Covid-19: quanto ci è costato in termini di debito pubblico?

Nel 2020 la pandemia da Covid-19 è costata ad ogni italiano 5.420 euro, di cui 2.371 euro di minore Pil pro capite ed i restanti 3.049 euro di incremento di debito. 
Il dato emerge dallo studio "Il debito pubblico italiano e il Covid-19" realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che mette a confronto l'impatto che la pandemia ha avuto sulla nostra economia rispetto a quella degli altri paesi del G20.

Il crollo del PIL reale per l’Italia nel 2020 è risultato essere il peggiore (-9,2%) dopo l’Argentina (-10,4%) ed il Regno Unito (-10%). A causa di un rimbalzo troppo corto nel 2021, poi, l’Italia presenterebbe il calo del Pil maggiore nel biennio 2020-2021 (-6,5%).

L'anno scorso il debito pubblico italiano, in termini pro-capite, è aumentato di 3.049 euro. Nel 2021 aumenta di altri 2.372 euro a testa e nel biennio cresce in totale di 5.421 euro.  Per effetto della pandemia, il debito pubblico del nostro paese passa, a livello pro-capite, da 39.864 euro del 2019 a 42.913 euro del 2020.

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PACCHETTO RATING BILANCI: software in MS Excel

Vi segnaliamo il nostro PACCHETTO RATING BILANCI, che contiene i software in MS Excel:

Rating di autovalutazione PMI
Uno strumento semplice ed intuitivo per l’autovalutazione dei dati di bilancio delle micro, piccole e medie imprese con l’attribuzione di un RATING determinato sulla base dei principali indicatori economico finanziari, così come desumibili dal bilancio.

Rating economico finanziario accesso fondo garanzia ‘Operazioni Nuova Sabatini’
Con questo foglio di calcolo vengono riproposti gli indici con indicazione dei giudizi e della classe di assegnazione in cui l’impresa potrebbe rientrare in base ai valori assunti dagli indici.

Rating mediocredito
Foglio di calcolo per determinare il rating di impresa “economicamente e finanziariamente sana” sulla base delle indicazioni MCC.

Rating mediocredito per imprese in contabilità semplificata
Modello di valutazione dedicato alle imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio.

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Bilancio d’esercizio e consolidato: Assirevi pubblica due nuove liste di controllo

Assirevi ha pubblicato la Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile e la Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, aggiornate al fine di tenere conto della pubblicazione del principio contabile OIC 33Passaggio ai principi contabili nazionali.

Le due checklist sono state preparate tenendo in considerazione i riferimenti legislativi ed interpretativi applicabili per quanto riguarda sia i principi e criteri di redazione sia le informazioni aggiuntive da fornire nella Nota Integrativa.

Catasto: dal 1 febbraio attivo il Sistema Integrato del Territorio (SIT)

Con Provvedimento del 26 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha disposto, a partire dal 1° febbraio, l'attivazione progressiva sull’intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito per delega dello Stato dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, del Sistema Integrato del Territorio (SIT), la nuova piattaforma tecnologica per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, e in materia di anagrafe immobiliare integrata.
Il Provvedimento definisce inoltre le modalità di visura e consultazione di atti e elaborati catastali, sia presso gli uffici dell’Agenzia, sia per via telematica, nonché le modalità di accesso telematico alla base dei dati catastali da parte dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni.

Il Sistema Integrato Territorio (SIT) rappresenta l'evoluzione del sistema catastale e cartografico deputato alla gestione delle informazioni immobiliari. Si tratta, in particolare, della modernizzazione del Geographic Information System (GIS), che consente la navigazione e la ricerca su base geografica di tutte le informazioni territoriali gestite dall'Agenzia.
Il nuovo sistema integrato prevede una banca dati catastale unica nazionale in cui tutte le informazioni, prima frammentate in dati censuari e cartografici, vengono integrate e georiferite direttamente e indirettamente agli oggetti cartografici.

Imposta bollo su e-fatture: in un Provvedimento le modalità di integrazione

L’articolo 12-novies del Decreto Crescita 2019 prevede che l’Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, oltre agli interessi.

Con il Provvedimento del 4 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite lo SDI, e indica le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato.

In particolare con il nuovo servizio l'Agenzia mette a disposizione, ad ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi contenenti gli elementi identificativi:

  • delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo
  • delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

I dati vengono resi disponibili mediante servizi web esposti nell’area riservata del contribuente.

Bonus pubblicità: entro l’8 febbraio l’invio della dichiarazione sostitutiva

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2020, per confermare la prenotazione devono inoltrare la dichiarazione sostitutiva entro l’8 febbraio 2021.
Il termine per l’invio è stato infatti posticipato, dal precedente 31 gennaio 2021, a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica.

In particolare, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, realizzati nell’anno 2020, deve essere presentata dai soggetti presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, al fine di ottenere il credito d’imposta istituito dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Ricordiamo che, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

Sempre limitatamente all’anno 2020, possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

La dichiarazione sostitutiva per l’accesso al bonus deve essere presentata online attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate utilizzando questo modello.

“Bonus verde”: ok a pagamenti con modalità alternative al bonifico, purché tracciabili

L'art. 1, comma 76 della Legge di Bilancio 2021 ha prorogato il cosiddetto "Bonus verde" a tutte le spese effettuate nel 2021.
Per poter ottenere la detrazione Irpef del 36% per la per la sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali e delle parti comuni esterne degli edifici condominiali è possibile effettuare i pagamenti con bonifico bancario e postale ma anche con altri mezzi di pagamento, purchè tracciabili, come assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, o con altre modalità informatizzate (per esempio carte di credito, bancomat, bonifici).

Nuovo rinvio per il sistema TS

Il 3 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto che prevede la proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020 e 2021.

In aggiunta alla precedente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che posticipava al giorno 8 febbraio l’invio delle spese sostenute per l’anno 2020, il nuovo decreto prevede i seguenti termini di invio:

• entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
• entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
• entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2022.

Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.

Non al Superbonus per i titolari di reddito d’impresa

Con la Risposta n. 70 del 2 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che,  come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, i soggetti titolari di reddito d'impresa non rientrano tra coloro che possono fruire del Superbonus. 
Pertanto, la società che ha acquisito un complesso immobiliare situato in una zona sismica, che intende demolire, ricostruire e successivamente vendere, potrà fruire solo della detrazione prevista per gli immobili antisismici (Sismabonus), fruibile nella misura del 75% o 85%, come previsto dall'articolo 16, comma 1-septies del DL n. 63 del 2013.

La procedura esecutiva immobiliare: due modelli a confronto alla ricerca di efficienza e celerità

L’Associazione T.S.E.I., a cui partecipa anche AteneoWeb, ha pubblicato il Quaderno LA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE: DUE MODELLI A CONFRONTO ALLA RICERCA DI EFFICIENZA E CELERITA’ a cura della Dott.ssa Giulia Pizzagalli.

La procedura esecutiva immobiliare italiana non è affatto efficiente, tantomeno celere. Eppure, è stato evidenziato, anche attraverso studi condotti da Banca d’Italia, che la lentezza della giustizia incide sull’economia nazionale: avere un’esecuzione efficace significa attrarre investimenti stranieri, aumentare l’offerta di credito da parte degli istituti di credito, evitare la crisi del sistema bancario che deve smaltire circa 85 miliardi di crediti deteriorati.

Per questo il legislatore italiano, sotto la spinta anche di associazioni sovranazionali, della stessa Unione Europea e del Consiglio d’Europa, è intervenuto con svariate riforme al fine di migliorare il sistema delle procedure esecutive nazionali. Nonostante ciò, ad oggi l’Italia resta ancora uno degli Stati Membri UE con la durata media di conclusione delle procedure esecutive più alta.

Da qui è nata l’idea di guardare ai sistemi dei Paesi europei più virtuosi, al fine di trarre ispirazione per una futura riforma della materia. In particolare, si è deciso di comparare l’esecuzione immobiliare italiana a quella francese, visto che quest’ultima presenta una struttura, in linea generale, assimilabile a quella del nostro ordinamento. Nello studio pubblicato, senza pretesa di esaustività, si sono dunque analizzate parallelamente le due procedure, evidenziandone i punti di contatto e le differenze sostanziali, nonché mettendo in luce gli aspetti su cui sarebbe opportuno intervenire per garantire l’efficienza e la celerità dell’esecuzione immobiliare italiana.
 


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