Udienze a distanza: ancora poche le Commissioni tributarie attrezzate

E' la denuncia dei Commercialisti che, attraverso le parole del Consigliere nazionale, Maurizio Postal, manifestano tutta la preoccupazione per le difficoltà che stanno emergendo ad ormai quattro mesi dall’approvazione delle regole per lo svolgimento delle udienze a distanza.

Quello che preoccupa maggiormente i contribuenti e i loro difensori, ha spiegato  Maurizio Postal nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario, "è che sono ancora poche le Commissioni tributarie attrezzate per gestire con modalità telematica le udienze pubbliche. Con la conseguenza che la maggior parte di esse continua ad essere svolta con la modalità "cartolare", con il deposito di memorie scritte, senza possibilità di incontro e di discussione orale tra le parti e il Collegio giudicante".
Inoltre, le diverse modalità di gestione delle udienze nelle 124 Commissioni tributarie vanno a generare un aggravio delle procedure e un’incertezza sulle regole da seguire, oltre che livelli di tutela differenziati sul territorio nazionale.

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CNECEC: dal 1 ottobre accesso ai servizi online unicamente con identità digitali

Il DL "Semplificazioni" ha previsto l'obbligo dal 1 marzo 2021, per tutte le Amministrazioni Pubbliche, di consentire l'accesso ai propri servizi online esclusivamente con identificazione tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con informativa del 15 marzo, invita gli Ordini, in quanto PA, a "provvedere con solerzia" ad integrare i propri sistemi informatici al fine di consentire la fruibilità dei propri servizi in rete "unicamente a soggetti identificati tramite identità digitali" (Spid, CIE o CNS), e li invita inoltre ad informare i propri iscritti della disattivazione delle credenziali utilizzate per l'accesso ai propri servizi online in favore del Sistema pubblico di identità digitale, "evidenziando anche i vantaggi che tale soluzione offre, poiché consente agli utenti di interagire, non solo con l'Ordine di appartenenza, ma anche con l'intero sistema pubblico e con i soggetti privati che aderiscono".

Il Consiglio Nazionale, inoltre, ricorda che il Decreto 76/2020 prevede che anche le amministrazioni debbano rendere fruibili i propri servizi in rete tramite l'app IO, che "prevede la possibilità di presentare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni".

Fino al 30 settembre 2021, si legge ancora nell'informativa, l'Ordine dovrà affiancare la procedura attraverso SPID alla consueta procedura per via telematica utilizzata per per la ricezione delle istanze provenienti dagli iscritti (nome utente /user ID e password). Potranno quindi accedere ai servizi dell'Ente anche coloro che non siano ancora dotati di identità digitale.

Distributori carburanti: dal 30 marzo si può richiedere il contributo previsto per il periodo d’emergenza Covid

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che, dalle ore 12 del 30 marzo 2021 e fino alle ore 12 del 18 maggio 2021, le Pmi titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade potranno richiedere il contributo previsto per il periodo d’emergenza Covid.

La misura, ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), prevede l’erogazione di un contributo alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburante nelle autostrade, commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni le PMI in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” al Registro imprese;
  • svolgono un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

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Servizi catastali e ipotecari online: breve vademecum dell’Agenzia Entrate

L'Agenzia Entrate ha reso disponibile sul proprio portale un'utile brochure che spiega, in modo chiaro e sintetico, il funzionamento dei servizi catastali e ipotecari online, suddivisi tra quelli a pagamento e quelli gratuiti.

I primi prevedono il pagamento online (attraverso il sistema pagoPA) dei tributi speciali catastali o delle tasse ipotecarie previste e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto. Permettono di richiedere una visura catastale di un immobile e di richiedere una ispezione ipotecaria.

I servizi gratuiti permettono invece di:

  • conoscere la situazione ipotecaria e catastale del proprio immobile;
  • conoscere i dati catastali di un immobile associato a un codice fiscale;
  • conoscere la rendita di un immobile del quale si possiedono i dati catastali.

Sono inoltre disponibili i servizi di consultazione dinamica della cartografia catastale ed altri servizi catastali online.

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Tra le diverse funzioni che puoi utilizzare, il Monitoraggio d’impresa ti consente di verificare periodicamente e in modo automatico se sono state presentate o iscritte variazioni nel Registro Imprese per qualsiasi gruppo di imprese di tuo interesse, e ti fornisce il documento ufficiale con le informazioni aggiornate.
La lista di imprese per la quale è attivato il monitoraggio può essere modificata ed aggiornata in qualsiasi momento; si possono così tenere sotto controllo migliaia di imprese contemporaneamente. Inoltre, è possibile esportare l’elenco  delle imprese selezionate in formato elaborabile (.csv), con i principali dati identificativi e lo stato attività di ognuna.
 

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ANTIRICICLAGGIO: Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF

Il 12 marzo 2021 la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno aggiornato le previsioni del Protocollo d’Intesa stipulato nel maggio del 2018 in tema di collaborazione nell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
 
Il nuovo Protocollo – sottoscritto dal Procuratore Nazionale, dott. Federico Cafiero de Raho, e dal Direttore della UIF, dott. Claudio Clemente – accresce la tempestività dei flussi informativi, dimezzando i tempi delle attuali comunicazioni reciproche tra la Direzione e l’Unità, e la quantità dei dati scambiati ai fini del matching anagrafico, estesi anche ad alcune tipologie di comunicazioni rese dalle FIU estere alla UIF.
 
Obiettivo dell’intesa è quello di rendere sempre più immediato l’utilizzo delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni della FIU estere da parte della magistratura e favorire la profondità delle analisi finanziarie svolte dall’Unità.
 
Sono ulteriormente rafforzate le altre forme di collaborazione tra DNA e la UIF per l’approfondimento delle casistiche che emergono dall’incrocio dei dati.

Slittano i termini per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e consegna certificazione unica

E’ in arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica. Lo ha segnalato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un Comunicato Stampa del 13 marzo 2021. La proroga sarà contenuta nel decreto ‘Sostegni’ attualmente in corso di redazione.

La prima misura, in particolare, darà agli operatori 3 mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione, che accoglie le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia, tiene conto del fatto che l’adempimento costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie: l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, di conseguenza è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.

Verranno inoltre differiti al 31 marzo 2021:

  • i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati,
  • i termini per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

A seguito di questi slittamenti, precisa il MEF, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, e non più il 30 aprile.

Di seguito un prospetto delle nuove scadenze, così come riportato sul sito del MEF.

Adempimento Scadenze 2021 (ante modifica) Scadenze 2021 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)* 16 marzo  31 marzo 
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia  16 marzo  31 marzo 
Consegna Certificazione Unica ai percipienti 16 marzo  31 marzo 
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata  30 aprile  10 maggio 

Srl Commercio 2019: bene addetti e ricavi ma rallenta il trend di crescita del fatturato

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale Commercialisti hanno pubblicato un focus dedicato alle Srl del settore Commercio che delinea un trend di crescita per l'anno 2019, dato, in particolare, da un aumento degli addetti del 3,1%, una crescita dei ricavi del 3,2% e del valore della produzione del 3,3%, che si traducono in un aumento del valore aggiunto del 5,8%.
Rispetto all'anno precedente, però, i dati delle Srl del settore Commercio mostrano una significativa decelerazione del trend di crescita del fatturato e del valore della produzione. 

Clicca qui per leggere l'approfondimento.

La compensazione orizzontale del credito IVA 2020

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2021 o che la presenteranno entro il termine fissato per il 30 aprile 2021 hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d’imposta 20120, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Analogo incremento ai fini dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno 2020 per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019).

Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d’imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).

Rappresenta quindi il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.

Tale limite non è però applicabile quando specifiche disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di molti crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa (per esempio il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

Valida la notifica della cartella anche senza la compilazione della relata sulla copia del destinatario

L’opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento va proposta davanti al giudice tributario.
 
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6155 del 05.03.2021 sono state decise due questioni: la prima relativa alla notifica della cartella di pagamento e la seconda relativa alla competenza a decidere sulla opposizione agli atti esecutivi quando viene contestata la validità della notifica dell’atto prodromico al pignoramento.
 
Nel caso di specie la Commissione regionale aveva ritenuto affetta da nullità insanabile la notifica delle cartelle, ai sensi dell'art. 160, cod. proc. civ., a causa del fatto che nella copia della cartella consegnata dal concessionario della riscossione alla società appellante non era indicata la data della consegna.
L'Agenzia ha proposto ricorso la cassazione avverso la sentenza della CTR.
La Corte di Cassazione con la predetta ordinanza ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto la declaratoria, da parte della CTR, della nullità insanabile della notifica eseguita direttamente dal concessionario della riscossione mediante consegna della cartella al destinatario (o ad altro soggetto addetto all'azienda), collide con il principio di diritto stabilito dalla stessa Sezione tributaria (Cass. Sez. 5, Sentenza 04/07/2014, n. 15327), cui viene data continuità, per il quale: «L'omessa apposizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della relazione di notificazione anche sulla copia consegnata al destinatario, integra, in mancanza di contestazioni circa l'effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, una mera irregolarità, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e non difettando un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell'interessato la "vocatio in ius" per il tramite indefettibile dell'ufficiale giudiziario.» (conformi: nn. 2527/2006, 4993/2008, 8245/2019 in motivazione).
Veniva poi censurata da parte dell’altro soggetto coinvolto, Equitalia, la sentenza impugnata per avere affermato la giurisdizione tributaria sebbene la causa abbia ad oggetto atti esecutivi, ossia atti di espropriazione forzata, devoluti alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice dell'esecuzione.
La Cassazione ha ritenuto tale motivo non fondato, ravvisando la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, conformemente al consolidato indirizzo di legittimità, affermato da Cass. Sez. U.05/06/2017, n. 13913 (e in precedenza da Cass. Sez. U. 05/07/2011, n. 14667; conf.: Cass. 11/05/2018, n. 11481; 28/06/2018, n. 17126), per il quale: «In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.»
 
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