Dichiarazione precompilata: le principali novità di quest’anno

Due sono le principali novità presenti nella dichiarazione precompilata 2021: la dichiarazione dei redditi precompilata anche per gli eredi che intendono presentarla per conto del defunto e l’aggiunta di nuovi oneri e bonus, tra cui le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi ed il “Bonus vacanze”. Vediamoli.

A partire dalla dichiarazione precompilata 2021 l’Agenzia Entrate mette a disposizione dell’erede, se abilitato, una dichiarazione dei redditi completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dalla persona deceduta (già comunicati all’Agenzia delle entrate da enti esterni) e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria.
L’erede dopo aver accettato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l’applicazione web.

In particolare:

  • per le persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, gli eredi abilitati possono utilizzare sia il modello Redditi sia il modello 730, se la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare quest’ultimo modello (cioè se ha percepito nel 2020 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente);
  • per le persone decedute dopo il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi – PF.

Riguardo invece ai nuovi oneri inseriti nella precompilata, quest’anno troviamo:

  • le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, se sono state comunicate all’Agenzia delle Entrate. Infatti, l’invio di questi dati da parte degli istituti scolastici è ancora facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021;
  • la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020, introdotto dal decreto “Rilancio” ed esteso dal “Milleproroghe” con l’intento di spingere i cittadini a trascorrere le ferie in Italia e sostenere le strutture turistico-ricettive del nostro Paese.

Maggiori informazioni sulla precompilata nella guida dell’Agenzia Entrate.

In aprile forte incremento degli investimenti destinati a Start-up e Pmi Innovative

E' un dato fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico: gli investimenti destinati a Startup e Pmi Innovative hanno registrato un forte incremento nel mese di aprile, passando da 27 milioni a oltre 102 milioni di euro. 

Si tratta, in particolare, di finanziamenti che sono agevolati tramite l'incentivo del MISE avviato a marzo di quest'anno, che prevede la concessione di un credito d’imposta del 50% in favore delle persone fisiche che investono nel capitale di queste imprese, nei limiti delle soglie fissate dal regime de minimis.

Entrando più nel dettaglio, al 30 aprile le operazioni di investimento complessivamente ammesse sono state 7.567, rispetto alle 1.688 di fine marzo, mentre le agevolazioni concesse, dai 13 milioni di fine marzo, hanno raggiunto la cifra di 46 milioni di euro. Le imprese che hanno presentato le richieste sono complessivamente 1.164 e sono prevalentemente presenti nelle regioni Lombardia, Piemonte e Lazio.

Le Startup e Pmi Innovative che hanno richiesto maggiormente gli incentivi, precisa il Mise, sono quelle che operano prevalentemente nei settori dell’ICT, del manifatturiero e dei servizi di consulenza e ricerca e sviluppo.

Maggiori informazioni.

Attività Agenzia Entrate 2021: servizi “agili”, consulenza e contrasto agli illeciti

Con la Circolare n. 4/E del 7 maggio l’Agenzia delle Entrate ha definito le linee guida che accompagneranno l’operato dell’Amministrazione nel corso dei prossimi mesi.

Tre sono, in particolare, le linee operative su cui l’Agenzia si muoverà: prevenzione e contrasto ai fenomeni illeciti, consulenza ai contribuenti e servizi ai cittadini.

Nella Circolare vengono fornite specifiche modalità per lo svolgimento delle azioni operative,  ridisegnate e calibrate in modo da tener conto delle criticità indotte dal Covid-19 e incentrate sulla compliance, e che sono suddivise in:

  • attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un’interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia e contribuente, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
  • attività di controllo fiscale, destinate alle diverse macro-tipologie di contribuenti, e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
  • attività non specificamente riferibili alle suddette macro-tipologie di contribuenti, ma che hanno profili di trasversalità, quali quelle mirate a garantire il presidio dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l’emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche, l’attività a rilevanza internazionale, le attività di contrasto alle condotte illecite, le attività intese alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, alla riduzione delle impugnazioni, all’incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, le attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
  • attività relative ai servizi ai contribuenti, quali i servizi di assistenza e informazione all’utenza, la trattazione delle istanze in autotutela sui contributi a fondo perduto, l’erogazione dei rimborsi fiscali, la registrazione di atti e successioni, la ripresa degli invii delle comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali e di notifica degli avvisi di liquidazione e degli atti di accertamento.

Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa dell’Agenzia Entrate e qui per leggere la Circolare.

Accertamento imposte sui redditi: la Cassazione dice sì all’indagine sul conto corrente del coniuge/familiare

La Corte di Cassazione Civile, con l'Ordinanza n. 8000 del 22 marzo 2021 si è espressa in tema di accertamento dell'imposta sui redditi ed ha chiarito che: 

  • la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti;
  • le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest'ultimo da elementi sintomatici.

Bonus pubblicità: online l’elenco dei soggetti richiedenti

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stato pubblicato l’elenco dei richiedenti del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari, ossia di quei soggetti che hanno presentato la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per l’anno 2021.

Nell’elenco, al momento, sono indicati solo i beneficiari e l’importo del relativo “credito teoricamente fruibile” che hanno presentato la comunicazione per gli investimenti pubblicitari sui giornali, in quanto non è stato ancora possibile definire lo stanziamento da destinare all’agevolazione relativamente alle Emittenti radiotelevisive.

Maggiori informazioni.

Aliquota Iva al 4% per sussidi disabili: sufficiente il certificato di invalidità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, modificando il Decreto 14 marzo 1998, dà attuazione alle disposizioni dettate dall’articolo 29-bis del decreto “Semplificazioni” (Dl n. 76/2020).

Viene infatti disposto che le persone con disabilità, ai fini dell’applicazione dei benefici previsti (aliquota Iva al 4% sulle cessioni degli ausili tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap), possano produrre, al momento dell’acquisto, solo la copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, senza la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza.

Contributo a fondo perduto DL Sostegni: come si può utilizzare

L’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante, a scelta del beneficiario, in due modi:

  • tramite accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
  • tramite riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Tale scelta è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
Nello specifico, la scelta può essere modificata fino al momento del riconoscimento della somma, cioè fino a quando l’esito dell’istanza non viene esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

In caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo “6941”.

Per consultare la Guida dell’Agenzia Entrate clicca qui.

Professionisti: approvato emendamento al DL Sostegni che riconosce la sospensione adempimenti in caso di Covid

E' stato approvato l’emendamento al DL "Sostegni" che riconosce ai professionisti la sospensione di 30 giorni, in luogo dei 45 giorni indicati nella stesura originaria, dei termini delle scadenze in caso malattia da Covid-19

"Siamo rammaricati per questa riduzione, dettata da supposti limiti di copertura, e accettiamo il compromesso", ha dichiarato il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), Marco Cuchel, "tuttavia non possiamo che gioire per una decisione che non esito a definire di portata storica, in quanto introduce anche per noi professionisti un principio sacrosanto e costituzionalmente sancito per tutti gli altri cittadini: quello del diritto alla tutela della salute. Di questo ANC, pioniera della battaglia principale di cui questo emendamento è figlio (il riconoscimento della malattia del professionista), non può che ringraziare quei parlamentari che hanno capito e si sono battuti con noi in maniera del tutto trasversale rispetto agli schieramenti. In primis, il Sen. Andrea De Bertoldi, poi la consulta dei parlamentari commercialisti, ed anche coloro che, pur non provenendo dal mondo delle libere professioni, hanno mostrato particolare sensibilità a questo tema e si sono spesi affinché l’emendamento passasse. Anche nel Governo alcuni esponenti sono meritoriamente tornati sui loro passi, dando ascolto ai nostri appelli, quando oramai sembrava che la linea fosse di chiusura".

Secondo l'ANC il principio cardine su cui l’emendamento poggia, deve ora essere preso in considerazione anche per l’approvazione del ddl 1474 relativo rinvio delle scadenze in caso di malattia grave o infortunio, attualmente fermo in commissione Giustizia del Senato, anche per ragioni di copertura basate su una relazione tecnica ministeriale assolutamente confutabile nei numeri che contiene e concettualmente inaccettabile, in quanto lega la possibilità di curarsi ad un problema di gettito erariale.

"A nessun lavoratore, che non è nelle condizioni di farlo, viene imposto presentarsi presso il posto di lavoro", ha dichiarato ancora Cuchel. "Non sarebbe giusto, né sicuro, né funzionale; così anche il professionista ammalato gravemente o infortunato (perché di questo parla il ddl 1474, non di un mal di testa) deve avere la possibilità di rimandare la scadenza del cliente a quando sarà adeguatamente in forze. Non ci si ammala solo di covid".

Un terzo della spesa dei Comuni va in adempimenti burocratici: l’analisi della CGIA

Da un'analisi condotta dall'Ufficio Studi della CGIA di Mestre è emerso che le risorse impiegate dai Comuni nel 2019 per  servizi generali, amministrazione e gestione, che hanno toccato i 15,9 miliardi di euro, sono state utilizzate principalmente per per ottemperare gli adempimenti burocratici che quotidianamente sono chiamate ad affrontare.
Le 3 voci di spesa citate, spiega la CGIA, rappresentano un aggregato eterogeneo, che comprende servizi come "gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", "ufficio tecnico", "gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", "gestione dei beni demaniali e patrimoniali", e "risorse umane".
In pratica, rappresentano i costi che la macchina amministrativa comunale è obbligata a sostenere per "mantenersi in moto".

"I dati elaborati dall’Ufficio Studi della CGIA – afferma Francesco Pinto Segretario generale ASMEL – confermano che il bigottismo normativo affligge non solo il settore privato ma anche l’operatività della pubblica amministrazione locale costretta a fronteggiare disposizioni, procedure e adempimenti, che si rivelano molto spesso inutili o addirittura controproducenti. Una complessità amministrativa che grava maggiormente sulle Amministrazioni comunali più piccole, meno strutturate sul piano organizzativo e con meno addetti. Semplificare le norme è il primo imperativo per far funzionare le realtà locali e per far ripartire il Paese".

Clicca qui per leggere la sintesi dei dati.

Commercialista del Lavoro: informativa periodica CNDCEC

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale Commercialisti hanno pubblicato l'informativa periodica n. 2/2021, dal titolo "Commercialista del lavoro", in cui viene presentato un resoconto dell'attività svolta dall'area Lavoro del CNDCEC in occasione dell'audizione dinanzi alle Commissioni riunite V e VI del Senato, nell'ambito dei lavori parlamentari per la conversione del Decreto "Sostegni" e del confronto con la Direzione generale Inail in sede di tavolo tecnico. 

Il secondo numero dell'Informativa, contiene inoltre i contributi in materia di nuova diffida accertativa e politiche attive del lavoro redatti dai commercialisti del lavoro degli ordini territoriali di Roma e Catania e la nuova rubrica "Giurisprudenza", dedicata ai commenti delle pronunce di merito e di legittimità selezionate nel periodo.

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