Superbonus 110%: i Commercialisti aggiornano la checklist

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato una versione aggiornata del documento "Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus", che recepisce le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021, la quale prevede, tra l’altro, l’estensione dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023.

Il documento analizza i controlli che devono essere effettuati ai fini del rilascio del visto di conformità sulla comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura

Vengono inoltre messe a disposizione dei professionisti, in un'area riservata del sito della Fondazione Nazionale Commercialisti:

  • la check list Ecobonus e Sismabonus e relativo documento FNC/CNDCEC 
  • i modelli di dichiarazioni sostitutive da rendere ai fini del Superbonus 
  • il facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al Superbonus 
  • la sintesi aggiornata delle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate agli interpelli in materia di Superbonus corredata dalla raccolta degli interpelli medesimi in versione integrale, in formato pdf.

Omessa presentazione dichiarazione annuale Iva anche se c’è la comunicazione

Con la Sentenza n. 7135 del 24 febbraio 2021 la Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, ha chiarito che è configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA prevista dall’art. 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità.

Si tratta infatti, precisa la Cassazione, di una comunicazione che non interferisce affatto con la dichiarazione dei redditi e la cui presentazione non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Regolarità della notifica quale requisito essenziale per la validità degli atti

La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n 10012 del 15.04.2021 ha confermato il più recente orientamento formulando il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
 
E’ il caso della Cd. irreperibilità relativa o temporanea disciplinata dall’art. 140 c.p.c. e tale disciplina si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.
 
Si differenzia altresì dalla Cd. irreperibilità assoluta, disciplinata dall’art. 143 c.p.c. e affrontata anch’essa recentemente dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9292 del 07.04.2021.
«In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.» (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, ex plurimis). Pertanto, «Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione  anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.».
Nel caso di specie non risultava che il messo abbia constatato in loco ed in punto di fatto l'eventuale divergenza dai dati anagrafici che, attestavano formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica. Tale inerzia totale (per come rilevabile dalla relata) del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell'irreperibilità assoluta, presupposto della notifica ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, determina la nullità di quest'ultima.
 
Massima attenzione quindi alla notifica, in quanto l’eventuale eccezione di invalidità impone al giudicante la verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio in capo all’Agenzia Entrate.

 

DL Sostegni: erogati oltre 3 miliardi di euro di contributi a fondo perduto

Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate: a 16 giorni dall’apertura del canale telematico per l’invio delle domande, i pagamenti eseguiti a favore di imprese e lavoratori autonomi sono più di un milione, per un importo complessivo che supera i 3 miliardi di euro (3.045.127.656 euro).

In particolare, circa 625 milioni di euro sono stati destinati agli esercenti del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli, 608 milioni alle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, 336 milioni a quelle manifatturiere e 324 milioni al settore dell’edilizia.

E’ la regione Lombardia che ha ricevuto più contributi (circa 173mila soggetti), seguita da Lazio (108mila), Campania (103mila), Veneto (75mila) e Toscana (74mila). Poi la Sicilia (71mila), l’Emilia-Romagna (71mila), la Puglia (70mila) e il Piemonte (69mila).

Contributi per tipologia di attività
Sono circa 200mila i pagamenti eseguiti nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli (19,71% sul totale), oltre 180mila (17,87%) quelli relativi alle attività professionali, scientifiche e tecniche, 136mila quelli che riguardano i servizi di alloggio e ristorazione (13,52%). 
Relativamente agli importi, circa 625 milioni di euro interessano il commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli, 608 milioni sono destinati ai servizi di alloggio e ristorazione, 336 milioni alle attività manifatturiere, 324 milioni al settore dell’edilizia, 288 milioni alle attività professionali, circa 195 milioni alle agenzie di viaggio e ai servizi di supporto alle imprese.

Clicca qui per consultare i dettagli delle attività e di tutte le regioni.

Detrazione Irpef per spese sanitarie acquistate “online”

In una risposta pubblicata sul portale FiscoOggi l'Agenzia delle Entrate conferma che la detrazione dall’Irpef spetta anche per le spese per farmaci o medicinali, anche veterinari, acquistati on line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza, ricordando però, che la vendita on line di farmaci in Italia è consentita solo per quei prodotti per i quali non è richiesta la prescrizione medica.

Per ottenere la detrazione, spiega l'Agenzia, occorre che la spesa risulti certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto scontrino parlante), in cui devono essere specificati la natura (farmaco o medicinale, OTC, eccetera), la qualità (codice alfanumerico) e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale dell’acquirente.
Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC” (Over The Counter o medicinali da banco), “SOP” (senza obbligo di prescrizione), “Omeopatico”, o abbreviazioni come “med” e “f.co”.

 

Online le attestazioni fiscali versamenti 2020 per oneri da riscatto, ricongiunzione e rendita

Con il Messaggio n. 1559 del 15 aprile l'Inps informa che sul Portale dei Pagamenti sono state pubblicate le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2020 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

In particolare, l’accesso con codice fiscale e numero di pratica permette di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione tramite le proprie credenziali, invece, consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche.

Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, precisa l'Istituto, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polospecialisticopals.roma@inps.it.

Inoltre, viene ancora precisato nel Messaggio, che le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. E' invece possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, mediante il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazione” > “Versamenti Consultazione”.

Qualora vengano riscontrate discordanze tra importi attestati e importi versati, conclude l'Inps, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento.

 

Cessione del credito Ecobonus/Sismabonus parti comuni edificio con unico proprietario: come comunicare l’opzione

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sul proprio portale, chiarisce come deve essere compilata la comunicazione relativa all’opzione per la cessione del credito Ecobonus/Sismabonus in caso di invertenti antisismici o di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da 4 unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario.

La comunicazione, informa l’Agenzia, deve essere compilata con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, e quindi:

  • nel frontespizio devono essere indicati:
    • nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza amministratore di condominio);
    • nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il codice fiscale del proprietario;
  • nel quadro A, nel campo “N. unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (‘4’ nell’esempio);
  • nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • nel quadro C deve essere compilata la “Sezione II – SOGGETTI BENEFICIARI”, ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B.

Adesione al regime speciale agevolato per i lavoratori impatriati: istituiti i codici tributo per il versamento

Con la Risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021 l’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’adesione al regime speciale agevolato per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 3-bis, del DL n. 147/2015.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

“1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
“1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.

Aiuti di stato: come rimediare agli errori in dichiarazione

Con la Risoluzione n. 26/E del 14 aprile 2021 l'Agenzia Entrate chiarisce in merito alle modalità di correzione dell’importo degli aiuti individuali iscritto nel Registro nazionale aiuti di Stato dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati forniti dai contribuenti tramite la compilazione del prospetto Aiuti di Stato, presente nelle dichiarazioni fiscali dal periodo d’imposta 2018.

I contribuenti che ritengano di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione, su cui è calcolata l’agevolazione, al posto dell’importo dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA, potranno presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto.

L’Agenzia delle entrate procederà quindi ad effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell’aiuto individuale.
Sotto il profilo sanzionatorio, viene ancora chiarito dalle Entrate, l’irregolarità comporta la sanzione amministrativa in misura fissa da 250 a 2mila euro con la possibilità per i contribuenti di avvalersi del ravvedimento operoso.

FV: La provincia di Cuneo in zona arancione dal 17 aprile

Sul sito della Regione Piemonte il comunicato stampa nel quale viene annunciato che dal 17 aprile 2021 la provincia di Cuneo viene inserita in zona arancione; in pratica riaprono i negozi di abbigliamento etc., pettinatrici, barbieri, parrucchiere/i, estetiste.
Si precisa che in zona arancione (vedi l’informativa n. 16/2021):
– rimane in vigore il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5
– è vietato lo spostamento al di fuori del territorio comunale
– è ammesso lo spostamento da comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti entro un raggio di 30 km. ma non verso il capoluogo di provincia
– bar aperti sino alle ore 18 con sola attività di asporto, ristoranti-pizzerie aperti sino alle 22 per l’attività di asporto – nessuna limitazione di orario per attività di consegna a domicilio

Vedi il comunicato stampa LINK AL COMUNICATO STAMPA

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