Correttivo al Codice dei contratti pubblici: le tutele lavoristiche

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 101 del 21 ottobre, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici (Dl n. 36/2023), con lo scopo di razionalizzarne e semplificarne la disciplina.

Tra le novità introdotte dal Decreto la conferma dell’applicazione di un unico contratto collettivo nel bando di gara.
Al fine di orientare l’operato delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sia rispetto al contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione da individuare nel bando, si introduce quindi un nuovo  Allegato al Codice, che stabilisce i criteri e le modalità per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Tax credit librerie: in scadenza il termine per la presentazione delle domande

Il Ministero della Cultura (Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore) ricorda che, alle ore 12:00 di giovedì 31 ottobre, scade il termine per presentare domanda per l’anno 2024, per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita ai dati economici dell’anno 2023.

Per l’anno in corso, nella domanda, che dovrà essere presentata tramite il portale https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande, dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Cessione immobile post Superbonus: la quota acquisita per successione è esclusa dalla plusvalenza

Con Risposta n. 208 del 23 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione.

Ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell’intero immobile, spiegano le Entrate, è necessario distinguere la quota relativa all’immobile pervenuto per successione, che è esclusa, da quella riferibile al 50% dell’immobile acquistato a titolo oneroso, che è invece imponibile. 
In particolare, va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta e ­il costo d’acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato. 
Sono invece irrilevanti, nel caso in esame, le spese sostenute dall’Istante relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi nel 2023 e quindi entro cinque anni dalla vendita.

Il presupposto impositivo per gli interventi ammessi al Superbonus, viene ancora precisato nella risposta, ricorre anche nel caso in cui i lavori siano stati realizzati solo sulle parti comuni dell’edificio condominiale.

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative: check list operative

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale Commercialisti hanno pubblicato un documento, ad integrazione di una versione pubblicata a luglio 2023, che fornisce indicazioni circa l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative.
Con un taglio prevalentemente pratico, il documento, attraverso apposite check-list, indica strumenti operativi per supportare l’imprenditore, l’organo di controllo e il professionista nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti della società, in ordine alla quale la normativa non fornisce elementi sufficientemente esaustivi.

Le check-list proposte, si legge in premessa, rappresentano uno strumento da utilizzare in base a un approccio tipologico e customizzato, per effettuare una valutazione analitica, puntuale e aderente alla realtà aziendale esaminata.

Equo compenso e codice appalti: novità nel decreto correttivo approvato

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 101 del 21 ottobre, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici (Dl n. 36/2023), con lo scopo di razionalizzarne e semplificarne la disciplina.

Tra le principali novità introdotte, da segnalare le norme relative all’equo compenso.
Il correttivo chiarisce i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) al settore dei contratti pubblici,  introducento specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi, determinati secondo quanto stabilito dal “Decreto parametri”, siano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. 
Inoltre, le stazioni appaltanti procederanno all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

  • in relazione al 65% dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso),
  • per il restante 35% dell’importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara.

Resta fermo l’obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%, in modo da valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento.

Il testo prevede inoltre che, all’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura, si applichino le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l’effetto di consentire l’esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso. 
Infine, si prevede che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possano essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

Aggiornamento Titolare Effettivo

L’art. 21 del D.Lgs. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, e quindi dotate di autonomia patrimoniale perfetta tenute alla iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese, hanno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione.

Con le ordinanze pubblicate il 17.5.2024, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del 9.4.2024, sospendendone l’esecutività dell’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo.

In particolare risultano sospesi:

  1. l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
  2. i controlli a campione sulle istanze ricevute (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
  3. l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
  4. la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).

Va osservato che la sospensione prevista nelle more del giudizio riguarda l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi, mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite.

In attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato sopra ricordata quindi, le comunicazioni possono comunque essere inviate ed evase dalle Camere di Commercio: la relativa funzione è stata recentemente implementata sulla piattaforma DIRE).

Cessione di beni mobili: fa fede la consegna o spedizione

La Suprema corte conferma che non influisce sull’imputazione per competenza dei ricavi il momento in cui il venditore avvisa l’acquirente della loro disponibilità.

Ai fini dell’attribuzione dei ricavi per competenza, la consegna va individuata nel momento in cui i beni escono dalla materiale disponibilità del venditore e vengono trasportati e montati presso la sede dell’acquirente in ragione di prestazioni a carico del venditore e non quello in cui la parte venditrice avvisa il cliente della messa a disposizione del bene presso un magazzino della stessa venditrice. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 25757 del 26 settembre 2024. L’articolo comma 2 lettera a) Tuir (ove attribuisce rilievo, per determinare l’esercizio al quale vanno imputati i ricavi derivanti dalla vendita di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione) intende infatti quale consegna il trasferimento della disponibilità materiale dei beni, anche nell’ipotesi in cui questa trasmissione sia successiva rispetto al trasferimento della proprietà dei beni eventualmente intervenuta in ragione del principio del consenso traslativo.

Il CdM approva il Codice unico degli incentivi: cosa prevede

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 101 del 21 ottobre 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Codice degli incentivi, in attuazione della Legge n. 160/2023, che ha delegato al Governo la revisione del sistema di agevolazioni per le imprese.
La riforma è volta a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali e a risolvere la complessità e l’inadeguatezza delle attuali procedure e della relativa strumentazione tecnica.

Lo schema di decreto, composto da 29 articoli, attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.

Nel dettaglio, nell’ottica di sostenere la centralità degli strumenti digitali, si prevede il potenziamento del “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e della piattaforma telematica “incentivi.gov.it” – entrambi in capo al Ministero delle imprese e del Made in Italy. 
Inoltre, si provvede alla standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi. A tal riguardo si prevedono disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese. 
Si introducono anche strumenti di programmazione dell’intervento pubblico in funzione dei risultati. La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero ciclo di vita dell’agevolazione. A tal fine sarà istituito presso il Ministero il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome. 
Viene infine introdotta una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.

Entro il 31 ottobre le richieste per il riversamento del Bonus ricerca e sviluppo

L’Agenzia delle Entrate ricorda che per attivare la procedura di regolarizzazione per il credito d’imposta Ricerca e sviluppo indebitamente fruito, è necessario inviare la relativa richiesta entro il 31 ottobre.
Il riversamento spontaneo permette di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del Bonus investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza l’applicazione di interessi e sanzioni.

La richiesta, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate in modalità telematica (qui l’apposito modello, direttamente dai soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline oppure tramite un intermediario, utilizzando il software dedicato, disponibile gratuitamente sul sito della stessa Agenzia. 

Possono beneficiare della regolarizzazione, i soggetti:

  • che hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  • che non hanno tenuto conto di quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica, recata dall’articolo 1, comma 72, legge 145/2018, secondo cui “ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese  ammissibili relative  alle  attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in  laboratori o  strutture situati nel territorio dello Stato italiano”;
  • che hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • che hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Riforma accise gas naturale e energia elettrica

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 ottobre, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.

Il provvedimento, in dettaglio, prevede:

  • l’introduzione del sistema dl qualificazione dei soggetti obbligati accreditati (SOAC);
  • la riforma dell’accisa sul gas naturale;
  • semplificazioni in materia di vendita di prodotti alcolici;
  • la riforma dell’accisa sull’energia elettrica;
  • disposizioni per la riorganizzazione del settore degli oli lubrificanti e altri prodotti affini;
  • disposizioni in materia di prodotti da fumo.

In tema di accisa sul gas naturale il provvedimento prevede la revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico.
Il nuovo sistema si baserà, invece, su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Tale nuovo meccanisto eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi.
Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

L’accisa sull’elettricità si applicherà con le stesse modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

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