Split Payment e mancato pagamento del corrispettivo: nota di variazione Iva anche oltre il termine annuale

Per le operazioni in regime di split payment è possibile l’emissione della nota di variazione in diminuzione oltre un anno dalla fattura originaria, a condizione che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario/committente non abbia optato per l’esigibilità dell’imposta anticipata. Diversamente, infatti, tornerebbero applicabili i limiti temporali disposti dal comma 3 dell’articolo 26 del decreto IVA.

A fornire il chiarimento l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 210 del 25 ottobre.

Una società che ha emesso una fattura in regime di “split payment” e che, dopo un anno, necessita di emettere una nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento della stessa, potrà quindni eseguire la rettifica oltre il termine annuale previsto dalla normativa (articolo 26, comma 3, del decreto Iva).
Il limite temporale di un anno indicato dell’articolo 6, comma 3 del Dpr 633/1972, infatti, non rileva se il corrispettivo non è stato pagato e se il cessionario/committente non ha optato per l’esigibilità dell’Iva al momento di ricezione della fattura.

Nell’ipotesi di scissione dei pagamenti, ricordano le Entrate, l’esigibilità dell’Iva è collegata al pagamento del corrispettivo che, nel caso in esame, non è avvenuto; dunque, la variazione operata dal cedente/prestatore assume una funzione sostanzialmente contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri Iva le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l’anno dall’emissione della fattura.
Le suddette indicazioni sono valide a condizione che il cessionario/committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare (nonostante il mancato versamento del corrispettivo) l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura o al momento della registrazione della medesima.

Delega fiscale: approvazione definitiva per il Testo Unico su sanzioni tributarie, amministrative e penali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 102 del 29 ottobre 2024, ha approvato tre Testi Unici della delega fiscale.
Tra questi, il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, che persegue le seguenti finalità:

  • la puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei;
  • il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti al fine di migliorarne la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • la possibile abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e non più attuali.

Il Testo Unico raccoglie i principi generali contenuti nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e le disposizioni sanzionatorie contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonché nelle singole leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai. Il testo approvato raccoglie, inoltre, le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Investimenti per la sostenibilità dei processi produttivi: le domande dall’11 novembre

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che, come previsto dalla Circolare n. 42927 del 18 ottobre 2024 dello stesso Ministeso, dal prossimo 11 novembre, sarà attivo il nuovo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e per rendere più sostenibili i processi di produzione. Le richieste andranno a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo.

Le risorse stanziate (350 milioni di euro) sono parte della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

L’obiettivo è incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo.

Comunicazione valore titoli di Stato all’Anagrfe tributaria entro il 31 dicembre

Con Provvedimento del 28 ottobre l’Agenzia delle Entrate dispone che gli operatori finanziari (Banche, Poste spa, intermediari finanziari, società di investimento e risparmio) tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti, da quest’anno devono trasmettere anche il valore dei titoli di Stato intestati alle persone fisiche, rilevato alla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione.

Le informazioni devono essere trasmesse entro il termine per la comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti. Con riferimento ai dati relativi all’anno 2023, il termine per la comunicazione è il 31 dicembre 2024.
La comunicazione dei dati è consentita solamente con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione), essendo decorso il periodo di consolidamento.

Prestazioni anestesisti per interventi di chirurgia estetica esenti Iva

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 211 del 28 ottobre, ha chiarito che per i servizi prestati da medici anestesisti, resi nell’ambito di interventi di chirurgia estetica, è applicabile il regime di esenzione Iva (art. 10, comma 1, n. 18, Decreto IVA), in quanto trattasi di una prestazione comunque caratterizzata da una finalità terapeutica perché volta a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento, anche quando quest’ultimo avvenga per motivi puramente estetici.
Sconta, invece, l’Iva al 10% l’affitto/messa a disposizione della sala operatoria per gli interventi chirurgici eseguiti in regime privatistico, e la messa a disposizione della camera nella fase post­operatoria, essendo l’Istante una clinica privata non convenzionata. Trattasi, infatti, di «prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19);.. »
Stesso trattamento deve ritenersi applicabile ai farmaci, utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all’affitto della sala operatoria, in quanto rientrano tra le prestazioni di cura. 

La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica: focus del Notariato

Un nuovo studio del Consiglio Nazionale del Notariato esamina la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici in società sportive professionistiche, necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici. 
L’approfondimento, pubblicato il 15 ottobre, analizza la trasformazione di associazioni dilettantistiche con e senza personalità giuridica e la trasformazione di società dilettantistiche, ricostruendo, per ciascuna ipotesi, adempimenti preliminari, quorum deliberativi, suddivisione del capitale, efficacia delle delibere ed eventuali obblighi di devoluzione del patrimonio.

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Concordato preventivo biennale: nuovi chiarimenti su condizioni di accesso ed esclusione

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di Concordato Preventibo Biennale, questa volta su condizioni di accesso, reddito e cause di esclusione, benefici premiali e ravvedimento.

In una delle FAQ, datate 25 ottobre, viene ad esempio chiarito che i contribuenti che volontariamente non aderiscono al CPB relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025, in presenza dei requisiti di accesso, potranno comunque aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026.

Altri chiarimenti riguardano il concetto di “inizio attività”. Come noto, infatti, una delle cause di esclusione, sia per i soggetti ISA che per quelli in regime forfetario, è l’aver dato inizio all’attività nel 2023. 
Nella risposta viene ribadito quanto già esplicitato nella circolare ISA 15/E del 2024, ovvero che, tale momento, coincide con il momento dell’apertura della partita Iva.

Bonus installazione impianti a GPL e metano sui veicoli M1: pronto il codice tributo per la compensazione

L’articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024 ha introdotto un contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1
In particolare, le imprese costruttrici degli impianti rimborsano all’installatore l’importo del contributo, corrisposto al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo, recuperanto tale importo come credito di imposta, utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Con Risoluzione n. 52/E del 25 ottobre l’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione del contributo, ha istituito il codice tributo “7071” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Con la stessa Risoluzione l’Agenzia Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1, N1 e N2 a basse emissioni inquinanti, ha inoltre provveduto a ridenominare il precedente codice tributo “6903” come segue:

  • “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo 2, comma 1, lettera e) del dPCM 20 maggio 2024”.

CPB per gli avvocati: i contributi previdenziali si calcolano sul reddito effettivo

Gli avvocati che decidono di aderire al concordato preventivo biennale continuano a versare la contribuzione previdenziale sulla base del reddito effettivamente prodotto.
Il chiarimento è stato fornito da Cassa Forense, in una nota del 25 ottobre scorso, dove ricorda che il Decreto n. 13/2024, che ha introdotto il CPB, prevede che gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori. 

Questo inciso, ha spinto l’Adepp, l’associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei professionisti, a pubblicare un comunicato per chiarire che, sul fronte previdenziale, questa norma non si applica agli enti di previdenza cosiddetti privatizzati, in quanto, oltre a lederne l’autonomia, potrebbe incidere sulla stabilità finanziaria.

Correttivo al Codice dei contratti pubblici: le tutele lavoristiche

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 101 del 21 ottobre, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici (Dl n. 36/2023), con lo scopo di razionalizzarne e semplificarne la disciplina.

Tra le novità introdotte dal Decreto la conferma dell’applicazione di un unico contratto collettivo nel bando di gara.
Al fine di orientare l’operato delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sia rispetto al contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione da individuare nel bando, si introduce quindi un nuovo  Allegato al Codice, che stabilisce i criteri e le modalità per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

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