Lavoratori “impatriati”: modalità per ottenere la proroga del regime fiscale agevolato

Con il Provvedimento del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità di esercizio dell’opzione, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, della proroga del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori "impatriati".

In particolare, l'opzione è esercitata mediante il versamento, da effettuarti in un’unica soluzione tramite F24 (senza la possibilità di compensazione): 

  • di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;
  • di un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

La richiesta scritta per ottenere la proroga deve essere presentata dai lavoratori dipendenti al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Clicca qui per leggere il Provvedimento.
 

Utilizzazione crediti d’imposta in compensazione su F24 e non in dichiarazione: è violazione sostanziale

L'utilizzazione di un credito d'imposta in compensazione sul modello F24 anziché nella dichiarazione dei redditi integra una violazione sostanziale in quanto, in tale ipotesi, difetta uno dei requisiti propri della violazione meramente formale, ossia, in particolare, quello che essa non pregiudichi l'esercizio delle azioni di controllo. Il modello fiscale F24, infatti, non consente al fisco di verificare se il credito utilizzato in compensazione sia conforme a quello effettivamente spettante al contribuente.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, con la Sentenza n. 250 del 12 gennaio 2021.

Erogazioni liberali Covid-19: la detrazione può essere riconosciuta in sede di conguaglio

L'articolo 66 del decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto una detrazione dall'imposta pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la Risposta n. 138 del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il  datore di lavoro-sostituto d'imposta può riconoscere la suddetta detrazione ai lavoratori dipendenti in sede di conguaglio.

Incentivi agli investimenti in Startup e PMI innovative: modalità operative per l’accesso alla piattaforma informatica

Al via la possibilità, per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di Startup e PMI innovative, di presentare la domanda per ottenere l’incentivo fiscale previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8) e concesso ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

L’agevolazione è pari al 50% dell’investimento effettuato che, nelle startup innovative è agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro per ciascun periodo di imposta e, nelle PMI innovative, fino ad un massimo di 300 mila euro (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta).

La presentazione della domanda (1° marzo – 30 aprile 2021), la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” deve essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica appositamente predisposta dal Ministero dello sviluppo Economico che, con la Circolare del 25 febbraio 2021, ne ha definito le modalità operative per l’accesso ed il funzionamento.

L’istanza deve essere trasmessa al Ministero prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore. La start-up o PMI innovativa deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro imprese al momento dell’investimento; pertanto, ai fini dell’agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza. 

Tutte le informazioni utili nella Circolare.

 

In arrivo la proroga dei termini per il versamento delle rate della Rottamazione-ter

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che è in corso di redazione il provvedimento per differire il termine di pagamento delle rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", attualmente fissato il 1° marzo 2021. 

In particolare, il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto?.

Covid-19: in Gazzetta Ufficiale il DPCM con le misure in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 è stato pubblicato il nuovo DPCM con le nuove misure predisposte dal Governo per fronteggiare per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che si applicheranno dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

In particolare, viene confermato il divieto fino al 27 marzo di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. E' comunque consentito il rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione.

Di seguito le principali misure, così come riportate sul sito del Governo.

ZONE BIANCHE
Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
 
SCUOLA
Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  • nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  • nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  • nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

 
MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI
Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.
Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA
Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.
A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI
È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2021, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

All’avviso di liquidazione va sempre allegata la sentenza da tassare

Con l’ordinanza n. 4736 del 23.02.2021 la Corte di Cassazione, con riferimento alla liquidazione dell'imposta principale dovuta per la registrazione di atti giudiziari (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 54, cc. 3 e 5), ha ritenuto che «l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare» (così Cass., 10 agosto 2010, n. 18532 cui adde Cass., 1 luglio 2020, n. 13402; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass., 17 giugno 2015, n. 12468; Cass., 13 agosto 2014, n. 17911; Cass., 17 aprile 2013, n. 9299).
In termini più generali, la Corte ha rilevato l'imprescindibilità dell'indicazione, negli avvisi di accertamento, della base imponibile oggetto di recupero a tassazione, e delle relative aliquote applicate (v., ex plurimis, Cass., 12 luglio 2018, n. 18389; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4187; Cass., 11 giugno 2008, n. 15381).
Come sempre rilevato dalla Corte, non possono rilevare, ai fini della compiutezza della motivazione, le integrazioni operate (ex post) dall'Ufficio (in corso di causa) in quanto il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell'atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale (cfr., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629).
Nella fattispecie, per come risulta dalla stessa sentenza impugnata, l'avviso di liquidazione recava «l'indicazione degli estremi della decisione giurisprudenziale» e, in difetto di allegazione della stessa sentenza in registrazione, nemmeno ne esplicitava il contenuto decisorio né recava una qualche indicazione in ordine alla base imponibile incisa ed alle aliquote applicate.
 
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La tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2021 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2021.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: pronti i codici tributo

Con Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
Si tratta, in particolare, dei seguenti tre codici tributo:

  • “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

Si ricorda che l’articolo 244, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha aumentato il bonus dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

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