Dal 13 aprile Google Chrome utilizzerà HTTPS come default per gli indirizzi web

Dalla prossima versione 90, di cui è stato annunciato il rilascio per il 13 aprile 2021, il browser Google Chrome, nel caso si scriva nella barra degli indirizzi semplicemente il nome di dominio del sito web che si intente visitare, forzerà il protocollo HTTPS e non più HTTP come attualmente.

Questo significa che scrivendo www.nomesito.it nella barra degli indirizzi di Google Chrome il browser tenterà di collegarsi a https://www.nomesito.it: se il sito in questione non ha il certificato HTTPS, verrà mostrato un errore di collegamento e un avviso “Non sicuro” prima di visualizzare le pagine.

Dato che ormai Google Crome è il browser largamente più utilizzato dagli utenti detenendo oltre il 70% della quota di mercato, questa modifica potrebbe avere un grosso impatto sulla fruibilità e sulla reputazione dei siti web senza HTTPS. Inoltre, come normalmente accade, anche le prossime revisioni di tutti gli altri browser, si allineeranno presto a questa variazione.

Oltre a garantire maggior sicurezza per la navigazione, l’adozione di un certificato HTTPS per il proprio sito, sarà quindi sempre più importante anche ai fini di una migliore “immagine” nei confronti dell’utenza.

Crediti d’imposta per conferimenti in società e aumenti di capitale: le scadenze per l’invio delle istanze

Con Provvedimento dell'11 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate detta le regole per richiedere i crediti d’imposta riconosciuti dal Dl n. 34/2020 (DL "Rilancio") per gli investimenti a favore della patrimonializzazione delle imprese.
In particolare, vengono definiti termini e modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del citato Decreto "Rilancio" (credito d’imposta per conferimenti in società e credito d’imposta per aumenti di capitale). 

Le scadenze 
Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello a partire dal 12 aprile e fino al 3 maggio. Per il secondo tipo di credito d’imposta (che varia del 30% al 50%) la specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.

L'invio delle richieste deve essere effettuato telematicamente,  anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

Qui il Comunicato Stampa dell'Agenzia Entrate.

Tax credit locazioni anche per gli Enti non commerciali

Gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo svolgimento di attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020,  indipendentemente dal fatto che assumano la qualificazione di ente pubblico o privato, secondo i criteri definiti con la citata circolare n. 14/E del 2020 e con la risoluzione n. 68/E del 2020. La norma (art. 28, comma 4 del DL 34/2020), infatti, non fa alcun riferimento o differenziazione tra la natura pubblica o privata degli enti non commerciali destinatari del regime di favore.

La Risposta è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate ad un Consiglio Nazionale conduttore di un immobile a uso non abitativo (A/10) adibito a propria sede istituzionale.

Imposta sui servizi digitali: in arrivo la proroga dei termini di versamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali (art. 1, commi da 35 a 50 L n. 145/2018) e per la presentazione della relativa dichiarazione, che saranno fissati rispettivamente al 16 maggio e al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d’imposta.

I nuovi termini di versamento e dichiarazione, chiarisce il MEF, si applicheranno anche in sede di prima applicazione della norma in luogo di quelli prorogati, rispettivamente al 16 marzo 2021 e al 30 aprile 2021, con il DL 15 gennaio 2021 n.3.

“Patrimonio Destinato”: modalità e requisiti di accesso in Gazzetta Ufficiale

Entrerà in vigore il 25 marzo il Decreto del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo scorso, con il regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato, introdotto dal Decreto "Rilancio", istituito e gestito da Cassa Depositi e Prestiti e finalizzato alla ripresa economica delle grandi aziende con diverse tipologie di contributi.

Beneficiari della misura sono le società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che, alla data di richiesta dell'intervento, abbiano sede legale in Italia, presentino un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e non si trovino in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale.

Il Patrimonio Destinato opera in una prospettiva coerente con la sua durata, considerando i singoli interventi in un'ottica di portafoglio, anche nell'interesse di preservare il sistema economico-produttivo italiano a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza specifici obiettivi di rendimento di breve termine.

Le pensioni italiane percepite da soggetti residenti in Svizzera sono tassate solo in Svizzera

L'avviso di accertamento impugnato recuperava a tassazione, ai fini dell'IRPEF, redditi pensionistici ritenuti non dichiarati in Italia.
Il ricorrente sosteneva invece la correttezza del proprio operato dato che il reddito doveva essere tassato nello Stato di residenza (ricorrente residente in Svizzera, nel Canton Ticino), in base agli artt. 18 e 19, della Convenzione italo-svizzera del 09/03/1976.
La CTP di Milano rigettò il ricorso, con sentenza confermata dalla Commissione tributaria della Lombardia.
La CTR ha affermato che, ai sensi dell'art. 19, della Convenzione Italia-Svizzera, cit., le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica che ha nazionalità in detto Stato, sono imponibili in via esclusiva nello Stato contraente dal quale provengono, sicché, nella specie, esse debbono essere tassate in Italia, non operando l'eccezione dell'art. 18 della Convenzione.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6153 del 05.03.2021 ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente in quanto l'art. 19 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, datato 09/03/1976, al primo comma, stabilisce che: «Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.». Il secondo comma precisa: «Ai fini del presente articolo l'espressione "persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico" designa: a) per quanto riguarda l'Italia: 1) le Ferrovie dello Stato (F.S.); 2) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT .); 3) l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); 4) l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE)"; e aggiunge: «Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti.»
L'art. 18 della Convenzione bilaterale, invece, pone la regola generale della "residenza", secondo cui, salve (appunto) le disposizioni dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un certo impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Così delineata la cornice normativa di riferimento, secondo la Cassazione, la CTR, discostandosi dai precetti degli accordi bilaterali tra i due Stati, con espressioni anapodittiche, ha affermato che la pensione INPDAI sarebbe assoggettabile a tassazione, secondo il criterio (residuale) della "nazionalità", anziché in Svizzera, secondo la regola (generale) della "residenza", a causa della natura "pubblicistica" di tale reddito pensionistico, senza considerare che i trattamenti pensionistici dei dirigenti industriali, gestiti prima dall'INPDAI e poi dall'INPS (come stabilito dall'art. 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la quale ha disposto la soppressione dell'INPDAI, a partire dal 1° gennaio 2003, e il trasferimento all'INPS di tutte le sue strutture e funzioni), non rientrano nel catalogo, tassativo, dei trattamenti pensionistici erogati da persone giuridiche pubbliche, di cui all'art. 19, secondo comma, della Convenzione bilaterale.
 
Per il testo integrale clicca qui.

Il Garante privacy sanziona il Ministero dello sviluppo economico

 

Nominato in ritardo il Responsabile della protezione dati e diffusi i curricula di 5000 manager.

11 marzo 2021

Il Garante per la privacy ha ordinato al Mise il pagamento di una sanzione di 75mila euro per non avere nominato il Responsabile della protezione dati (Rpd) entro il 28 maggio 2018, data di piena applicazione del Gdpr, e avere diffuso sul sito web istituzionale informazioni personali di oltre 5mila manager.

Per la prima volta l’Autorità ha sanzionato una Pa per non avere designato il Rdp entro il termine stabilito ed avere provveduto alla nomina e alla comunicazione al Garante dei dati di contatto con notevole ritardo. Ciò nonostante il Garante avesse, fin dal maggio 2017, avviato una articolata attività informativa rivolta a tutti i Ministeri, indicando proprio la nomina del Rpd tra le priorità da tenere in considerazione nel percorso di adeguamento al nuovo quadro giuridico del Regolamento.

La mancata nomina, è emersa nel corso di una istruttoria, aperta dall’Ufficio anche a seguito di alcune segnalazioni, con la quale è stata accertata la presenza sul sito del Ministero di una pagina web con un elenco di manager nella quale erano visibili e liberamente scaricabili i dati personali di più di cinquemila professionisti: nominativo, codice fiscale, e-mail, curriculum vitae integrale con telefono cellulare e, in alcuni casi copia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria. All’elenco avrebbero dovuto attingere le piccole e medie imprese, destinatarie dei voucher previsti dalla legge di bilancio 2019, per l’acquisto di consulenze volte a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Dal sito era inoltre possibile scaricare anche il decreto direttoriale con il quale l’elenco era stato approvato, contenente dati e informazioni di tutti i manager. Nel rilevare l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto che il decreto direttoriale richiamato dal Mise, contrariamente a quanto da esso sostenuto, non costituisce una adeguata base normativa per la diffusione dei dati online.

L’Autorità ha ritenuto, inoltre, che la pubblicazione integrale dei curricula, senza alcun filtro, rappresenta un trattamento di dati sproporzionato, non in linea con i principi del Gdpr. Per consentire l’incontro tra la domanda delle società e l’offerta di consulenza da parte dei manager sarebbe stato sufficiente utilizzare strumenti meno invasivi rispetto alla pubblicazione sul web dei dati e delle informazioni di tutti i manager, evitando così il rischio di esporli ad utilizzi non legittimi da parte di terzi (es.: furti d’identità, profilazione illecita, phishing, ecc.). Si sarebbero potute prevedere, ad esempio, forme di accesso selettivo ad aree riservate del sito istituzionale mediante l’attribuzione di credenziali di autenticazione (es. username o password), oppure ancora tramite gli strumenti previsti dal CAD, che permettessero la consultazione solo alle Pmi interessate.

Regime agevolato sportivi professionisti “impatriati”: c’è il codice per versare il contributo

Con la Risoluzione n. 17/E del 10 marzo 2021 l'Agenzia Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo per l’adesione al regime agevolato, ai sensi dell’articolo 16, comma 5-quater, del DL n. 147/2015, che prevede un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Il comma 5-quater del citato articolo stabilisce che, per i rapporti tra società e sportivi professionisti, i redditi sopra elencati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L’adesione al regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, che sarà destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Il codice tributo istituito è “1900”, denominato “Contributo sportivi professionisti impatriati – adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015”.

Si’ al Superbonus per impianti fotovoltaici installati “a terra”

L'Agenzia delle Entrate risponde questa volta ad un contribuente che intende realizzare interventi di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare di sua proprietà, rientranti nell'ambito di applicazione del Superbonus 110% e che, nell'ambito di tali lavori, vorrebbe realizzare come intervento "trainato" un impianto fotovoltaico a servizio dell'abitazione, ma posizionato a terra su un "terreno comunque all'interno della proprietà dell'edificio" e non sul tetto dell'edificio oggetto degli interventi trainanti.
Il contribuente chiede quindi se, in tale ipotesi, possa accedere alla misura agevolativa.

Sulla base della normativa e dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 30/2020 l'Agenzia ritiene che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, l'Istante possa accedere al Superbonus in relazione alle spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell'abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

Aggiornato il modello di comunicazione per i crediti d’imposta Mezzogiorno e ZES

Con Provvedimento del 9 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). L’aggiornamento, in particolare, tiene conto degli interventi del Bilancio 2020 e 2021 che hanno prorogato il periodo agevolativo.

La nuova versione del modello è  disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 31 marzo 2021. 
A decorrere dalla tale data, la versione aggiornata del modello deve essere utilizzata sia per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinunce al credito d’imposta.

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