Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso

L’Agenzia Entrate Risposta con la Risposta n. 289 del 23 aprile 2021 ha chiarito che per ottenere il rimborso del credito IVA a seguito di domanda archiviata a causa della mancata apposizione del visto di conformità è necessario presentare una dichiarazione integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che queste integrazioni non sono soggette a sanzioni.

COVID-19: nuove regole per gli spostamenti

E’ in vigore dal 26 aprile il nuovo decreto con le novità per riaperture e spostamenti, in sintesi:

  • tra zone gialle (ripristinate con questo decreto) ci si potrà muovere liberamente, mentre per potersi spostare in zona arancione o rossa servirà un pass, per il quale non sono state ancora approvate le specifiche;
  • è confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5;
  • i ristoranti potranno riaprire, in zona gialla, anche a cena, ma solo con i tavoli all’aperto;
  • tornano ad aprire anche teatri, cinema e spettacoli all’aperto, mentre al chiuso dovrebbero venir pubblicati dei protocolli con limiti di capienza. Via libera anche agli sport all’aperto, compresi calcetto, basket e gli sport di contatto;
  • le scuole tornano tutte in presenza in zona gialla e arancione, mentre in quella rossa saranno in parte in presenza ed in parte a distanza;
  • dal 15 maggio riaprono piscine e stabilimenti balneari;
  • dal 1º giugno riaprono le palestre (solo per allenamenti individuali);
  • dal 1º luglio torneranno le attività fieristiche.

Anche la temporanea indisponibilità della documentazione integra il reato di occultamento delle scritture contabili

Con la Sentenza n. 10106 del 16 marzo 2021 la Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, si è espressa in tema di reati tributari chiarendo che la responsabilità penale per il reato di l'occultamento delle scritture contabili, si realizza anche quando la documentazione viene consegnata successivamente all'Agenzia delle Entrate. 

"In tema di reati tributari il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d. Igs n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente".
Per la consumazione del reato, dunque, basta anche la temporanea indisponibilità della documentazione. La successiva produzione della documentazione all'Agenzia delle entrate, infatti, fa solo cessare la permanenza del reato.

Finanza aziendale: l’informativa dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l'informativa "Finanza aziendale", incentrata sulla ricognizione dell'attività istituzionale svolta dal CNDCEC, sulle tematiche di maggiore interesse e attualità e sulle modalità di attuazione delle linee programmatiche già individuate nel programma di area della finanza aziendale.

In particolare l'informativa fa riferimento al documento "Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei commercialisti" pubblicato di recente dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Procedure concorsuali: non compensabili i crediti della massa fallimentare con i debiti del fallito

Con la Risposta n. 302 del 28 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, come più volte chiarito dalla prassi, non è consentita la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione, infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione.

Di qui l'impossibilità di applicare, con riferimento ai crediti d'imposta maturati e chiesti a rimborso post-procedura, le misure di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, ovvero quelle di cui all'articolo 28-ter del dPR n. 602 del 1973, al fine utilizzarli in compensazione con i debiti generatisi ante-procedura prima dell'apertura della procedura concorsuale.

L'Agenzia Entrate peraltro ricorda che, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento (art. 51 L.F.).

Non fiscalmente rilevanti le somme erogate per ingiusta detenzione

Le somme erogate a titolo di lucro cessante da mancata percezione di redditi nelle pronunce di equa riparazione per ingiusta detenzione e di riparazione dell'errore giudiziario non hanno natura risarcitoria e, quindi, non sono fiscalmente rilevanti.
Questo il principio affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 295 del 27 aprile 2021. 

Condividendo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 28 novembre 2005, n. 158901, l'Agenzia ha chiarito che l'equa riparazione di cui all'articolo 314 del c.p.p. costituisce concetto del tutto diverso dal risarcimento del danno, in quanto non mira alla refusione dei danni materiali intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma anche alla corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, compensi l'interessato delle conseguenze penali, di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica dalla stessa custodia provocate. Tale indennizzo, dunque, non rientra tra gli emolumenti tassabili.

All’ex socio, amministratore o liquidatore deve essere notificato apposito atto impositivo

L’ordinanza n. 28401 del 14.12.2020 della Corte di Cassazione precisa quale atto deve essere notificato per il recupero di imposte nel caso di cessazione della società.
Con riguardo alle società di capitali, considerato che il presupposto (ed il limite) sulla base del quale i creditori possono riscuotere dai soci e dai liquidatori i crediti vantati nei confronti della società si rinviene nell'aver i soci medesimi riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione o nell'essere stato determinato il mancato pagamento da colpa dei liquidatori, la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'accertamento giudiziale del credito verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l'accertamento dei rispettivi presupposti (Cass. n. 4699 del 27/02/2014).

L'Agenzia delle entrate che, nell'esercizio del potere impositivo, esige dal liquidatore e socio di società di capitali il pagamento del credito vantato nei confronti della società, seppure accertato con sentenza passata in giudicato, deve quindi portare a conoscenza del contribuente, con apposito avviso di liquidazione, le ragioni per le quali egli è tenuto a versare l'imposta accertata in capo alla società, ed in particolare, al fine di porre il contribuente in condizione di contestare la fondatezza della pretesa impositiva, deve indicare gli elementi da cui si evinca che il socio, in sede di liquidazione, ha incassato somme od ha ricevuto l'attribuzione di beni della società ed il valore di questi poiché entro tale limite si apprezza la legittimità della pretesa impositiva, o che il mancato pagamento è dipeso da una colpa dei liquidatori.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate non ha fatto valere la responsabilità del liquidatore o del socio né ex art. 2495 c.c., né ex art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis (per le imposte sui redditi), ma, invece, ha direttamente dedotto l'obbligazione tributaria accertata nei confronti della società, notificando, tuttavia, la cartella al ricorrente in proprio (facendo riferimento ad un atto impositivo emesso nei confronti della società).
Tale modus operanti è stato dichiarato non conforme al dettato legislativo dalla Corte di Cassazione.

Per il testo integrale clicca qui.

Aliquota dello 0,5% per i contratti di affitto di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici

Con la Risposta n. 299 del 27 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito al corretto trattamento ai fini dell'imposta di registro da applicare a contratti di locazione a durata ultra novennale di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici.

L'Agenzia, condividendo la soluzione proposta dal contribuente circa l'equivalenza tra fondi rustici e terreni agricoli ha affermato che, anche in caso di registrazione di contratti di affitto di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici, si applica l'aliquota dello 0,50%.

Coerentemente con la disciplina europea e l'ordinamento nazionale, infatti, la costruzione dell'impianto fotovoltaico non comporta l'automatica classificazione del terreno sul quale lo stesso sorge quale "area edificabile", in quanto gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole dai vigenti piani urbanistici.

Esterometro: entro il 30 aprile la comunicazione relativa al I trimestre 2021

Scade domani, 30 aprile, il termine per la comunicazione, da parte dei soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia, delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2021, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

L'Agenzia Entrate ricorda che la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio.

Donazione familiare quote societarie. Il patto parasociale cassa l’esenzione

L’intesa, con la quale i beneficiari hanno convenuto misure per assicurare il controllo della compagine, non è idonea a integrare i presupposti del trattamento agevolativo

Sconta l’imposta di donazione il patto di famiglia che prevede la cessione di quote della società ai figli che acquisiscono il controllo, ex articolo 2359 cc, solo in virtù di un patto parasociale, tra l’altro solo siglato e non registrato, con cui si stabilisce che tutte le decisioni nelle assemblee e negli organi amministrativi debbano essere prese all’unanimità tra i figli stessi.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 6591 del 10 marzo 2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ribaltando completamente il verdetto di merito.

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