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FV: PROVINCIA DI CUNEO IN ZONA ROSSA SINO AL 18 APRILE

Comunicato stampa della Regione Piemonte del 13 aprile – non riaprono quindi i barbieri, i parrucchieri, le estetiste, i negozi di abbigliamento etc.
testo del comunicato stampa
La provincia di Cuneo rimane zona rossa: i dati epidemiologici che sono stati trasmessi alla Regione Piemonte, aggiornati a oggi 13 aprile, certificano una ulteriore crescita dell’incidenza a 277 casi ogni 100.000 abitanti, nettamente superiore alla soglia di allerta di 250.

In linea con il nuovo decreto, che prevede in questi casi misure più restrittive, la Regione Piemonte si trova obbligata a prorogare la permanenza della provincia di Cuneo in zona rossa fino a domenica 18 aprile.

Come previsto per la zona rossa, la didattica prosegue in presenza fino alla prima media ed è a distanza dalla seconda media in su.

Venerdì 16 si procederà ad una nuova verifica dell’evoluzione della situazione, per analizzare la possibilità, in caso di miglioramento dei dati, di anticipare l’ingresso in zona arancione già dal fine settimana.

False email su comunicazioni e rimborsi Iva

Stanno circolando false email inviate a nome dell'Agenzia delle Entrate relative a comunicazioni e rimborsi Iva. Si tratta di email-truffa riguardanti presunte incoerenze emerse durante la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva inviata dal contribuente alle Entrate, spesso accompagnate da un file malevolo in formato .zip.

L'Agenzia delle Entrate ancora una volta invita a cestinare l’email, qualora fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato e ricorda che è disponibile sul proprio portale la sezione la sezione "Focus sul phishing", dove periodicamente vengono riportati degli avvisi sulle ultime email-truffa in circolazione. E' inoltre possibile, in caso di ricezione di questo tipo di email, contattare il call center al numero 800.909696.

Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale imprese: invio istanze

L’articolo 26 del Decreto Rilancio ha previsto due crediti d’imposta finalizzati al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: il credito d’imposta per i conferimenti societari e il credito d’imposta per le società che aumentano il capitale.

E’ attiva da lunedì 12 aprile la possibilità di trasmettere all’Agenzia delle Entrate le istanze per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori.
Quelli che hanno investito nel rafforzamento delle piccole e medie imprese e che, quindi, possono fruire dello sconto d’imposta sull’investimento effettuato, potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello entro il 3 maggio 2021.

Le richieste, precisa l’Agenzia Entrate vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.
La possibilità di invio delle istanze termina il 3 maggio 2021.

Per quelle società, invece, che hanno effettuato aumenti di capitale e a cui spetta il secondo credito d’imposta (che varia del 30% al 50%), la specifica istanza può essere inviata a  dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.

Commercialisti: rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare

Con il P.O. 47/2020 l’ufficio Pronto Ordini del CNDCEC risponde ad un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria in cui si chiede se un iscritto che sceglie il patteggiamento in un procedimento penale che lo vede coinvolto, si trovi ad avere delle ripercussioni sulla professione e costringa il Consiglio di Disciplina ad agire nei suoi confronti.

In sintesi, nella risposta fornita, viene precisato che il Consiglio di Disciplina, venuto a conoscenza della sentenza penale di patteggiamento a carico di un iscritto, deve necessariamente disporre l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del professionista ed effettuare in tale sede una autonoma valutazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, indicando specificamente le norme di legge o del Codice Deontologico della professione che si assumano violate dall’incolpato.
Inoltre, ai sensi dell’art. 50, del D.Lgs. n. 139/05, al comma 6, “Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria.

Il Collegio di Disciplina, dunque, dovrà valutare disciplinarmente la condotta dell’iscritto anche qualora la sentenza penale di patteggiamento riguardi fatti commessi dal professionista al di fuori dell’esercizio professionale, laddove questi ultimi compromettano la reputazione professionale e/o l’immagine della categoria.

Cessione Superbonus: entro il 15 aprile la comunicazione per le spese 2020

Ricordiamo che il 15 aprile scade il termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, precedentemente fissato al 31 marzo e prorogato con provvedimento del 30 marzo 2021.

Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.

Al via i contributi a fondo perduto DL Sostegni: oltre 600mila le istanze già in pagamento

Lo segnala l’Agenzia Entrate nel comunicato stampa dell’8 aprile: sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma della stessa Agenzia, per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro, a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro il 5 aprile 2021.

Le somme saranno accreditate direttamente sul conto corrente indicato dai contribuenti nella domanda oppure l’importo riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione

In particolare sono 604.534 le istanze dei contributi a fondo perduto elaborate, per le quali è stato già predisposto il mandato di pagamento oppure riconosciuto il credito d’imposta. Quest’ultimo caso riguarda 10mila domande, nelle quali i contribuenti avevano manifestato la scelta della compensazione in alternativa all’accredito su conto corrente.

Per consultare il dettaglio degli operatori interessati suddivisi per regione ti rimandiamo al Comunicato Stampa delle Entrate

Esigibilità IVA operazioni ante fallimento: modalità di compilazione della dichiarazione annuale

Ogniqualvolta l'evento generatore del debito IVA si verifichi prima dell'apertura della procedura concorsuale, la circostanza che l'IVA diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura, sicché il credito non può considerarsi prededucibile ma partecipa alla ripartizione dell'attivo con gli altri crediti concorsuali.

Su queste premesse l'Agenzia Entrate, nella Risposta n. 230 dell'8 aprile 2021, ha chiarito che, in assenza di una specifica modulistica che consenta di segregare il debito IVA riferito al fallito, emerso in un periodo d'imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, è possibile presentare una dichiarazione annuale IVA 2021 con due moduli, indicando nel primo, dopo aver barrato la casella posta al rigo VA3, le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui IVA è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020, e nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d'imposta 2020.

L'IVA relativa alle prestazioni realizzate ante-fallimento, addebitata in via di rivalsa nel corso della procedura concorsuale, precisa infatti l'Agenzia, non costituisce un debito prededucibile ma concorsuale. Di qui la necessità di annotare separatamente le fatture emesse per documentare l'incasso del corrispettivo, senza far confluire il debito IVA nella liquidazione.

L'eventuale eccedenza a credito IVA emergente dal quadro VX potrà essere utilizzata per compensare, tramite modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all'apertura del fallimento.

Aggiornato il protocollo di sicurezza anti contagio sui luoghi di lavoro

Il 6 aprile scorso è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati. Il documento, in particolare, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le raccomandazioni contenute nel protocollo riguardano i seguenti ambiti:

  • Informazione
  • Accesso alla sede di lavoro
  • Igiene in azienda
  • Spazi comuni e spostamenti
  • Organizzazione aziendale
  • Gestione di una persona sintomatica in azienda
  • Sorveglianza sanitaria, Medico competente e RLS.

Clicca qui per accedere al documento.

Commercianti al minuto e agenzie di viaggio: in scadenza la comunicazione delle operazioni in contanti con turisti stranieri

Scade a breve il termine entro cui i commercianti al minuto e le Agenzie di viaggio e turismo devono inviare la comunicazione dei dati  delle operazioni in contanti effettuate nel 2020 all'Agenzia delle Entrate.
Si tratta, in particolare, dei dati delle operazioni in contanti effettuate nel 2020 presso commercianti e agenzie di viaggio da parte di turisti con cittadinanza non italiana e con residenza fuori del territorio dello Stato. L’adempimento riguarda le operazioni di massimo 15mila euro, che rappresenta il limite di utilizzo per i turisti stranieri e le operazioni di importo minimo di 3mila euro fino al 30 giugno 2020 e di importo minimo di 2mila euro dal 1° luglio 2020.

Due le scadenze:

  • il 12 aprile per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva;
  • il 20 aprile per i soggetti che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva.

Le comunicazioni dovranno essere trasmette esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente a disposizione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

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