Interventi edilizi: più tempo per la comunicazione delle opzioni. Disposta la proroga al 15 aprile

Con il Provvedimento del 30 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che l’articolo 5, comma 22, del DL “Sostegni” ha prorogato al 10 maggio 2021 il termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un ulteriore lasso di tempo per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020 relative al Superbonus o agli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2 del decreto “Rilancio”, ha disposto che le stesse possano essere inviate entro il 15 aprile 2021, e non più entro il 31 marzo 2021.

Invio dati corrispettivi giornalieri: slitta al 1 ottobre il termine per adeguarsi al nuovo tracciato telematico

Con il Provvedimento del 30 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale, in risposta alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria e tenuto conto che l’art.1, comma 10 del Decreto ""Sostegni" ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, ha prorogato al 1° ottobre 2021, in luogo del 1° aprile 2021, il termine per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (“TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”).

Vengono inoltre prorogati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.

Illegittima la procedura senza notaio prevista dalla legge per la costituzione delle Startup innovative

Con la sentenza n. 2643, pubblicata il 29 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, con il quale è stato richiesto l’annullamento del D.M. 17.02.2016, in forza del quale è ammessa la costituzione di startup innovative per mezzo di atti redatti in forma elettronica, senza necessità di autentica della sottoscrizione.

Auspichiamo un prossimo intervento normativo, anche per garantire una “serena operatività” delle startup fino ad oggi costituite in base al D.L. 3/2015 ed al D.M. 17.2.2016.

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali: l’elenco dei soggetti ammessi per l’anno 2020

È stato adottato, il 25 marzo 2021, il decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che approva l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00, fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Detrazione per ristrutturazione edilizia: si può cedere il credito anche ad un familiare

Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi: l’art. 121 del Decreto “Rilancio” (DL n. 34/2020) prevede infatti la possibilità di cedere il credito d’imposta, ma non pone limitazioni particolari sui soggetti che possono riceverlo, oltre a non prevedere la necessità verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Dunque, qualora le spese siano state sostenute negli anni 2020 e 2021 e siano relative agli interventi elencati nel comma 2 dell’art. 121, possono essere destinatari della cessione del credito d’imposta altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), anche se familiari.

DL Sostegni: chiarimenti sulla determinazione del contributo a fondo perduto i soggetti “Start-up”

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di segnalazioni da parte di operatori e associazioni di categoria ed al fine di una più puntuale interpretazione sulla determinazione del valore del contributo a fondo perduto (art. 1 del DL “Sostegni”) per i soggetti “start up” che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019, ha pubblicato il Provvedimento del 29 marzo 2021, che modifica il precedente provvedimento del 23 marzo andando a rivedere e perfezionare le regole per la determinazione del suddetto contributo.

In particolare l’Agenzia chiarisce che, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Alla luce di quanto sopra l’Agenzia Entrate ha adeguato le istruzioni allegate al modello per la compilazione dell’istanza.

“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”: regolari i pagamenti effettuati entro 5 giorni dai nuovi termini

Sul sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le FAQ in materia di riscossione connessi all'emergenza Covid-19, aggiornate con le novità introdotte dal Decreto "Sostegni".

In una di queste l'Agenzia ricorda che il Decreto considera tempestivi anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31 luglio 2021 (per le rate scadute nel 2020) e del 30 novembre 2021 (per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021).
Anche per le rate dell’anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Per una sintesi sui provvedimenti adottati dal DL "Sostegni" in tema di riscossione clicca qui.

Dl “Sostegni”: sospensione procedure di riscossione cautelari ed esecutive fino 30 aprile 2021

L'Agenzia Entrate ha pubblicato un Vademecum con la sintesi dei provvedimenti adottati dal DL "Sostegni" (DL n. 41/2021) in tema di riscossione.

Tra queste segnaliamo la sospensione dell’attivazione di nuove procedure di riscossione sia cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) che esecutive (pignoramenti), a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia" (DL n. 18/2020), ossia dall'8 marzo 2020, e fino al 30 aprile 2021.

La ripresa dell'attività di riscossione avverrà:

  • dal 1° maggio 2021 per le cartelle o gli avvisi scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione;
  • dal 1° giugno 2021 per le cartelle o gli avvisi con termini di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione (08/03/2020-30/04/2021).

Prima del termine del periodo di sospensione è possibile presentare istanza di rateizzazione per evitare l’attivazione delle procedure.

Senza certezza la detrazione dei costi pluriennali

Con la sentenza n. 8500 del 25.03.2021 le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio: “nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”.
Ciò comporta un allungamento dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, che decorreranno dal singolo anno di imposta in cui è riportato il rateo di costo e ad esempio nel caso di ammortamenti pluriennali, ciò significa moltissimi anni di distanza dall’iscrizione del primo rateo, con le conseguenti difficoltà difensive e la protrazione dell’incertezza.
 
Per il testo integrale clicca qui.

Registrazione atti giudiziari: imposta di registro anche per le sentenze di rigetto

Con la Risposta a interpello n. 211 del 25 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in tema di registrazione atti e chiarisce le sentenze di rigetto, configurando una pronuncia di merito, sono da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato dall'articolo 37 del TUR.

L'Agenzia precisa inoltre che il provvedimento rigetto per ragioni di merito deve essere registrato in temine fisso (art. 37 del TUR e 8 della Tariffa allegata al TUR), mentre il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle formalità della registrazione.

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