Concordato preventivo biennale: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate

Il 15 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove risposte ai quesiti in tema di Concordato preventivo biennale, riguardanti, in particolare:

  • il superamento soglie reddituali da parte dei contribuenti forfetari;
  • le condizioni di accesso e le cause di esclusione;
  • la possibilità di accesso al CPB per le Società in regime di Consolidato fiscale.

Relativamente al primo punto l’Agenzia chiarisce in merito alla possibilità di accesso al CPB, per l’anno d’imposta 2024, da parte di un contribuente in regime fortetario che, nel periodo d’imposta 2023, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ma che ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.

L’articolo 2, primo comma, secondo periodo, del DM del 15 luglio 2024, prevede che la proposta di CPB venga elaborata “per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall’art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Considerato che la richiamata disposizione individua, espressamente, nel solo superamento del limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di cui all’articolo 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’unica condizione ostativa all’accesso al CPB, si ritiene che non sia preclusa, per il periodo d’imposta 2024, l’adesione al CPB per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d’imposta 2023, si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi  54, lettera b) e 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tra cui rientra anche quella prospettata nel quesito relativa a “d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro”.

Resta inteso che per il periodo d’imposta 2024, precisano le Entrate, il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d’imposta precedente.

Cosa rischia chi non aderisce al concordato preventivo biennale

Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del d.lgs. n. 13 del 2024, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) ha fin dall’inizio chiarito che il contribuente che non accetti la proposta o decada dal CPB, verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a maggiori controlli da parte dell’Agenzia Entrate.

Il recente articolo 2-ter, della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus), in vigore dal 9 ottobre 2024, rubricato come “Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono” ha però rincarato la dose introducendo un nuovo meccanismo di sanzioni.

Particolarmente importante, in questo senso, è la previsione di soglie al ribasso per l’applicazione delle sanzioni accessorie sulle imposte dirette e sull’IVA previste dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 471/1997 che prevede “Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.

Nel caso in cui il contribuente non dovesse accettare la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia scenderebbe da 50.000 euro a 25.000 euro.

L’articolo 21, comma 1 dello stesso Decreto Legislativo n. 472/1997 fa rientrare tra le sanzioni amministrative accessorie:

  • l’eventuale interdizione dalle cariche di sindaco, amministratore o revisore di società di capitali e degli enti con personalità giuridica, siano essi pubblici o privati;
  • l’interdizione dalla partecipazione alle gare, che possono determinare l’affidamento di pubblici appalti o forniture;
  • l’interdizione dal conseguimento di concessioni, licenze o di eventuali autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa;
  • la sospensione dell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Analoga riduzione si applicherà anche nei confronti dei contribuenti  che,  per  i  periodi d’imposta dal 2018 al  2022,  non  si  saranno  avvalsi  del  regime  di ravvedimento speciale.

Naturalmente, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà alcuna conseguenza effettiva in termini di accertamenti fiscali.

Legge di bilancio 2025: le misure per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 100 del 14 ottobre, ha approvato il Ddl bilancio 2025 e il Documento Programmatico di Bilancio (DPB), che sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea.
Una manovra da 30 miliardi di euro che rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell’anno in corso. 

Tra gli interventi per sostenere le famiglie numerose ed incentivare la natalità, vengono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Viene introdotta anche una “Carta per i nuovi nati” che prevede il riconoscimento 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40 mila euro. Rafforzato inoltre il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. 
Tra le misure di carattere sociale, viene rifinanziata nella misura di 500 milioni, per il 2025, la carta “dedicata a te”. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

Ddl bilancio 2025: le misure per il lavoro e le imprese

Le misure contenute nel Ddl bilancio 2025, approvato in CdM il 14 ottobre, si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, oltre a prevedere risorse per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, per il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità.

In tema di lavoro e imprese il disegno di legge conferma gli incentivi per il Mezzogiorno finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. 
Vengono inoltre confermate:

  • la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES);
  • gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie;
  • la transizione digitale ed ecologica

Vengono infine confermati i fringe benefit per tutti gli aventi diritto, con importi maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri.
Tra le misure fiscali, invece, si conferma anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

Contributi Inps da destinare a Enti bilaterali: nuove causali contributo

Con convenzioni stipulate tra l’Inps e gli  Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato il servizio di riscossione dei contributi a favore dell’INPS, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme a loro spettanti.

Con Risoluzione n. 49 del 15 ottobre l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Inps, ha istituito le seguenti causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei suddetti contributi:

  • “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
  • “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
  • “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
  • “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”;
  • “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
  • “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
  • “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l’Innovazione del Mercato Occupazionale”;
  • “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
  • “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
  • “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.

Le nuove causali contributo saranno operativamente efficaci dal prossimo 4 novembre 2024.

Clausola penale nel contratto di locazione e imposta di registro

Con Sentenza n. 159/1 del 12 settembre 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ha affermato che la clausola penale inserita in un contrato di locazione è soggetta alla stessa imposta di registro del contratto cui accede
La sua funzione, infatti, è inscindibilmente connessa alla causa giuridica del negozio principale, rendendone indissolubile l’unione ai fini tributari ex art. 21, comma 2, D.P.R. n. 131/1986. 

Nel caso esaminato, la Corte ha respinto l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione impugnata.
Nel caso di specie l’Agenzia Entrate sosteneva la natura autonoma della clausola penale tenuto conto della sua struttura e funzione, correlata al verificarsi di un evento futuro ed esterno al contratto, ovvero l’inadempimento o inesatto adempimento contrattuale.

Arriva la precompilata anche per la sanatoria prevista dal Concordato

Nell’ambito del concordato preventivo biennale è prevista anche la sanatoria precompilata. È previsto che nel cassetto fiscale delle partite IVA verrà inserita una tabella con i dati di base e il calcolo dell’imposta sostitutiva con cui si potranno sanare i conti con il Fisco relativi agli anni 2018-2022, come previsto dal correttivo introdotto in Parlamento nella conversione del Decreto Legge omnibus.

I dati del ravvedimento “tombale” riservato a chi aderisce al concordato saranno in formato elaborabile (.csv), e potranno quindi essere scaricati e utilizzati anche dal professionista che assiste il contribuente. Il tutto sarà completato da una Guida alla lettura per rendere più fruibile il tutto.

Gli obiettivi dell’amministrazione finanziaria sono due: da un lato quello di rendere evidenti i vantaggi offerti dal Fisco a chi aderisce al concordato, per rendere quindi ancora più diretta la “promozione” della nuova intesa biennale, dall’altro lato, il fatto che i calcoli siano già stati predisposti e siano quindi pronti all’uso vuole superare le richieste sulla proroga della scadenza del 31 ottobre.

Per ricevere le nuove tabelle, almeno in questa prima fase, occorrerà aver presentato almeno per uno degli anni interessati il modello ISA precompilato.

Delega di firma per sottoscrizione avviso di accertamento: non serve indicare il delegato o la durata

La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. V, n. 8814/2019; n. 11013/2019).

Questo, in estrema sintesi, quanto espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 26114 del 7 ottobre 2024.

CPB: chiarimenti su perdite fiscali pregresse e imposta sostitutiva

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato le risposte alle domande più frequenti in tema di Concordato preventivo biennale, sia per i contribuenti ISA, che per quelli che aderiscono al Regime forfetario.

In uno dei quesiti viene chiesto di confermare che, nel caso in cui il contribuente abbia optato per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del decreto CPB, le perdite fiscali pregresse debbano essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la “parte eccedente” assoggettata ad imposta sostitutiva.
Nell’ipotesi indicata, precisa l’Agenzia Entrate, è necessario procedere come segue:

  • in via preliminare, è necessario determinare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB (cd “parte eccedente”). La “parte eccedente”, così determinata, dovrà essere assoggettata all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto CPB. In particolare, come chiarito nella Circolare, la “parte eccedente” è pari alla differenza fra i righi P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d’imposta 2024 e i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d’imposta 2025;
  • sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente” dovranno applicarsi le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli articoli 8 e 84 del TUIR (cd. “reddito rettificato”). Tale importo sarà, quindi, assoggettato a imposta ordinaria.

Ai fini del rispetto della soglia di 2mila euro (artt. 15, comma 2, e 16, comma 4, decreto CPB), le Entrate ritengono che occorra tener conto, complessivamente, sia dell’importo della “parte eccedente” (assoggettato ad imposta sostitutiva), sia dell’importo del “reddito rettificato” (assoggettato ad imposta ordinaria).

Piano Transizione 5.0: pubblicate le FAQ del MIMIT

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le FAQ relative al Piano Transizione 5.0, istituito dal Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (Decreto PNRR quater) con lo scopo di sostenere la transizione del sistema produttivo delle imprese verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

La misura, in particolare, consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025 nell’ambito di progetti di innovazione che permettano di conseguire, complessivamente, una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

La realizzazione dei suddetti investimenti e della relativa riduzione minima dei consumi permette di accedere ad ulteriori agevolazioni previste per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili e per spese di formazione.

Le FAQ pubblicate dal Mimit sono in costante aggiornamento anche in risposta alle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE.

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