L’OIC pubblica il documento Interpretativo n. 8 (continuità aziendale)

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento interpretativo n. 8  – Legge 17 luglio 2020, n.77 – "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio" (continuità aziendale), che analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal comma 2 dell’articolo 38-quater della citata "Legge n.77", di conversione con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

Le disposizioni contenute nel documento si applicano:

  • alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile;
  • alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Gli impatti della normativa emergenziale sui bilanci 2020: focus CNDCEC su sospensione ammortamenti e disciplina delle perdite

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto “Agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto “Liquidità”, che analizza alcune disposizioni introdotte dalla normativa emergenziale, la cui adozione avrà un significativo impatto sui bilanci dell’esercizio 2020.

In particolare il documento si concentra, nella prima parte, sulle indicazioni inerenti alla sospensione degli ammortamenti introdotte dal d.l. n. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d. decreto Agosto) e dal d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. Decreto Liquidità).

La seconda parte è invece incentrata sull’analisi della disciplina della riduzione del capitale per perdite contenuta nell’art. 6 del Decreto “Liquidità”, recentemente novellato dalla Legge di bilancio per il 2021.

Il documento, viene chiarito, oltre all'analisi della disciplina e delle problematiche correlate, vuole rappresentare l’occasione per fornire ad amministratori e sindaci alcune indicazioni operative in prossimità della chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2020.

Cessione oli vegetali che generano energia elettrica con Iva al 10%

Con la Risoluzione n. 19 del 15 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito è possibile fruire dell’IVA agevolata al 10% per la cessione di oli vegetali, di cui alla Nomenclatura TARIC 1512 1910 (oli di girasole di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente – per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano), solo nel caso in cui questi siano impiegati da parte dei cessionari per finalità di generazione di energia elettrica.
Resta impregiudicata, in ogni caso, l’applicabilità del regime dei depositi
IVA previsto dall’articolo 50-bis del d.l. n. 331 del 1993.

No al Superbonus per interventi su unità immobiliari “in costruzione”

Per la fruizione dei benefici del cd. Superbonus è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici “esistenti” dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale (ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico), non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
Dunque, alle unità immobiliari iscritte nel Catasto Fabbricati con la categoria F/3 “unità in corso di costruzione”, non essendo definibili quali unità “esistenti” di natura residenziale in quanto ancora in corso di costruzione, è preclusa la fruizione del Superbonus.

Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 174 del 16 marzo 2021.

Presentazione del modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
  2. effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito della verifica dei requisiti: sentenza Consiglio di Stato

“L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione”. Ne consegue che la verifica dei requisiti può essere ultimata anche dopo l’aggiudicazione. Pertanto, il fatto che l’efficacia dell’aggiudicazione soggiaccia alla condizione sospensiva del positivo esito di dette attività, non costituisce motivo di illegittimità dell’azione amministrativa.

Così si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1576 del 2021.

Imprese settore pesca: non imponibili i contributi erogati per l’emergenza Covid

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 180 del 16 marzo 2021, ha chiarito che, in applicazione dell'art. 10-bis del Decreto "Ristori", i contributi in favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura per l'emergenza Covid-19, in fase di erogazione non siano da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Ires e, conseguentemente, non siano imponibili nei confronti dei percettori.

Con la disposizione di cui al citato art. 10-bis il legislatore ha voluto riconoscere a tutti gli indennizzi erogati alle imprese, per l'emergenza epidemiologica, il regime di esenzione, previsto espressamente per alcune tipologie di aiuti economici (art. 27 del decreto "Cura Italia" e art. 25 decreto "Rilancio").

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti su asseverazione e computo metrico

Nella nuova sezione Approfondimenti del sito dell'Enea dedicato al Superbonus, sono stati pubblicati nuovi documenti utili alla preparazione delle pratiche per il Superbonus 110% in tema di asseverazione e computo metrico. Le note di chiarimento, in particolare, sono state predisposte per agevolare il lavoro dei tecnici chiamati a verificare la corretta esecuzione dei lavori e di quelli che devono apporre il visto di conformità, e sono aggiornate al 18 febbraio 2021.

Relativamente all'asseverazione per il Superbonus 110% l'ENEA chiarisce che, la stessa, deve essere inviata attraverso il portale dedicato, allegando obbligatoriamente il computo metrico. Per l'ecobonus "ordinario", invece, l'asseverazione non va inviata all’ENEA ma deve essere conservata dal soggetto beneficiario.

In tema di computo metrico l'ENEA precisa che da allegare è il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Dunque, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo.

Giurisprudenza tributaria di merito: pubblicata la seconda edizione del Massimario nazionale

Sul sito internet della Fondazione Nazionale dei Commercialisti è stata pubblicata la seconda edizione del Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito, a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Ministero dell'economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di quello Forense.

Il lavoro contiene una selezione delle massime estratte dalle sentenze tributarie di merito più significative e controverse emesse su tutto il territorio nazionale.

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