Scade il 30 aprile il termine per il versamento del II acconto 2020 sospesi

Il Decreto Agosto aveva prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti “solari”) per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari, a condizione che gli stessi avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il Decreto Ristori bis ha poi eliminato il requisito del calo di fatturato per le seguenti tipologie di soggetti:

  • soggetti ISA che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell’attività sulla base degli ultimi provvedimenti (attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto) e che operano all’interno delle c.d. “zone rosse”
  • soggetti ISA che svolgono attività di gestione di ristoranti all’interno delle c.d. “zone arancioni”.

Successivamente, con il c.d. Decreto Ristori-quater è stata prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Inoltre, l’art. 20 del D.L. n. 23/2020, il cosiddetto decreto “Liquidità”, aveva previsto, esclusivamente per il 2020, la non sanzionabilità per l’omesso o l’insufficiente versamento degli accontidell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, se l’importo pagato dai contribuenti non risulta comunque inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La soglia minima dell’80% potrà essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In sostanza ciò equivale ad una riduzione secca dell’ammontare dovuto in acconto e anche tale «scontistica» deve essere coordinata con tutte le altre disposizioni.

Alla luce dei vari provvedimenti sopra riportati, nel caso in cui non si sia versato il secondo acconto, in quanto rientrante in una delle casistiche interessate dalla proroga, entro il 30 aprile dovrà essere eseguito il versamento.

Tale versamento potrà essere ricalcolato sulla base dei redditi effettivamente prodotti nel 2020 e tenendo presente che, per il 2020, se l’importo pagato in acconto non risulta comunque inferiore all’80% della somma dovuta per il periodo d’imposta, vige la non sanzionabilità per l’omesso o l’insufficiente versamento degli acconti.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: online la guida per non sbagliare

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, è stato disciplinato anche l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida con tutto quello che c’è da sapere sul tema, ed in particolare su come riportare la specifica annotazione sulle fatture soggette a tale imposta e sulle modalità e termini di versamento.

Il vademecum, dopo un’introduzione sul nuovo sistema per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche, analizza le modalità di integrazione del bollo sulle e-fatture, la consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo, il versamento dell’imposta di bollo ed i relativi controlli, per concludersi con un excursus sulla normativa di riferimento.

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Sospensione ammortamenti: il documento interpretativo OIC 9

La Fondazione OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 9, "Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti", che fornisce ulteriori chiarimenti rispetto alla prima bozza pubblicata in gennaio relativamente al regime derogatorio introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 126/2020.  

Viene ad esempio chiarito che l’esercizio della facoltà di sospendere gli ammortamenti non esclude la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali ai sensi dall’articolo 110 commi 1-7 della Legge n.126 del 13 ottobre 2020.

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Offese durante le riunioni “a distanza”: ingiuria o diffamazione? La risposta della Cassazione

La Corte di Cassazione, Sez. 5 Penale, con la sentenza n. 13252 dell’8 aprile 2021 distingue tra i reati di ingiuria e diffamazione nelle riunioni on line, chiarendo che: 

  • se l'offesa viene proferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche  l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato); 
  • laddove, invece, vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorrono i presupposti della diffamazione.

Studio associato: sì all’invio telematico delle dichiarazioni ma non all’apposizione del visto di conformità

Con la Risposta n. 245 del 13 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’associazione che si compone di professionisti (avvocati e commercialisti) iscritti ai rispettivi albi professionali, e che si avvale per il servizio di trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, può richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna.
Tuttavia, la stessa associazione non può apporre il visto né trasmettere dichiarazioni vistate, mancando il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998.

A loro volta i commercialisti associati possono non richiedere una propria partita IVA e utilizzare la partita IVA dell’associazione per l’esercizio della professione ma, nelle attività connesse al visto di conformità, come ad esempio la tenuta della contabilità e la trasmissione telematica della dichiarazione vistata, non possono ricorrere ai servizi dell’associazione, dato che non hanno il controllo della stessa.
Diversamente, chiarisce ancora l’Agenzia, potranno utilizzare, come fanno attualmente, la società di servizi le cui quote sono possedute dai commercialisti stessi.

Cooperative: dal 23 aprile le domande per il finanziamento agevolato

A partire dal 23 aprile 2021 potranno essere presentate le domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore della nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione. E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’agevolazione.

La misura, nota come “Nuova Marcora”, sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati, che hanno una durata non superiore a 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento e possono coprire l’intero importo dei nuovi investimenti.

Le agevolazioni, inoltre, sono concesse per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni di euro.

Per maggiori informazioni consulta il sito internet del MISE.

Vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro: prime indicazioni

L’Inail, i Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza, hanno realizzato un documento con le prime indicazioni in materia di vaccinazioni anti-Covid nei luoghi di lavoro, chiarendo requisiti e procedure da seguire per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori, con il coinvolgimento dei medici competenti o di altri operatori sanitari convenzionati con il datore di lavoro.

Nel documento viene chiarito che l’istituzione dei punti vaccinali dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.

Inoltre, costituiscono presupposti imprescindibili per l’istituzione  dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro:

  1. la disponibilità di vaccini
  2. la disponibilità dell’azienda
  3. la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato
  4. la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini 5. l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori 6. la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori

Clicca qui per accedere al documento.

Contributo a fondo perduto DL Sostegni: pronti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione

L’articolo 1, comma 1, del DL 41/2021 (Decreto “Sostegni”) prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, e come previsto dal comma 7 del citato articolo, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

A questo scopo, con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile l’Agenzia Entrate ha istituito gli appositi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
    • “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”
       
  • per la restituzione del contributo non spettante:
    • “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
    • “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
    • “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

Visto di conformità: la guida delle Entrate per i professionisti

Il visto di conformità, introdotto nel nostro sistema tributario dal DL n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali permette di:

  • garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
  • agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
  • contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
  • semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
  • contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle entrate.

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono:

  • professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida dedicata a questi soggetti, aggiornata a febbraio 2021, che potete scaricare a questo indirizzo.

Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti operanti all’estero per l’anno 2021

Il Decreto del 23 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 7 aprile 2021 ha definito le retribuzioni convenzionali valide per l’anno 2021 da utilizzare per il calcolo delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, nonché per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi della Legge n.398/1987 (cioè nei Paesi extracomunitari).

Il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (pur mantenendo la residenza in Italia), è infatti determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali che vengono definite annualmente con apposito decreto.

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