Giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulle controversie in materia di Tarip

Con l’ordinanza n. 11290 del 29.04.2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie che riguardano la tariffa puntuale (o "corrispettivo") in materia di rifiuti urbani.

La predetta pronuncia interviene nell'ambito di una ricostruzione dell'evoluzione, indubbiamente complessa, della normativa in tema di servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, e di qualificazione della natura dei relativi costi, che può dirsi ormai aver trovato un duplice approdo: l'uno, preceduto da pronunce contrastanti, in punto di affermazione, da parte delle Sezioni Unite (sentenza 7 maggio 2020, n. 8631) della natura privatistica, con conseguente assoggettabilità ad IVA, ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3 del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, della tariffa integrata ambientale (c.d. TIA2), di cui all'art. 238 del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152; l'altro, viceversa, oggetto d'indirizzo interpretativo univoco, relativo all'affermata natura tributaria della tassa rifiuti (cd. TARI), introdotta, in origine, quale componente della imposta unica municipale (IUC), dall'art. 1, comma 639, della I. n. 147/2013, con decorrenza dal primo gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (tra le molte, cfr. Cass., S.U., ord.18 giugno 2019, n. 16341; Cass., S.U., 23 novembre 2018, n. 30426).
La Corte Costituzionale, sentenza 16 luglio 2009, n.2, nell'affermare la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale (cd. TIA1), quale disciplinata dall'art. 49 del d. Igs. 22 settembre 1997, n.22, quale mera variante della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), di cui agli artt. 58 e ss. del d. Igs. 15 novembre 1993, n. 507, evidenziò, quali parametri che debbono indefettibilmente sussistere perché una fattispecie sia qualificata come avente natura tributaria, indipendentemente dal nomen iuris assegnato alla fattispecie, i seguenti elementi: a) la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo (doverosità della prestazione); b) la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico tra le parti (mancanza di detto rapporto sinallagmatico); c) le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivante dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante).

Ciò ritenuto ne consegue, secondo il provvedimento in commento, che, avuto riguardo alla tariffa avente natura di corrispettivo, di cui all'art. 1, comma 668, della I. n. 147/2013 (Tarip) la natura privatistica della stessa ne risulti più confermata, con la conseguente applicazione dell’IVA, ed intesa nel senso di delineare l'ambito di detta tariffa in termini alternativi alla tassa sui rifiuti, di cui, come si è visto, è pacifica la natura tributaria.

Importante corollario, per quanto riguarda il merito della vicenda è che la non utilizzazione del servizio, ovvero il mancato ritiro dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti, non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene applicata per la sola presenza dei presupposti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
 
 
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Dichiarazioni 2021: pronti i software di compilazione e di controllo

L'Agenzia delle Entrate, contestualmente all'apertura del canale telematico per la trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2020, ha reso disponibili sul proprio portale i software di compilazione e di controllo dei modelli 770, Irap, tutto il pacchetto “Redditi”, e Consolidato mondiale nazionale 2021.

Le applicazioni non richiedono l’installazione sul computer e permettono di compilare i modelli online. Una volta connessi, verificano l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procedono automaticamente all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione.

Questi i software pubblicati:

 

Linee guida per l’impairment test dopo gli effetti della pandemia da covid 19

L'Organismo Italiano di Valutazione  (OIV) ha pubblicato le "Linee guida per l’impairment test dopo gli effetti della pandemia da covid 19"
Le società che adottano gli IAS/IFRS sono chiamate a svolgere l’impairment test delle attività immobilizzate (materiali, immateriali e partecipazioni) ogniqualvolta si manifestino fattori esterni o interni di presunzione di perdita di valore (IAS 36.12).

La pandemia da Covid 19, si legge nella premessa del documento, per intensità ed imprevedibilità costituisce, per tutte le imprese, un fattore esterno di potenziale presunzione di perdita di valore e pertanto richiede un’analisi di impatto (assessment) della crisi sul valore di tutte le attività immobilizzate. Ciò non significa necessariamente che tutte le attività debbano essere sottoposte ad impairment test. Tuttavia è da presumere che la maggior parte delle imprese si trovi nella condizione di dover effettuare il test di impairment.

Le linee guida pubblicate offrono:

  • un quadro sistematico di riferimento per la stima del valore recuperabile delle attività in un contesto di crisi, caratterizzato da elevata incertezza; 
  • alcune indicazioni da seguire nella costruzione dell’impianto valutativo ai fini di impairment test; 
  • alcune soluzioni adottabili per trattare l’incertezza delle valutazioni, sulla base delle best practice identificate da un gruppo di lavoro OIV che comprende accademici, professionisti, esperti di valutazione a fini di financial reporting ed analisti finanziari.

 

Alle Sezioni Unite la tutela del contribuente nel caso di accessi e verifiche presso la sede o l’abitazione

L’ordinanza interlocutoria n. 10664 del 22.04.2021 della Sez. V della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente al fine della eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la necessaria definizione delle seguenti questioni di diritto per le quali le sezioni semplici si sono pronunciate in senso difforme o che appaiono di massima di particolare importanza: se la mancanza della necessaria autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria all'apertura di una valigetta in sede di accesso e, d'altro lato, dal mancato assolvimento dell'obbligo di informazione della facoltà di farsi assistere da un professionista, se, in caso di apertura della valigetta reperita in sede di accesso, la mancanza di autorizzazione di cui all'art. 52, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, possa essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto; se, nel caso in cui si dia risposta positiva alla prima questione, il consenso può dirsi libero ed informato anche qualora l'amministrazione finanziaria non abbia informato il titolare del diritto della facoltà, di cui all'art. 12, comma 2, legge n. 212/2000, di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria; se, infine, l'eventuale inosservanza del suddetto obbligo di informazione ed il conseguente vizio del consenso del titolare del diritto comporti l'inutilizzabilità della documentazione acquisita in mancanza della prescritta autorizzazione.
La questione circa l’utilizzabilità in sede tributaria delle informazioni acquisite senza le necessarie tutele processuali di cui al codice di procedura penale (artt. 63, 64, 65 c.p.p.) è sempre stata risolta a favore dell’Agenzia delle Entrate, ma forse è venuto il momento di un ripensamento.
 
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Lavoro autonomo e ritenuta d’acconto: chiarimenti dall’Agenzia Entrate

Con l'istanza di interpello del 30 aprile 2021 sono stati chiesti chiarimenti All'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di tassazione dei compensi mensili da corrispondere al consulente, previa emissione di fattura con Iva e se sia corretta l'applicazione, al momento del pagamento, della ritenuta d'acconto nella misura del 20% (articoli 23 e seguenti del DPR 600/73).

L'Agenzia Entrate ricorda che con la L. 14 gennaio 2013, n. 4, sono state disciplinate in materia organica le professioni non organizzate in ordini e collegi ovvero "senza albo", definite come le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. L'art. 1 della citata legge prevede che le nuove regole non riguardino gli esercenti di professioni le cui attività sono già disciplinate da specifiche normative.
In sostanza, la nuova normativa si propone di regolamentare l'attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. 

Il comma 3 del citato articolo 1 prevede inoltre che "Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge".
Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo, in quanto "responsabile" di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia in funzione della gravità e della durata della violazione.

Relativamente alla modalità di esercizio della professione, il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 4 del 2013 dispone che "La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente".

Tale disposizione lascia, quindi, la libertà al professionista per il quale non è prevista l'iscrizione ad un albo professionale di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività.
Dunque, nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad applicare sull'imponibile della fattura la ritenuta d'acconto del 20%.

Rivalutazione beni impresa: tre nuovi codici tributo

Con la Risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, (art. 110 del DL n. 104/2020), nonché per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (art. 6- bis del DL n. 23/2020).

Si tratta, in particolare, di tre codici tributo.
Due sono destinati al versamento tramite F24 delle imposte sostitutive sul saldo attivo e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati, e sono:

  • “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
  • “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

Il terzo è per l’affrancamento nel settore alberghiero e termale:

  • “1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.

Pagamento Irap non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto rilancio”: termine prorogato al 30 settembre 2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Comunicato Stampa n. 87 del 30 aprile 2021, ha informato che, con una norma di prossima emanazione, sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del Decreto "Rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle prorogata al 31 maggio

Lo segnala il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Comunicato Stampa n. 88 del 30 aprile 2021
E’ in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto “Sostegni”).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del Decreto “Cura Italia”, riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, precisa il MEF, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%: guida operativa dell’Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida operativa "Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%", che ha l'intento di fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori economici gli strumenti operativi e i chiarimenti per l’utilizzo combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali vigenti con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017, per imprimere così un’ulteriore accelerazione al processo di ricostruzione.

La Guida, aggiornata ad aprile 2021, ha un duplice obiettivo:

  • da un lato, definire le modalità di coordinamento degli incentivi fiscali e del contributo per la ricostruzione post sisma previsto dall’art. 5 del decreto legge n. 189/2016, ottimizzando e rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche che sono state stanziate per tali primari obiettivi;
  • dall'altro, la messa a punto di procedure tecniche, amministrative e fiscali condivise permetterà di semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese impegnate nella ricostruzione, massimizzando il beneficio per i cittadini, atteso che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto con riferimento alla parte di spesa eccedente il contributo pubblico per la ricostruzione.

Clicca qui per accedere alla guida operativa.
 

Accesso al cassetto fiscale senza permesso del titolare: é “accesso abusivo al sistema informatico fiscale”

Configura il reato previsto dall'art. 615-ter cod. pen. (Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico) la condotta di chi si introduca nel "cassetto fiscale" altrui, contenuto nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando password modificate e contro la volontà del titolare.

Tale "servizio informatico fiscale", definito cassetto fiscale, rientra nell'alveo della nozione di domicilio informatico, alla cui inviolabilità è diretta la tutela penale del precetto previsto dall'art. 615-ter cod. pen.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 5 Penale, con la Sentenza n. 15899 del 27 aprile 2021.

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