Riscossione: entro il 28 febbraio la richiesta di rateizzazione per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 gennaio 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 ed il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato al 20 gennaio 2021 le risposte alle domande più frequenti sulle misure in materia di riscossione introdotte dai citati provvedimenti. 
In una di queste ha chiarito che, per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione, presentando la relativa domanda entro il 28 febbraio 2021

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Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir): la bozza di circolare in consultazione fino al 12 febbraio

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir) che rispettino determinati requisiti di investimento. I redditi da questi generati non sono soggetti a imposizione e, dunque:

  • non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria;
  • non sono soggetti all’imposta di successione.

Per poter usufruire del regime Pir è necessario effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane, europee ed estere (appartenenti allo Spazio economico europeo e radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile, in consultazione, la bozza di circolare che fornisce chiarimenti, per risparmiatori e operatori del settore, sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei Pir ad opera del decreto legge n. 124 del 2019, del decreto Rilancio e dalla Legge di bilancio 2021
In particolare quest'ultima ha introdotto, in relazione ai Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno 5 anni. Tale credito d'imposta è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate, o in compensazione tramite modello F24.

I soggetti interessati, privati investitori ed operatori finanziari, potranno inviare le proprie osservazioni sulla bozza di circolare entro il 16 febbraio 2021, all'indirizzo email dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Qui il Comunicato Stampa dell'Agenzia Entrate.

Imposta dei servizi digitali: in un Provvedimento regole e modalità applicative

L'Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento del 15 gennaio 2021, definisce regole e modalità di applicazione dell'imposta sui servizi digitali, che prevede un'aliquota del 3% sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa. 
Il documento tiene conto delle osservazioni ricevute dagli operatori tramite la consultazione pubblica conclusa a dicembre 2020.

Versamento dell'imposta
Il versamento dell'imposta deve avvenire, tramite modello F24, entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili, Per il primo anno di applicazione dell’imposta, come previsto dal DL 14 gennaio 2021, n. 3, il termine per il versamento è prorogato al 16 marzo 2021. I codici tributo da utilizzare saranno forniti dall'Agenzia Entrate con separata Risoluzione, nella quale saranno fornite anche istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24, potranno effettuare il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento

Adempimenti dichiarativi
La dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. Anche in questo caso, in sede di prima applicazione, la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 potrà essere presentata entro il 30 aprile 2021.
Il modello di dichiarazione dell'imposta, con le relative istruzioni, sarà approvato con separato Provvedimento.

Superbonus 110%: sul sito del Governo una sezione dedicata

Sul sito internet del Governo (Presidenza del Consiglio dei Ministri) è stata pubblicata una sezione interamente dedicata al Superbonus 110%, che si affianca a quella già presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Come noto la misura, introdotta dal Decreto "Rilancio", consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento energetico (Super Ecobonus) o per quelli di adeguamento antisismico (Super Sismabonus) sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. 

Il nuovo sito dedicato al Superbonus è raggiungibile dall'indirizzo http://www.governo.it/superbonus, e contiene tutte le informazioni relative ai requisiti di accesso e alle modalità per ottenere la detrazione. E' presente una sezione FAQ con risposte alle domande frequenti, a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, e un'area apposita dove è possibile inviare i propri quesiti.

Pubblicati i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento

Sul sito internet del Consiglio Nazionale dei Commercialisti sono stati pubblicati i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento, che vanno ad aggiornare il documento del 2014 tenendo conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi ma anche delle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19.

I nuovi principi, in particolare, sono curati da AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale), FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti), ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese) e OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese).

Nella nuova versione sono state apportate importanti innovazioni sul tema di indipendenza e compenso dell’attestatore, di definizione del perimetro delle verifiche, delle successive modifiche del piano e delle attività di monitoraggio dello stesso. 
Affrontato anche il tema della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo, in continuità alle “utilità” esterne in relazione alle quali l’attestatore dovrà esprimersi in modo circostanziato.

La revisione, viene precisato nel documento, è da intendersi riferita alla norma fallimentare attuale, in attesa dell’entrata in vigore, il 1 settembre 2021, del Codice della Crisi e dell’insolvenza d’impresa, che richiederà una più completa rivisitazione per tenere conto dei nuovi riferimenti normativi e delle precisazioni contenute nel nuovo testo.

Legge di Bilancio 2021: le misure in tema di famiglia, previdenza e giovani

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto diverse misure in tema di Famiglia, previdenza e giovani.

In estrema sintesi:

  • viene confermato, per l’anno 2021, l’assegno di natalità, portando la durata del congedo di paternità a 10 giorni;
  • viene prorogato a giugno 2021 il Bonus vacanze;
  • viene ampliata, relativamente agli asili nido, l’offerta di strutture già cominciato con la manovra 2020, che potrà contare sull’incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale con 100 milioni dal 2022 a crescere fino a 300 milioni annui a regime;
  • vengono prorogate anche per il 2021, con 170 milioni, le misure Ape social e Opzione donna;
  • vengono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per il servizio civile per i giovani;
  • vengono stanziati 100 milioni di euro l’anno, a favore del Fondo non autosufficienze.

Precompilazione dei documenti Iva: le novità della Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020) interviene anche in materia di Iva.
In particolare, all’articolo 1, comma 1106, viene chiarito che per la precompilazione dei documenti Iva l’Agenzia delle Entrate utilizzerà, oltre ai dati rilevati da fatture elettroniche, operazioni transfrontaliere e corrispettivi giornalieri, anche gli ulteriori dati presenti in Anagrafe tributaria, come ad esempio i dati delle dichiarazioni dell’anno precedente o delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva dei trimestri precedenti.

Bonus “prima casa”: l’uso parziale del bonus non è riutilizzabile

Con la Risposta n. 44 del 18 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nel caso in cui il credito di imposta "prima casa" sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dall'Irpef o in compensazione delle somme dovute, ma non potrà invece essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. 
In relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, infatti, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo.

Tutela ambientale: istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA

Con la Risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) e dei relativi interessi e sanzioni.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • “TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
  • “TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”;
  • “TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.

Nel documento l’Agenzia Entrate ricorda che:

  • per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA;
  • per gli anni d’imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i sopra indicati codici tributo.

Operazioni oggettivamente inesistenti: al contribuente l’onere di provare la natura fittizia dei componenti di reddito

Quando l’amministrazione finanziaria identifica come fittizia un’operazione di acquisto non è tenuta automaticamente a ridurre i correlati componenti positivi di reddito.

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di provare la natura fittizia dei componenti di reddito, in quanto correlati a spese non effettivamente sostenute, grava sul contribuente. Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 26790, del 25 novembre 2020. Secondo la Corte suprema, lo jus superveniens del 2012 non intacca la ripartizione dell'onere probatorio.

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