Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate dal Covid

Sulla Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la conversione in legge con modificazioni del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Una delle modifiche introdotte in fase di conversione in legge prevede che per l’anno 2021 non sia dovuta la prima rata IMU, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall’articolo 1 del DL Sostegni ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020). Il proprietario dell’immobile deve essere anche il gestore dell’attività e l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Decreto “Sostegni bis”: le misure per trasporti, cultura, spettacolo e agricoltura

Il Decreto "Sostegni bis" ha stanziato ulteriori risorse per sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla pandemia, come i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l’agricoltura

In sintesi, per il settore aeroportuale e gli operatori nazionali sono previsti 400 milioni di euro. Vengono incrementati i fondi per spettacolo, cinema e audiovisivo e a sostegno di istituzioni culturali e musei. 
Viene inoltre introdotta un'indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già usufruito è prevista un'ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da altre categorie di lavoratori degli stessi settori.
 

Anche l’Iva rientra nel calcolo delle spese da portare in detrazione per il Superbonus

Sulla Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge con modificazioni del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

In fase di conversione in legge è stato inserito l’articolo 6-bis (Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica), che interviene sulla disposizione del Decreto Rilancio relativa al "Superbonus" (articolo 119 del DL 19 maggio 2020, n. 34) e stabilisce che l'Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini dell'incentivo, rientra anch'essa nei costi che concorrono al calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
 

730/2021: criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza da usare per i controlli preventivi

L’articolo 5, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della Legge di stabilità per il 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. 
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Con il Provvedimento n. 125708 del 24 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso.

L'Agenzia chiarisce che, tali criteri, sono individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
     

Lavoratori in smart working: deducibile ai fini Ires il costo relativo della connessione ad internet

Il costo relativo al traffico dati che una società intende rimborsare ai dipendenti in smart working per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet, attraverso un device mobile oppure un impianto fisso domiciliare, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.
Il predetto costo, invece, è deducibile ai fini Ires, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del TUIR, in quanto assimilabile alle "Spese per prestazioni di lavoro" e sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell'attività in lavoro agile.

Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate, nella Risposta n. 371 del 24 maggio 2021.

Approvato il nuovo Codice di Condotta sulle informazioni commerciali

Con Provverimento del 29 aprile 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato la versione definitiva del Codice di condotta sulle informazioni commerciali, elaborato dall’Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (Ancic)
Il Codice è stato opportunamente aggiornato e integrato dopo la conclusione dell’iter di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (OdM).

Tra i compiti attribuiti all’OdM, anche quello di verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e di gestire la risoluzione dei reclami. 
L’organismo, esterno all’Ancic, è formato da cinque componenti, con un incarico quinquennale non rinnovabile, che dovranno garantire un adeguato livello di competenza e un’approfondita conoscenza in materia di informazioni commerciali e di protezione dei dati, oltre ad assicurare la massima imparzialità ed indipendenza ed evitare ogni situazione di conflitto di interessi.

Con l'approvazione del nuovo Codice le società che offrono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager potranno trattare i dati personali dei soggetti censiti senza richiederne il consenso, basandosi sul legittimo interesse, ma dovranno garantire maggiori tutele agli interessati, informandoli correttamente sui trattamenti effettuati e assicurando loro il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy, come l’opposizione al trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati.

Il terreno è edificabile se risulta dalla variante urbanistica comunale

L’articolo 36, secondo comma, del Dl n. 223/2006 stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

Due sono pertanto i principi fondamentali stabiliti dalla disposizione in commento, chiarisce la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 9633 del 13 aprile 2021

  • da un lato, un terreno può essere già considerato suscettibile di utilizzazione edificatoria a fini fiscali quando lo strumento urbanistico è stato anche solo adottato, non essendo necessaria la sua approvazione; 
  • dall'altro, un terreno può essere già considerato suscettibile di utilizzazione edificatoria a fini fiscali quando ancora non è stato approvato lo strumento urbanistico attuativo (piano particolareggiato, piano di lottizzazione o strumenti equivalenti) e anche se non sia ancora possibile in concreto l'edificazione.

E' irrilevante, dunque, ai fini fiscali, che il suolo sia immediatamente ed incondizionatamente edificabile. Ciò che rileva, precisa la Cassazione, è l'inizio della procedura di trasformazione urbanistica di un suolo, implicando quest'ultima anche una "trasformazione economica" dell'area oggetto di accertamento e residuando la sola esigenza di tenere concretamente conto della determinazione della base imponibile.

Il Decreto “Sostegni-bis” sospende la riscossione fino al 30 giugno

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto “Sostegni-bis”, che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, c’è il differimento di 2 mesi, e quindi fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione.

La misura riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Sospese inoltre le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

Restano validi, chiariscono le Entrate, gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.

Proroga del versamento Irap al 30 settembre

Tra le misure arrivate durante l’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto "Sostegni" ricordiamo la proroga dei termini di versamento dell’Irap non assolta a causa dell’errata applicazione dell’esonero previsto dal "decreto Rilancio", precedentemente annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Comunicato Stampa n. 87 del 30 aprile 2021.

In particolare viene prorogato di 5 mesi, e quindi fino al 30 settembre 2021, il precedente termine per regolarizzare, senza sanzioni e interessi, l’Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero contenute nel decreto "Rilancio" a favore di lavoratori autonomi e imprese con ricavi o compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro, ossia in violazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Nuova sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale nella legislazione di emergenza Covid-19: nuovo studio del Notariato

Sul sito internet del Notariato è stato pubblicato lo Studio n. 88-2021/I, dedicato alla nuova sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale nella legislazione di emergenza Covid-19.

In particolare, lo studio analizza l’art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178, che sospende l’operatività sia degli obblighi di riduzione del capitale per perdite in materia di società di capitali, sia della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4 c.c., modificando però, rispetto alla precedente stesura, i presupposti per la disapplicazione delle regole appena ricordate.

Clicca qui per accedere allo studio.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.