Riforma terzo settore: elementi professionali e criticità operative. Nuova versione della circolare dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un aggiornamento della Circolare "Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità operative", che si pone come riferimento tecnico ed operativo per gli iscritti all’albo chiamati in questi mesi ad accompagnare gli enti non profit nell’attuazione operativa della Riforma del Terzo settore.

La nuova versione, aggiornata ad aprile 2021, tiene conto delle ultime previsioni normative sul tema integrando il testo anche con le disposizioni regolamentari degli aspetti tecnici e di attuazione degli strumenti operativi richiesti dalla normativa pubblicati da aprile 2019 ad oggi.

La Circolare contiene inoltre un nuovo capitolo dedicato agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19

L’Inps informa che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal Decreto Sostegni (DL 41/2021), che prevede l’erogazione di una indennità pari a 2.400 euro, in favore di determinate categorie di lavoratori. 

L’Istituto ricorda che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal Decreto Ristori hanno ricevuto il pagamento senza dover presentare una nuova domanda, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del Decreto Ristori, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 31 maggio 2021.

Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021

A decorrere dal prossimo 10 maggio 2021, nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, sarà disponibile la “dichiarazione precompilata” delle persone fisiche:

  • modello 730
  • modello Redditi persone fisiche

già contenete una serie di dati quali: spese sanitarie , spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi.

In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per i seguenti redditi:

  • i compensi riportati dalla Certificazione Unica
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • i dati relativi alle locazioni brevi

e per i seguenti oneri detraibili o deducibili:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Per accedere alla precompilata è necessario essere in possesso di:

  • credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid)
  • Carta d’identità elettronica (CIE)
  • Carta nazionale dei servizi (CNS)
  • credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ( Fisconline/Entratel) 

Per molti contribuenti non è possibile sfruttare appieno le potenzialità previste dal sistema, ma l’accesso ai dati contenuti nella dichiarazione precompilata è comunque molto importante per un corretto monitoraggio dei dati fiscalmente rilevanti già in possesso dell’Agenzia Entrate.

Approvato il Decreto “Riaperture”: quello che si può e non si può fare dal 26 aprile

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 aprile 2021, ha approvato il Decreto "Riaperture", introducendo misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il testo riporta il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. 
Le attività oggetto di precedenti restrizioni dovranno svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
 

Di seguito le principali misure, così come riportate sul sito del Governo:

Certificazioni verdi

Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Zone gialle 

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. 

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa. 

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50% degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). 

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. 

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. 

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. 

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. 

Fondi Covid ai Comuni: gli aiuti più consistenti al Nord

Un recente studio elaborato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti analizza la ripartizione dei fondi destinati ai comuni alle prese con la crisi economica derivante dall’emergenza pandemica da Covid-19.
Più della metà di questi, il 50,7% (2.546 milioni di euro) è andato al Nord Italia, segue il Sud con il 28,5% (1.431 milioni di euro) e il Centro, con il 20,8% (1.042 milioni di euro), suddivisi tra il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali e la cosiddetta solidarietà alimentare.

A livello regionale, relativamente al Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, le prime tre per aiuti ricevuti sono Lombardia, Lazio e Veneto, mentre per la solidarietà alimentare, sono Lombardia, Campania e Sicilia.

Clicca qui per leggere l'analisi dei Commercialisti.

Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero

L'articolo 63 del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia") ha introdotto un "premio", pari a 100 euro, erogato a personale dipendente che presta la propria attività all'estero, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

La ratio sottesa alla citata disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese.

Dunque, chiarisce l'Agenzia Entrate con la Risposta n. 271 del 20 aprile, rispondendo in merito al trattamento fiscale del contributo, il beneficio non può essere erogato, così come ai dipendenti in smart working o in telelavoro, neanche agli impiegati a contratto assunti all'estero in quanto in quanto trattasi di lavoratori che svolgono la propria prestazione all'estero.

Agevolazioni per il sostegno alla nascita, consolidamento e sviluppo di società cooperative: domande dal 23 aprile

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8-04-2021 è stato pubblicato il Decreto 31 marzo 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico con i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

La misura, in particolare, sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati, che hanno una durata non superiore a 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento e possono coprire l’intero importo dei nuovi investimenti.

Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:

  • regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all’art. 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale; 
  • che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal regolamento di esenzione; 
  • operanti in tutti i settori produttivi.

Le domande per richiedere finanziamenti agevolati potranno essere presentate a partire dal 23 aprile 2021.

Piattaforma “cessione crediti”: come funziona e quando si utilizza

Nel nostro sistema tributario sono state introdotte recenti disposizioni che prevedono alternative all’utilizzo diretto, da parte dei beneficiari, di alcune detrazioni fiscali.

Per alcune spese per interventi edilizi, ad esempio, l’agevolazione può essere trasformata in uno sconto in fattura operato dall’impresa che ha effettuato i lavori o dal fornitore dei servizi. 
Per le spese sostenute in seguito situazione emergenziale da Covid-19 (spese di sanificazione, per acquisto di dispositivi di protezione, di adeguamento dei luoghi di lavoro) è stata introdotta anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante, con la facoltà a sua volta, da parte di chi lo riceve, di cederlo ulteriormente o utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
La scelta di queste opzioni deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate, da parte dell’interessato, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione.
L’Agenzia delle Entrate, a questo scopo, ha predisposto un’apposita piattaforma web nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi. 

Nella guida “Piattaforma Cessione Crediti” l’Agenzia chiarisce il funzionamento della piattaforma e vengono fornite tutte le informazioni utili su come funziona la cessione del credito. Viene inoltre specificato come consultare, accettare o rifiutare i crediti ricevuti.

Clicca qui per accedere alla guida.

Bonus locazioni 2020 anche con pagamento canoni nel 2021

Con la Rsposta n. 263 del 19 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, la società che nel 2021 proceda al versamento della quota dei canoni di un contratto di affitto relativi al 2020 non ceduta al locatario, maturerà il diritto alla fruizione del credito d’imposta per canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 DL n. 34 del 2020 e art. 8 DL 28 ottobre 2020, n. 137).

In luogo dell'utilizzo diretto, il credito potrà essere ceduto, tra gli altri, al locatore, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio e del 14 dicembre 2020.

Esenzione Iva solo per strumentazione diagnostica Covid-19 identificata dai codici Taric

Solo ai dispositivi diagnostici in vitro con determinate caratteristiche, corrispondenti alle descrizioni e ai codici TARIC indicati dall'ADM, può essere essere applicata l'esenzione da Iva con diritto a detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022, come previsto dal comma 452 della legge di bilancio 2021.
Questa, in estrema sintesi, la Risposta dell'Agenzia Entrate n. 267 del 19 aprile 2021.

In relazione alla strumentazione per diagnostica per Covid-19 l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la Circolare n. 9 del 3 marzo 2021, ha fornito chiarimenti sul tema ed ha riportato i relativi codici TARIC oggetto dell'agevolazione, ossia:

  • Kit diagnostici COVID19 e reattivi basati su reazioni immunologiche: ex 3002 1300 10; ex 3002 1400 10; ex 3002 1500 10; ex 3002 9090;
  • Kit per diagnosi COVID19 costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione: ex 3821 0000;
  • Kit di campionamento: ex 9018 90; ex 9027 80;
  • Reagenti diagnostici basati sul test dell'acido nucleico a catena della polimerasi (PCR): ex 3822 0000 10;
  • Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro: ex 9027 8080.

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