116 del 28 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, e per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza.
Il decreto è stato pubblicato, nella stessa giornata, in Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore il 1° marzo.
Le nuove norme mirano a potenziare e ampliare, per il 2025, i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici.

Di seguito le misure previste in favore delle famiglie, così come riportate sul sito del Governo.

Si prevede innanzitutto il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;
  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.
A copertura dell’intervento, si prevede l’utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per servizi energetici e ambientali.

Per contenere il maggior onere causato dall’aumento del costo internazionale del gas naturale, si prevede, allo scattare di determinate soglie di prezzo, un meccanismo di verifica delle maggiori entrate IVA derivanti da tale aumento. Risorse pari alle maggiori entrate saranno stanziate su un apposito fondo e utilizzate per il finanziamento di specifiche agevolazioni, individuate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con proprie delibere, in favore di famiglie e microimprese vulnerabili, sulla fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

Si interviene poi sul regime di erogazione del servizio di somministrazione di energia elettrica ai clienti vulnerabili, in particolare:

  • si prevede che l’ARERA disciplini il servizio di vulnerabilità, prevedendo che tale servizio decorra da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali (che si concluderà il 31.03.2027);
  • nelle more dell’aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore continuerà a essere assicurata dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita;
  • la società Acquirente unico S.p.a. svolgerà, secondo le condizioni stabilite da ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità.

Nell’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al regolamento UE n. 2023/955 (istitutivo del Fondo sociale per il clima) saranno stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili.

Al 17 marzo la tassa di vidimazione 2025 dei libri sociali

Entro il 17 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2025 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2025 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 17 marzo 2025.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Comunicazioni opzioni bonus edilizi: aggiornato il software per le spese 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento del software “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus” per la compilazione e l’invio delle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi (prime cessioni e sconti in fattura), per le spese sostenute nel 2025
Il software, in particolare, è utile per la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente. Aggiornato anche il software di controllo.

“Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”, adeguato per consentire l’invio delle comunicazioni riguardanti gli interventi relativi all’anno 2025, può essere utilizzato dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari.

Come di consueto, le ricevute attestanti l’esito della trasmissione telematica saranno rese disponibili entro 5 giorni dall’invio del file.

Bonus investimenti pubblicitari incrementali 2025: prenotazioni fino al 31 marzo

Al via il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2025 su quotidiani e periodici anche online
Fino al 31 marzo sarà possibile prenotare il credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati, utilizzando il servizio telematico disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi”“Comunicare”).
Per beneficiare dell’incentivo, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Sul sito internet delle Entrate è pubblicato anche il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta e le relative istruzioni di compilazione.
Il modello ha una doppia funzione:

  • presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato, al fine di beneficiare dell’agevolazione;
  • presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, utile per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfino i requisiti richiesti.

Recupero canoni di locazione non versati dai coobbligati: nessun reddito imponibile

Non costituisce reddito autonomo o diverso la somma di denaro recuperata per canoni già versati dal contribuente nei confronti degli altri obbligati in solido. Pertanto, non è soggetta a ritenuta.
A chiarirlo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (Sentenza n. 7355/2 del 31/12/2024), che ha accolto l’appello del contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. 

La vicenda portata all’attenzione dei giudici campani ha riguardato il locatore di un immobile, che aveva recuperato coattivamente nei confronti dell’appellante canoni di locazione non versati in riferimento alla locazione di un immobile condotto dallo stesso insieme ad altri soggetti. 
L’appellante, successivamente, aveva recuperato la somma di denaro dovuta dagli altri coobbligati da un istituto bancario a seguito di un pignoramento presso terzi che, per errore, aveva indicato nella certificazione unica quali redditi di lavoro autonomo.

Piano Transizione 5.0: nuovi chiarimenti del MIMIT

Sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è disponibile la versione aggiornata in data 24 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.

In particolare l’ultimo aggiornamento riguarda la modifica della FAQ n. 4.19 e, in particolare, chiarisce che, ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

Altri chiarimenti sono stati recentemente pubblicati nella versione del 21 febbraio 2025 e riguardano:

  • l’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)” con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • la pubblicazione delle FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • la pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • la pubblicazione delle FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • la modifica della FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Milleproroghe: la proroga delle scadenze fiscali per il 2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 febbraio è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del Decreto “Milleproroghe”, che contiene diverse novità, tra cui la riapertura della rottamazione quater per chi è decaduto, le polizze catastrofali e i contratti a termine, oltre ad alcune proroghe reelative ai termini dichiarativi.

In particolare, l’articolo 3-bis, commi 3-5 prevede la proroga, dal 28 febbraio al 17 marzo 2025, dei termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarativi 2025, relativi alle imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche.
Sono inoltre rinviate, dal 15 al 30 aprile 2025:

  • la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
  • la data entro la quale devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, ai sensi del Dlgs. n. 13/2024.

Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: nuove indicazioni Inps

La legge di bilancio 2025, modificando l’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia.
Con Messaggio n. 698 del 26 febbraio l’Inps illustra le modifiche normative relative alle detrazioni fiscali riconosciute per ciascun figlio e per gli ascendenti conviventi con il contribuente, e specifica i requisiti di cittadinanza necessari ad accedere alle detrazioni.

In particolare, con riferimento ai figli a carico, la detrazione per carichi di famiglia spettante è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell’importo massimo di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi del coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.
La detrazione fiscale è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell’importo massimo di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che vi hanno diritto, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente;
Le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

L’Istituto ricorda infine che è onere del contribuente dichiarare al sostituto di imposta il diritto alle detrazioni previste e di comunicare tempestivamente ogni variazione.

Deducibili per intero i rimborsi chilometrici agli associati

Con l’Ordinanza 4226 del 18 febbraio 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, 
ha chiarito che i rimborsi chilometrici agli associati per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto sono interamente deducibili per l’associazione professionale ex art. 54 del TUIR.

In particolare, ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell’associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell’associazione professionale che l’abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale.

Rottamazione cartelle: online il servizio per chiedere la domiciliazione bancaria delle rate

Nel 2025 sono previsti quattro nuovi appuntamenti per i pagamenti della cosiddetta Rottamazione-quater delle cartelle, a partire dal mese di febbraio.

Tra le modalità disponibili per effettuare i versamenti derivanti dalla cosiddetta Rottamazione-quater delle cartelle, i contribuenti possono scegliere di attivare il servizio di addebito diretto sul conto corrente, che consente di evitare “dimenticanze”. Ricordiamo che il mancato versamento di una rata, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata.

L’attivazione del mandato di addebito diretto (Sdd) delle rate della Definizione agevolata può essere richiesta utilizzando il servizio disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia Entrate-Riscossione: dalla sezione “Definizione agevolata” si entra nel servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” dove il contribuente può visualizzare il riepilogo dei piani di pagamento attivi a lui intestati e per ciascuno compilare la richiesta.

Inviata la richiesta, il sistema genera una e-mail di presa in carico che arriva all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di domanda. Successivamente, una seconda e-mail comunicherà l’esito della richiesta e la rata che sarà pagata con l’addebito sul conto corrente. Affinché la domiciliazione sia valida per la prima rata in scadenza, il contribuente deve ricevere la conferma dell’attivazione del servizio non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti il temine della rata stessa.

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