Volture catastali: nuove modalità per la predisposizione delle domande

Con Provvedimento del 10 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate indica le nuove modalità per la predisposizione e la presentazione, da parte degli iscritti a categorie professionali abilitate, delle domande di volture catastali contenenti immobili la cui competenza territoriale sia relativa a Uffici Provinciali – Territorio già adeguati al nuovo Sistema Integrato Territorio (SIT), tramite la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”.

Il nuovo software, in particolare, semplifica le operazioni di dichiarazione e aggiornamento dei dati, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coerente delle  informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, ed è riservato, in sede di rilascio, agli iscritti a categorie professionali abilitate alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale. 

Con specifico comunicato, precisano le Entrate, verrà data notizia dell’eventuale successiva estensione ad altre categorie di soggetti abilitati.

Se il commercialista è superficiale il contribuente non evita la sanzione

Per i giudici di legittimità, il caso dell’omessa vigilanza da parte del professionista va distinto dalla diversa fattispecie in cui quest’ultimo tragga in inganno il proprio assistito.

La Corte di cassazione ha stabilito che non è possibile per il contribuente, che ha omesso per negligenza il dovuto controllo sulla vigilanza, scaricare sul consulente la responsabilità relativa alla non corretta tenuta della contabilità.
Questo, in estrema sintesi, il principio ribadito dall’ordinanza n. 28291 della Suprema corte, depositata l’11 dicembre 2020.

Pronte le specifiche tecniche per la comunicazione delle spese scolastiche all’Agenzia Entrate

Con il Provvedimento del 9 febbraio sono state individuate le modalità tecniche di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020. Con lo stesso provvedimento vengono inoltre disciplinate le modalità di esercizio dell’opposizione all’inserimento dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica e/o alle erogazioni liberali agli istituti scolastici nella dichiarazione precompilata.

La trasmissione dei dati delle spese scolastiche in via telematica all’Agenzia delle entrate è facoltativa per gli anni d’imposta 2020 e 2021 obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022.

L’opposizione all’utilizzo dei dati nella precompilata può essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici all’Agenzia delle entrate.

Per l’anno 2020, l’opposizione può essere esercitata a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Relativamente, invece, alle spese sostenute a partire dall’anno 2021, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato anche comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Concordato preventivo e limiti all’emissione delle note di variazione: nuovo principio di diritto dell’Agenzia entrate

Con il Principio di diritto n. 4 del 9 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il creditore ammesso ad un concordato preventivo in continuità con assuntore, con contestuale “liberazione” del debitore originario, può emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini Iva nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito “falcidiato”, dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologa del concordato. 
È in tale momento infatti, precisano le Entrate, che si configura l’irrecuperabilità della parte del credito falcidiato, non potendo il creditore promuovere istanza volta a decretare il fallimento del debitore originario nel caso in cui l’assuntore non sia in grado di far fronte all’obbligazione concordataria.

In tale evenienza, dunque, non si applicano i principi enunciati con la circolare del 17 aprile 2000 n. 77/E e la circolare del 7 aprile 2017, n. 8/E.

Dispositivi ad uso odontoiatrico: applicabile l’aliquota Iva ridotta

In considerazione del fatto che il tavolo tecnico di odontoiatria ha emanato un documento, validato dal Comitato tecnico scientifico, concernente indicazioni operative per la ripartenza in sicurezza durante la fase 2 della pandemia Covid19 dell'attività odontoiatrica, con i Principi di diritto n. 2 e n. 3 del 9 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sula base di quanto previsto dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020 (Decreto "Rilancio"), possono beneficiare della riduzione dell’aliquota Iva anche i tomografi computerizzati e gli aspiratori ad uso odontoiatrico.

“Supercondomini”: ok al Superbonus per sostituzione impianto termico insieme a isolamento termico delle facciate e del tetto

Con la Risposta n. 94 dell’8 febbraio 2021 l’Agenzia Entrate torna ad esprimersi in tema di Superbonus, questa volta in relazione ad interventi effettuati sui cosiddetti “supercondomini”, formati da più edifici in condominio, ognuno con proprio civico e codice fiscale.

Nella Risposta le Entrate chiariscono che possono usufruire del Superbonus i condòmini che, unitamente alla sostituzione dell’impianto termico a servizio dell’intero supercondominio, decidono di realizzare anche l’isolamento termico delle facciate e del tetto dal quale conseguirà la diminuzione di due classi energetiche. Il doppio passaggio di classe, in particolare, dovrà essere attestato mediante gli appositi A.P.E. convenzionali ante e post intervento.

I condòmini che, invece, hanno deliberato solo la sostituzione dell’;impianto termico, senza realizzare il miglioramento di due classi energetiche, potranno eventualmente fruire dell’Ecobonus (art. 14 del DL n. 63 del 2013).

Registro delle opposizioni: il regolamento applicabile solo alle chiamate con operatore

Newsletter Garante Privacy n. 472 del 25 gennaio 2021

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole  sulla versione aggiornata dello schema di regolamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo), il servizio che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei propri numeri di telefono, predisposto dal Ministero dello Sviluppo economico.
Il regolamento, in particolare, dà attuazione alla riforma che prevede la possibilità per gli abbonati di iscrivere nel Registro tutte le numerazioni telefoniche nazionali, sia fisse che mobili, che siano o meno riportate negli elenchi.

Il Garante ha però chiesto di modificare il testo precisando che le nuove regole valgono solo per il telemarketing effettuato con chiamate tramite operatore. Le comunicazioni di marketing automatizzate, infatti, prevedono sempre il consenso dell’interessato. Allo stato attuale, precisa ancora il Garante, non è giuridicamente corretto estendere l’ambito dell’Rpo anche alle comunicazioni automatizzate che, per il loro carattere invasivo, prevedono sempre il consenso dell’interessato.

Srl semplificate: dal Notariato i numeri aggiornati al 2020

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito internet i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata.

I numeri riportati nella scheda pubblicata fanno riferimento alle delle nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2020. Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre scorso, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte o hanno cessato l'attività nel corso del 2020.

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Superbonus 110%: tutte le novità nella guida aggiornata dell’Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento a febbraio 2021 della guida dedicata al Superbonus 110%, che recepisce tutte le novità apportate dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020), che ha ampliato la portata delle misure del Superbonus prorogandolo al 30 giugno 2022 e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023, e che ha introdotto altre importanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.

Alcune novità:

  • rientrano nel Superbonus, tra gli interventi di isolamento termico, gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • sono compresi tra gli edifici che possono accedere alle detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico (anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente), raggiungano una classe energetica in fascia A;
  • rientrano tra gli interventi "trainati", quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986), per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, a condizione che siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti).

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Scambi commerciali tra UE e UK: informativa delle Dogane agli operatore dell’e-commerce

L’enorme sviluppo del commercio elettronico internazionale registrato in questo periodo, anche in ragione della crisi pandemica da Covid 19 in atto, ha portato l’Agenzia delle dogane dei monopoli, in qualità di Organismo cui è demandata la regolamentazione e la vigilanza in materia di commercio internazionale, ad adottare diversi atti regolatori di competenza con lo scopo di facilitare questa tipologia di commercio, assicurando inoltre l’efficacia dei controlli istituzionali.
Relativamente agli scambi commerciali tra UE e UK, poi, sono pervenute all’ADM numerose segnalazioni e richieste di chiarimento in merito alla chiarezza delle informazioni ricevute dai consumatori finali che utilizzano le modalità elettroniche per l’acquisto di merci di provenienza extra UE.

Con l’informativa del 4 febbraio 2021, indirizzata agli operatori dell’e-commerce, l’Agenzia delle Dogane ha invitato quest’ultimi: 

  • a prestare “particolare attenzione e maggiore sensibilità nella esplicitazione delle singole spese che vengono addebitate al consumatore finale onde evitare che il medesimo possa incorrere in errore circa la natura delle stesse e l’effettivo beneficiario”;
  • a “non utilizzare diciture che possano indurre in errore i consumatori finali circa gli oneri e le spese sostenute in dogana e, in ogni caso, ad evidenziare con la maggior trasparenza possibile quali oneri sono riferiti alle imposizioni tributarie accertate e riscosse dalla Autorità doganale e quali sono, invece, le spese relative ai servizi per la spedizione prestati dagli intermediari privati”;
  • a “distinguere le voci di spesa sostenute per i dazi da quelle per l’IVA ed altri eventuali oneri fiscali”.

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