Compravendita: imposta di registro con aliquota più elevata se non si dimostra il valore pertinenziale dei terreni

Con l'Ordinanza n. 29527 del 24 dicembre 2020 la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, ha chiarito che, in caso di trasferimenti riguardanti beni per i quali sono previste aliquote diverse, se per i singoli beni non sono stati pattuiti corrispettivi distinti, l'imposta di registro si applica con l'aliquota più elevata.

Il caso esaminato dalla Corte ha riguardato una compravendita di fabbricati ad uso abitativo e dei terreni circostanti, situati in "Zona di Salvaguardia Ambientale", a cui le parti attribuivano natura pertinenziale.
Nell'atto di compravendita era stato indicato un prezzo/valore globale, senza alcuna indicazione distinta del prezzo del fabbricato e di quello dei terreni.

Servizi online Agenzia Entrate: dal 1 marzo con SPID, CIE e CNS

Come previsto dal Decreto Semplificazione (DL n. 76/2020) dal 1° marzo non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, ossia quelle proprie dell’Agenzia Entrate e, nei prossimi mesi, quelle già in uso verranno progressivamente dismesse.
Dal 1° marzo 2021, dunque, per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia i cittadini dovranno dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autenticazione riconosciute per i servizi on line di tutte le Pubbliche amministrazioni (SPID, CIE e CNS) e che sono già utilizzabili per accedere ai servizi delle Entrate.

IN PRATICA
Per coloro già utilizzano SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici delle Entrate non cambia nulla.
Per coloro, invece, che utilizzano le credenziali di Fiscoline, potranno continuare a utilizzarle fino alla naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Sarà ancora possibile il rinnovo delle password scadute, ma non ne saranno più rilasciate di nuove.
Dal 1° ottobre sarà necessario per tutti essere in possesso, a scelta, di una delle tre modalità di autenticazione citate.

Maggiori informazioni.

Erogazioni liberali a enti del Terzo Settore: in GU il decreto per l’invio dati utili per la precompilata

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16-02-2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Finanze relativo alle modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'Art. 1 del decreto, in particolare, prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9, DL 460/1997), le associazioni di promozione sociale (art. 7 L n. 383/2020), le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (DL n. 42/2004) e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, debbano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della L n. 413/1991, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. 

Alle erogazioni eseguite nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10 DL n. 460/1997), iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L n. 266/1991, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 L n. 383/200, si applicano, in via transitoria fino al periodo d'imposta nel corso del quale interverrà l'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, le disposizioni previste dall'art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 117. 

Whistleblowing: spunti operativi per i professionisti

Sul sito internet del CNDCEC è stato pubblicato un interessante documento in tema di whistleblowing.
Lo Studio, dal titolo "La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti", effettua un riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing, sulla sua integrazione nel nostro ordinamento con altre normative di settore (bancaria, finanziaria, assicurativa e antiriciclaggio) ponendo un’attenzione particolare sulle similitudini e differenze che la disciplina stessa presenta in ambito pubblico e privato.

In particolare, vengono esaminati gli aspetti che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, il responsabile per la prevenzione della corruzione e l’organismo di vigilanza, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi. 

Servizi online Agenzia Entrate: dal 1 marzo con SPID, CIE e CNS

Come previsto dal Decreto Semplificazione (DL n. 76/2020) dal 1° marzo non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, ossia quelle proprie dell’Agenzia Entrate e, nei prossimi mesi, quelle già in uso verranno progressivamente dismesse.
Dal 1° marzo 2021, dunque, per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia i cittadini dovranno dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autenticazione riconosciute per i servizi on line di tutte le Pubbliche amministrazioni (SPID, CIE e CNS) e che sono già utilizzabili per accedere ai servizi delle Entrate.

IN PRATICA
Per coloro già utilizzano SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici delle Entrate non cambia nulla.
Per coloro, invece, che utilizzano le credenziali di Fiscoline, potranno continuare a utilizzarle fino alla naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Sarà ancora possibile il rinnovo delle password scadute, ma non ne saranno più rilasciate di nuove.
Dal 1° ottobre sarà necessario per tutti essere in possesso, a scelta, di una delle tre modalità di autenticazione citate.

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Dichiarazioni 2021: approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli

L'Agenzia delle Entrate, in data 15 febbraio, ha pubblicato 8 distinti provvedimenti che vanno ad approvare le specifiche tecniche dei modelli di dichiarazione 730/2021 (730-4 e 730-4 integrativo), 770/2021, Redditi 2021-PF, Redditi 2021-SP, Redditi 2021-SC, Redditi 2021-ENC, Consolidato nazionale e mondiale 2021 e Irap 2021.

Le specifiche approvate dovranno essere utilizzate per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti e degli intermediari abilitati, dei modelli relativi all’anno d’imposta 2020.

Con il provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2021 sono state inoltre approvate:

  • le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef da parte dei CAF e professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, dai sostituti d’imposta le buste contenenti la scheda per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.

ISA: approvate specifiche tecniche e controlli di coerenza per la trasmissione telematica dei dati

Con Provvedimento del 15 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte degli esercenti attività d’impresa o arti e professioni, dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d’imposta 2020.

Le specifiche approvate sono comprensive del documento esplicativo dei controlli del formato dei campi di ISA 2021, cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da dichiarare con i modelli REDDITI 2021.

Con il medesimo provvedimento sono stati inoltre approvati i controlli di coerenza tra i dati indicati nei modelli REDDITI 2021 ed i dati indicati nei modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Nuovo modello per la cessione del credito d’imposta canoni di locazione

Approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti riguardanti i canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 Decreto “Cura Italia”) e aziende e immobili a uso non abitativo (articolo 28 Decreto “Rilancio”). 
L’approvazione del nuovo modello da parte dell’Agenzia Entrate, in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 14 dicembre 2020, è avvenuta con un provvedimento del 12 febbraio scorso per consentire la comunicazione della cessione dei crediti anche con riferimento ai mesi fino ad aprile 2021.

Ricordiamo che la comunicazione dell’opzione per la cessione deve essere presentata dai soggetti beneficiari dei crediti d’imposta dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposisto modello, direttamente dal beneficiario, oppure avvalendosi di un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

LA CERTIFICAZIONE DEL PROFESSIONISTA REVISORE PER IL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato possono beneficiare di un  credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 […]. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.
Segnaliamo che è la fruizione stessa del credito, ossia il suo l'utilizzo in compensazione, ad essere subordinato all'obbligo di certificazione.
 
Per il rilascio dell’attestazione non esiste alcun modello specifico; per agevolare il lavoro del Professionista, sulla base delle indicazioni fornite dal Mise e dall’Agenzia Entrate, abbiamo predisposto modelli:

  • di incarico professionale per la redazione dell’attestazione
  • di ulteriori dichiarazioni del cliente a corredo dell’incarico
  • di certificazione del Professionista revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

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