Rafforzamento patrimoniale delle imprese medie dimensioni: c’è il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

Con la Risoluzione n. 33/E del 13 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli investitori, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, ai sensi delll’articolo 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL RIlancio).

Si tratta del codice “6942” denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020”, istituito per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola, limitatamente all’importo non fruito nella dichiarazione dei redditi.

Incameramento cauzione per rivendite tabacchi: il codice è “5480”

Con Risoluzione n. 32/E del 13 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Direzione Tabacchi), ha istituito il codice tributo “5480”, denominato “Incameramento cauzione rivendita tabacchi”, utile per il versamento tramite il modello “F24 Accise” delle somme per l’incameramento del deposito cauzionale a seguito di disdetta, revoca o rinuncia relative alla gestione delle rivendite di tabacchi, ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni.

I chiarimenti dell’Agenzia Entrate in tema di Sismabonus

Con le Risposte ad istanza di interpello n. 318 e 320 del 10 maggio 2021, l’Agenzia Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al “sismabonus acquisti”.

L’Agenzia ha confermato che, ai fini dell’agevolazione, qualora non via sia coincidenza tra il soggetto che ha provveduto a demolire i preesistenti immobili e il proprietario dell’area oggetto di valorizzazione, non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, essendo possibile che tali lavori siano commissionati a un’altra impresa esecutrice.

È tuttavia necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa “astrattamente idonea” ad eseguire tali lavori. A tal fine rilevano ad esempio il codice ATECO oppure la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale. In caso contrario, la misura agevolativa in esame non può essere riconosciuta.

L’Agenzia Entrate ha inoltre precisato che l’agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari risultanti dopo i lavori di demolizione e ricostruzione anche qualora l’immobile fosse originariamente accatastato in A/1, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

I rimborsi del Modello 730

Dopo la presentazione del Modello 730 serve per la dichiarazione dei redditi, qualora si abbiano i requisiti, è possibile ottenere rimborsi direttamente in busta paga o nella rata della pensione.

In linea generale i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca vengono accreditati all’interno della busta paga nella retribuzione relativa al mese di luglio. I pensionati devono aspettare invece il mese di agosto o di settembre.

Tuttavia le tempistiche variano in base alla data di trasmissione del modello all’Agenzia Entrate.

I pagamenti vengono effettuati in busta paga a partire dal mese successivo a quello in cui viene ricevuto dal datore di lavoro il prospetto di liquidazione. Presentando il Modello 730 nel mese di maggio, dunque, con la trasmissione al Fisco entro il 15 giugno, si avrà diritto al versamento nella busta paga del mese di luglio, e così a scalare. Per i pensionati invece intercorrono generalmente due mesi dalla data di trasmissione del modello compilato.

L’Agenzia Entrate può effettuare dei controlli preventivi sul modello presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la sua trasmissione. In questo caso il rimborso risultante dalle operazioni di verifica sarà erogato entro il sesto mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

Diverso il caso in cui non si indichi un sostituto d’imposta e sia dunque necessario ricevere direttamente il credito Irpef con un bonifico sul proprio conto corrente, comunicando all’Agenzia Entrate stessa il proprio Iban. In tal caso possono registrarsi ulteriori ritardi, ma in ogni caso il conguaglio dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Si’ al bonus facciate se la via privata è “a uso pubblico”

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate).

Con la Risposta ad interpello n.337 del 12 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che chiede di poter fruire del bonus facciate per le spese di manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell'involucro esterno della palazzina in cui è inserito il proprio immobile, che risulta parzialmente visibile da una "via", privata ma "ad uso pubblico".

Al riguardo, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (nota RU 0348403 del 9 novembre 2020), condividendo l'interpretazione che tiene conto anche dell'orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale "una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo", ha precisato che "costituendo l'edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate".

L'Agenzia, pertanto, ritiene che, qualora la facciata sia effettivamente visibile dalla strada o da suolo a uso pubblico e nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, la fattispecie descritta nell'interpello rientri tra le ipotesi ammesse all'agevolazione.

Mancato invio dichiarazioni: responsabilità contribuente esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista

Il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 12409 dell'11 maggio 2021.

Assistenza fiscale a distanza anche in caso di conferimento o di rinnovo deleghe per e-fatture

Con la Risoluzione n. 31/E dell’11 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta di chiarimenti presentata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’ambito del Tavolo istituito con il Protocollo d’intesa 2 maggio 2017, ha chiarito che le modalità di assistenza a distanza previste per tutto il periodo emergenziale connesso all’epidemia da COVID-19 (comma 4-septies art. 78 DL n. 18/2020) sono applicabili anche in caso di conferimento o di rinnovo delle deleghe per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 in scadenza nel periodo emergenziale.

La disposizione, in particolare, è stata introdotta con lo scopo di agevolare, per il periodo emergenziale connesso all’epidemia da COVID-19, il tempestivo adempimento da parte dei contribuenti che si avvalgono di intermediari fiscali, permettendo loro di inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.
In alternativa, precisa l’Agenzia Entrate, è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato, che può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche tramite il deposito nel “cloud” dell’intermediario o consistei di messaggistica istantanea.
Resta fermo, concludono le Entrate, che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

Non esclusi da tassazione i rimborsi “forfetari” ai dipendenti in smart working

I rimborsi per i costi connessi all’utilizzo della connessione ad internet, della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento, erogati sulla base di un criterio forfetario ai dipendenti che svolgono le loro mansioni in smart working, se non supportati da elementi e parametri oggettivi, configurano redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR e sono quindi da assoggettare alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.

Al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, infatti, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 328 dell’11 maggio 2021.
 

Precompilata 2021 al via: il calendario degli appuntamenti

Con Provvedimento del 7 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati ed ha definito il calendario della dichiarazione dei redditi 2021.

Dallo scorso 10 maggio, in un’area autenticata del sito internet delle Entrate, è disponibile per la consultazione online la dichiarazione precompilata 2021 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo.
Dal 19 maggio il contribuente potrà accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione.
 

Come si accede

Per accedere alla dichiarazione precompilata occorrono:

  • credenziali SPID, “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
  • Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE)
  • credenziali Fisconline, rilasciate dell’Agenzia delle entrate
  • credenziali Inps (pin “dispositivo”), rilasciate dell’ente di previdenza, con le quali si accede alla precompilata direttamente dal sito Inps
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Effettuato l’accesso, si possono visualizzare:

  • la dichiarazione dei redditi precompilata
  • l’elenco riepilogativo dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.
     

Quando si presenta la dichiarazione

Dal 19 maggio al 30 settembre 2021 è possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2021 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che scelgono il modello Redditi precompilato potranno invece inviarlo a partire dal 19 maggio e fino al 30 novembre 2021.

La presentazione può essere effettuata con tre modalità:

  • direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in via telematica
  • per il modello 730, tramite il proprio sostituto d’imposta, ma solo se presta assistenza fiscale
  • tramite un Caf o un professionista abilitato.

Per tutte le informazioni utili sulla precompilata l’Agenzia Entrate ha pubblicato l’apposita guida ed ha reso disponibile, su proprio canale YouTube, un videotutorial esplicativo. 

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