Collegato fiscale in Gazzetta Ufficiale: rifinanziamento APE sociale e nuove disposizioni sul bonus Zes

E’ approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 246 del 19 ottobre 2024) il Decreto Legge n. 155/2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, approvato dal CdM nella seduta n. 100 del 15 ottobre.
Oltre alle nuove disposizioni sull’imposta sostitutiva dovuta per le annualità ancora accertabili dai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, il decreto introduce e nuove disposizioni in materia di Ape sociale e bonus Zes.

Viene previsto il rifinanziamento dell’Ape sociale attraverso incrementi annuali progressivi sulla spesa autorizzata: 20 milioni di euro per il 2025, 30 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per il 2027 e 10 milioni di euro per il 2028. 

Vengono riviste anche le disposizioni sul contributo alle Zone economiche speciali (Zes). In particolare, nella comunicazione integrativa, vengono inclusi gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. Le imprese che operano nelle Zes potranno quindi beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.

Società di capitali in regime di trasparenza: la modifica della compagina sociale non preclude l’accesso al CPB

Il 17 ottobre 2024 l’Agenzia Entrate ha pubblicato ulteriori FAQ in tema di concordato preventivo biennale, con indicazioni su acconti e imposta sostitutiva, condizioni di accesso e cause di esclusione.

Relativamente a quest’ultime, è stato chiesto all’Amministrazione se la modifica della compagine sociale impedisca l’accesso al concordato. 
In risposta, l’Agenzia ritiene che, relativamente alle società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del Tuir) eventuali modifiche non siano rilevanti. Come previsto dall’articolo 11 del decreto Cpb, infatti, tali modifiche non consentono l’accesso solamente alle società o associazioni indicate nell’articolo 5 del Tuir. 
In una successiva risposta le Entrate confermano inoltre che, per tali società, permane l’esclusione anche nei casi di recesso e di esclusione del socio/associato da un soggetto che imputi i redditi per trasparenza.

Concordato preventivo biennale: nuove risposte dalle Entrate

Il 17 ottobre 2024 l’Agenzia Entrate ha pubblicato ulteriori FAQ in tema di concordato preventivo biennale, con indicazioni su acconti e imposta sostitutiva, condizioni di accesso e cause di decadenza.

Relativamente a quest’ultime l’Agenzia ha chiarito che l’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al Cpb non è rilevante ai fini della decadenza soltanto nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso (articolo 22, comma 3, del decreto Cpb). La condizione è che tale regolarizzazione sia precedente al momento in cui il contribuente abbia ricevuto la comunicazione dell’esito del controllo automatico della dichiarazione prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, Dpr n.600/1973.

Agevolazioni prima casa: il regime di comunione legale non deroga alle regole ordinarie

Per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale. 
La circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta.
Nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto, ma anche quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest’ultimo.

Così la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024.

Società cooperative: in GU il decreto con l’adeguamento dei limiti patrimoniali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’8 agosto 2024 con l’adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile.

I limiti massimi di tali valori sono incrementati del 43,8%, in base alla variazione media annua dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come calcolato dall’Istat. 

Per l’effetto:

a) il valore dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2519, secondo comma, del codice civile è elevato a 1.438.000 euro
b) il valore massimo dell’azione di cui all’art. 2525, primo comma, del codice civile è elevato ad 719 euro
c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui all’art. 2525, secondo comma, del codice civile è elevato a 143.800 euro

Pubblicato il c.d. Decreto fiscale (D.L. n. 155/2024): ancora novità in tema di CPB

Il Governo ha approvato il nuovo “Decreto fiscale”, D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, pubblicato in G.U. n. 246 del 19 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2024.

Tra le novità, si segnala l’art. 7, che, introducendo il nuovo comma 6-bis, va a modificare ancora una volta la normativa del D.Lgs. n. 13/2024 sul regime del ravvedimento, includendo nella sanatoria per gli anni 2018-2022 anche coloro che hanno cause di esclusione da COVID o hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività per una delle annualità interessate.

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 6-ter, il quale prevede particolari criteri di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate. In particolare:

  • per le imposte sui redditi e le relative addizionali, la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l’imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l’aliquota del 12,5%;
  • per quanto riguarda l’IRAP, la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l’imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l’aliquota del 3,9%.

Viene, infine, introdotto il comma 6-quater, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, determinate con le modalità sopracitate, sono diminuite del 30%.

Conseguentemente a tali modifiche, al c. 10 dell’art. 2-quater del Decreto Omnibus è stata aggiunta un’ulteriore deroga alla possibilità di rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell’unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. Tale rettifica, infatti, sarà concessa anche nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al nuovo comma 6-bis.

Pro e contro del ‘ravvedimento speciale’ dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale

L’articolo 2-quater, della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus) prevede che i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. (leggi anche “Il nuovo ravvedimento speciale (o “tombale”) per i soggetti ISA che aderiscono al CPB”).

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72. Non si potranno quindi effettuare:

  • accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
  • accertamenti analitico induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
  • accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.

Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72.

La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:

  • il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024;
  • la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:
    • in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
    • se in esito all’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
    • in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.

L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.

Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.

CPB: istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva

Con Risoluzione n. 50 del 17 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostituitiva in regime di ravvedimento, ai sensi dell’articolo 2-quater del Decreto “Omnibus”.
Si tratta, in particolare, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovuta da coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale e al regime di ravvedimento per gli anni 2018-2022.

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
  • “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
  • “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In sede di compilazione dell’F24, i primi due codici andranno esposti nella sezione “Erario”, mentre l’ultimo (“4076”) dovrà essere esposto nella sezione “Regioni” unitamente al
codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle
Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia Entrate.

In caso di versamento rateale, precisano le Entrate, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno indicati il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate, nel formato “NNRR”. In caso, invece, di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campi bisogna indicare “0101”. 
Infine, il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti: “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

Al via le domande per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno

L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per la presentazione delle domande per la fruizione del credito d’imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.
L’accesso al credito è vincolato alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione dove dovranno essere indicate alcune informazioni come, ad esempio, i dati dell’impresa beneficiaria e del progetto d’investimento.

Con Provvedimento del 15 ottobre è stato invece approvato il modello di comunicazione con relative istruzioni, da presentare dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente per via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
La trasmissione telematica della Comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il software “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia Entrate.

Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione, sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Fino al 18 novembre 2024 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare totalmente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della Comunicazione. La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. 
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

Cosa rischia chi non aderisce al concordato preventivo biennale

Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del d.lgs. n. 13 del 2024, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) ha fin dall’inizio chiarito che il contribuente che non accetti la proposta o decada dal CPB, verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a maggiori controlli da parte dell’Agenzia Entrate.

Il recente articolo 2-ter, della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus), in vigore dal 9 ottobre 2024, rubricato come “Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono” ha però rincarato la dose introducendo un nuovo meccanismo di sanzioni.

Particolarmente importante, in questo senso, è la previsione di soglie al ribasso per l’applicazione delle sanzioni accessorie sulle imposte dirette e sull’IVA previste dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 471/1997 che prevede “Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.

Nel caso in cui il contribuente non dovesse accettare la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia scenderebbe da 50.000 euro a 25.000 euro.

L’articolo 21, comma 1 dello stesso Decreto Legislativo n. 472/1997 fa rientrare tra le sanzioni amministrative accessorie:

  • l’eventuale interdizione dalle cariche di sindaco, amministratore o revisore di società di capitali e degli enti con personalità giuridica, siano essi pubblici o privati;
  • l’interdizione dalla partecipazione alle gare, che possono determinare l’affidamento di pubblici appalti o forniture;
  • l’interdizione dal conseguimento di concessioni, licenze o di eventuali autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa;
  • la sospensione dell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Analoga riduzione si applicherà anche nei confronti dei contribuenti  che,  per  i  periodi d’imposta dal 2018 al  2022,  non  si  saranno  avvalsi  del  regime  di ravvedimento speciale.

Naturalmente, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà alcuna conseguenza effettiva in termini di accertamenti fiscali.

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