Società cooperative: in consultazione proposte di emendamenti ai principi contabili

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in consultazione, alcune proposte  di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative.
I commenti potranno essere inviati entro il 16 luglio 2021 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.
Si tratta, in particolare, di Emendamenti all’OIC 28Patrimonio netto, Emendamenti all’OIC 9Svalutazioni per perdite durevoli di  valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ed Emendamenti all’OIC 12Composizione e schemi del bilancio di esercizio

Dato il novero limitato di tali specificità, si legge nel documento, si è preferito intervenire con degli emendamenti ai principi contabili nazionali, piuttosto che con la predisposizione di un principio contabile ad hoc per le società cooperative.

Collegio sindacale società non quotate: dal CNDCEC i verbali aggiornati

In vista dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato un aggiornamento del documento "Verbali e procedure del collegio sindacale", che rappresenta una rielaborazione del precedente documento del 2016 resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, applicabili dal 1° gennaio 2021, e delle novità introdotte dalla normativa emergenziale adottata durante la Pandemia di Covid – 19.  

In particolare, vengono resi disponibili modelli:

  • per il verbale relativo alla riunione del collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione all’assemblea ai sensi dell’art. 2429 c.c.
  • per il verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale – sia in presenza di un’ unica offerta, sia in presenza di più offerte
  • per il verbale relativo alla presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina recata dall’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall’art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Dai verbali è possibile estrapolare uno schema per la redazione della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c. e per la predisposizione della proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale ex art. 13 d.lgs. n. 39/2010, da adattare ai casi concreti.

Tutto quel che c’è da sapere per richiedere le agevolazioni fiscali a favore delle persone con disabilità

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, aggiornata a maggio 2021, che illustra il quadro delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità.
Nel documento, in particolare, dopo una breve introduzione vengono spiegate regole e modalità da seguire per richiedere le agevolazioni ,che riguardano:

figli a carico
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

  • 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
  • 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

veicoli

  • detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
  • Iva agevolata al 4% sull’acquisto
  • esenzione dal bollo auto
  • esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informativi

  • detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
  • Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
  • detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
  • detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

abbattimento delle barriere architettoniche
detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

spese sanitarie
deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

assistenza personale

  • deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
  • detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Libri e registri tenuti in modalità informatica: il corretto assolvimento dell’imposta bollo

Con la Risposta ad interpello n. 346 del 17 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le regole per l'assolvimento dell'imposta bollo per i libri e registri contabili tenuti con sistemi informatici prevedono la modalità esclusivamente telematica, ossia il versamento tramite modello di pagamento F24, utilizzando il codice tributo "2501", denominato "imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014".
Il versamento deve avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Inoltre, chiarisce ancora l'Agenzia, l'imposta da versare per i libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
 

Covid-19: dal Governo il calendario delle “riaperture”

Il Consiglio del Ministri, nella seduta del 17. maggio 2021, ha approvato un decreto-legge con misure urgenti relative all’emergenza da COVID-19.
Il testo, considerando l’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate” in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, il Decreto introduce modifiche rilevanti riguardanti le “zone gialle”, che riportiamo di seguito:

  • dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Contributo a fondo perduto DL Sostegni: l’Agenzia Entrate risponde ai dubbi degli operatori

Con la Circolare n. 5/E del 14 maggio l'Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi degli operatori in merito alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 di cui al Decreto Sostegni, tenendo conto anche delle criticità rappresentate da ordini professionali e associazioni di categoria.

Tra i chiarimenti forniti l'Agenzia precisa che i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai Decreti Ristori, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.
Gli stessi aiuti, chiariscono ancora le Entrate, non vanno considerati per determinare la soglia di accesso al regime forfettario, la disciplina di favore destinata alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.

Maggiori informazioni nel Comunicato Stampa dell'Agenzia Entrate e nella Circolare.

DL Sostegni: chiarimenti su indennità lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali

Le indennità corrisposte alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto, anche se fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del DL Sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, in quanto la loro rilevazione tra le somme fatturate non è riconducibile ad alcun compenso.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia Entrate nella recente Circolare n. 5/E del 14 maggio dedicata agli operatori maggiormente danneggiati dalla crisi causata dalla pandemia in corso e dal conseguente blocco delle attività economiche.

Contributo a fondo perduto: precisazioni sulla determinazione dei requisiti di accesso

Nella Circolare n. 5/E del 14 maggio l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, come precisato nella Circolare n. 15/E del 2020, sul piano contabile il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in "conto esercizio", in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19, e finalizzato a fronteggiare esigenze di gestione contingenti al settore economico in crisi o alla zona economica non sviluppate adeguatamente mediante l’integrazione di ricavi o la riduzione dei costi e degli oneri di gestione relativi alle attività economiche agevolate.
Non si tratta, quindi, di misure che attuano una determinata politica fiscale, ma hanno lo scopo di compensare, almeno parzialmente, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici

Dato quindi il carattere di eccezionalità della misura, l'Agenzia ritiene che il contributo in questione e tutte le agevolazioni dello stesso genere:

  • non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi di cui al comma 1 dell’articolo 1 del DL Sostegni;
  • non si considerino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio previsto;
  • non siano da includere tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali di cui al comma 5 del citato articolo 1.

L'esclusione dai parametri di calcolo, precisa ancora l'Agenzia Entrate, è applicabile anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia COVID-19 come, ad esempio, il bonus affitti Dl Rilancio, il credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Entro il 31 maggio l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2021

Scade il 31 maggio il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al I trimestre 2021.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta sui servizi digitali

Scade oggi il termine per il primo versamento dell’Imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax), introdotta dalla Legge di bilancio 2019.
Si tratta dell’imposta del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni ed, in particolare di servizi:

  • di veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia
  • di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi
  • di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

In pratica, la tassazione riguarda la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti.

Ricordiamo che l’Art. 5, comma 15, del Decreto “Sostegni” (DL 22 marzo 2021, n. 41) ha prorogato il versamento dell’imposta, dal precedente 16 febbraio 2021, al 16 maggio 2021, che slitta al 17 maggio, in quando il 16 cade di domenica. La dichiarazione, invece, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021 (il precedente termine cadeva il 31 marzo).

Sono tenuti al pagamento dell’imposta gli esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:

  • realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000
  • percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.