Nel 2020 in netta flessione le nuove società di capitale: gli effetti della pandemia sulle imprese

In calo di circa il 15% le nuove società di capitale nel 2020 a causa della pandemia: è questo emerso dall'analisi condotta da Cerved, che evidenzia come il Covid abbia avuto conseguenze fortemente negative anche sulle dinamiche di natalità delle imprese, dove il crollo riguarda i settori maggiormente colpiti dalla crisi.
In particolare, i dati del Registro delle Imprese analizzati da Cerved evidenziano che nel corso del 2020 le iscrizioni di vere nuove società di capitali sono state 80.839, in forte calo rispetto al 2019 (-14,7%) che, a sua volta, si era chiuso con un trend negativo (-3,8%).
La contrazione ha riguardato principalmente la prima metà dell’anno (-24,6%), segnata dal lockdown e dalle forti restrizioni legate alla diffusione dell’emergenza sanitaria, mentre nella seconda parte del 2020 il calo è risultato più ridotto (-3,0%).

I settori maggiormente colpiti in termini di natalità, come già anticipato, sono quelli più esposti alle conseguenze della pandemia e delle restrizioni. 
Sono infatti in netto calo le nascite nella ristorazione (3.002 nate in meno rispetto al 2019; -38,6%), nelle strutture ricettive extra-alberghiere (589  imprese in meno; -49,5%) nell’informazione, comunicazione e intrattenimento (587 imprese in meno; -30,0%),  e nell’autotrasporto (487; -36,6%). 

Clicca qui per leggere l'analisi Cerved.

Assegno unico universale: a chi spetta e come si determina

Il 6 aprile 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 1 aprile 2021, n. 46, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla pubblicazione della stessa legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale
Si tratta di un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico fino a 21 anni, determinato in base all’ISEE, che sarà erogato con cadenza mensile dal prossimo 1° luglio per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età.

L'Art. 2 della legge delega, che entrerà in vigore il prossimo 21 aprile, indica i criteri per la determinazione dell'assegno, che riportiamo di seguito:

a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato; 
b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b); 
d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilita' risulti ancora a carico; 
e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b); 
f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;

g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; 
h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Commercianti al minuto e agenzie di viaggio: in scadenza la comunicazione delle operazioni in contanti con turisti stranieri

Scade a breve il termine entro cui i commercianti al minuto e le Agenzie di viaggio e turismo devono inviare la comunicazione dei dati  delle operazioni in contanti effettuate nel 2020 all'Agenzia delle Entrate.
Si tratta, in particolare, dei dati delle operazioni in contanti effettuate nel 2020 presso commercianti e agenzie di viaggio da parte di turisti con cittadinanza non italiana e con residenza fuori del territorio dello Stato. L’adempimento riguarda le operazioni di massimo 15mila euro, che rappresenta il limite di utilizzo per i turisti stranieri e le operazioni di importo minimo di 3mila euro fino al 30 giugno 2020 e di importo minimo di 2mila euro dal 1° luglio 2020.

Due le scadenze:

  • il 12 aprile per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva;
  • il 20 aprile per i soggetti che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva.

Le comunicazioni dovranno essere trasmette esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente a disposizione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Bar e ristoranti: fino al 30 giugno l’esenzione al pagamento del canone unico

Con il decreto “Sostegni” (DL 22 marzo 2021, n. 41), approvato dal CdM nella seduta del 19 marzo 2021, sono state approvate misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e allo scopo di favorire la ripresa delle attività turistiche l’Art. 30, comma 1, lettera a) del Decreto prevede la proroga al 30 giugno 2021 (il precedente termine era fissato per il 31 marzo) dell’esenzione dal pagamento del canone unico per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande.
Stessa proroga al 30 giugno per il pagamento del canone per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati a favore dei venditori ambulanti.

Nuovo Bando “Macchinari innovativi”: domande dal 13 aprile

Dal 13 aprile è possibile inviare le domande per gli incentivi legati al Nuovo bando Macchinari innovativi, la misura finanziata dal Mise con 132,5 milioni di euro e finalizzata a sostenere investimenti innovativi per la trasformazione tecnologica e digitale, ovvero a favorire la transizione verso l’economia circolare delle attività d’impresa presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha infatti pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando “Macchinari innovativi”: per richiedere le agevolazioni PMI, reti di imprese e professionisti dovranno presentare le domande dalle ore 10 del 13 aprile 2021, mentre l’invio della richiesta potrà avvenire dalle ore 10 del 27 aprile 2021.

I programmi di investimento ammissibili, in particolare, devono:

  • prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati da reti d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
  • essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;
  • prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.

L’UIF pubblica il Manuale Utente per le Comunicazioni Oggettive

Il DL 90/2017 ha apportato diverse modifiche alla normativa antiriciclaggio, tra cui l'obbligo di trasmettere all'Unita di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, attribuendo alla stessa UIF il compito di emanare le istruzioni relative al contenuto della rilevazione e alla modalità di trasmissione.
Tali dati sono quindi utilizzati da quest'ultima per arricchire l'approfondimento delle segnalazioni sospette e per avviare analisi specifiche su flussi finanziari potenzialmente anomali.

La UIF ha recentemente pubblicato l'aggiornamento del Manuale Utente per le Comunicazioni Oggettive, da trasmettere da parte dei soggetti obbligati in via telematica attraverso la rete Internet, mediante il portale Infostat-Uif, previa adesione al sistema di segnalazione online.

Le comunicazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica e riguarderanno le operazioni in contante pari o superiori a una certa soglia. La trasmissione alla UIF deve essere effettuata dal Responsabile Antiriciclaggio del segnalante ovvero dal Responsabile del punto di contatto (cd. “Referente per le Oggettive”). 
Questo soggetto, infatti, è l’interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni e per le eventuali richieste di informazioni, e può inoltre abilitare, sotto la propria responsabilità, altre persone fisiche all’inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive utilizzando le funzioni disponibili sul portale Infostat-Uif.

Clicca qui per accedere al manuale.

Trasmissione dati rilevanti ai fini Irap: pubblicato il Decreto con le modalità di invio al Mef

Sul sito internet del Ministero delle Finanze è stato pubblicato il Decreto direttoriale del 30 marzo 2021 con disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini Irap.

A partire dall’anno 2021 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione nel sito Internet www.finanze.gov.it trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuta per l’anno in corso.

L’Agenzia delle entrate tiene conto di tali dati ai fini della predisposizione e della successiva pubblicazione sul sito www.agenziaentrate.gov.it dei software di compilazione e di controllo del modello di dichiarazione Irap.

La pubblicazione dei dati avviene tramite inserimento in un’apposita applicazione denominata “Gestione IRAP”, che, previa abilitazione, è resa disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale, nella quale devono essere compilati i campi dedicati alle aliquote complessivamente applicabili per le singole fattispecie, alle deduzioni, alle detrazioni, ai crediti d’imposta, alle norme nazionali e regionali di riferimento, agli aiuti i Stato.

Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati trasmessi, viene ancora specificato nel Decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno reinserire i suddetti dati entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi.

Clicca qui per leggere il testo integrale del Decreto.

Bonus una tantum edicole: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il decreto che approva l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo una tantum fino a 1.000 euro a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (cd. Bonus una tantum edicole), a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.

L'elenco pubblicato riporta l'indicazione dell'importo spettante a ciascun beneficiario. Nelle prossime settimane, viene specificato, sarà avviata la procedura per l’erogazione dei contributi concessi, non appena saranno disponibili le risorse finanziarie stanziate per l'agevolazione.

Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario, dichiarato nella domanda. Non concorre alla formazione del reddito ed è revocabile in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese.

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

Patteggiamento ammissibile anche senza pagamento dell’imposta

Con sentenza n. 11620/2021 della Sez. 3 Penale della Cassazione è stato ribadito che, in relazione al delitto di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 13-bis del medesimo d.lgs., in quanto l'art. 13 della stessa normativa configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del medesimo decreto, e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili (è stato altresì precisato che l'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disciplinando la predetta condizione per accedere al rito speciale, fa espressamente salve le ipotesi di non punibilità previste dal citato art. 13 del medesimo d.lgs., cfr. Cass. Sez. 3, n. 48029 del 22/10/2019).

Infatti, proprio in relazione al delitto di omesso versamento dell'Iva, l'estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l'art. 13, comma 1 configura detto comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del medesimo decreto, e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili (Cass. Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018).

Ciò posto, il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale) – rappresentando, in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, ed anche dei reati ex art. 4 e 5 stesso decreto – non può logicamente, allo stesso tempo e per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili.

Sicché, in altri termini, o l'imputato provvede, entro l'apertura del dibattimento, al pagamento del debito a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità di uno dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere ed ottenere l'applicazione della pena per i medesimi reati.
Si amplia pertanto la possibilità di chiudere, quando possibile, con conversione della pena, con misure alternative o con pena sospesa il procedimento penale, che nelle intenzioni del legislatore doveva invece aumentare il deterrente all’evasione.
 
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Commercialisti: aggiornato il Codice deontologico in tema di utilizzo dei social media

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha aggiornato il Codice deontologico della professione. In particolare, sono state apportate modifiche all'art. 39 (Rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione sociale), in tema di utilizzo dei social media da parte degli iscritti.

Di seguito la nuova formulazione dell'art. 39:

  1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del presente Codice.
  2. Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l’iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine e il decoro della professione, assicurando l’osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli 6, commi 1 e 2, 11, 15, comma 2, 28, comma 1 e 29, comma 1.

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