L’importanza del “Rating di legalità” per le società e gli enti che lo ottengono: documento dei Commercialisti

Dal 20 ottobre 2020 sono divenute operative le modifiche apportate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al regolamento che disciplina il Rating di Legalità e, con il documento “Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale”, il Consiglio e la Fondazione nazionali dei Commercialisti intendono ripercorrerne l’evoluzione normativa fin dell’anno della sua introduzione, descrivendone caratteristiche,  destinatari e, soprattutto, evidenziando i benefici di cui possono usufruire le società e li enti che lo ottengono.
Nel documento viene, tra l’altro, evidenziata la centralità del ruolo dei professionisti giuridico-economici, vero trait d’union tra impresa e istituzioni, da un lato quali divulgatori della conoscenza di questi strumenti e dei benefici ad essi connessi e, dall’altro, quali soggetti naturalmente preposti a supportare l’imprenditore ai fini della loro migliore valorizzazione.   

CLICCA QUI per accedere al testo.

Le misure economiche adottate in ambito europeo ed internazionale in risposta alla crisi pandemica

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l’informativa periodica “Covid 19: International update n. 1/2021”, con la quale analizzano le misure economiche adottate in ambito europeo ed internazionale per contrastare la pandemia in corso. In particolare, il documento fornisce un approfondimento sugli strumenti europei per sostenere la ripresa e le priorità a lungo termine in diversi settori d’intervento.

CLICCA QUI. 

Profili fiscali e doganali dopo Brexit: il punto nel comunicato stampa del Dipartimento delle Finanze

Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l’accordo tra Regno Unito e Unione europea, definito il 24 dicembre scorso e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo Brexit. 
Dal 1° gennaio 2021, infatti, il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea
Per permettere lo svolgimento ordinato delle attività economiche degli operatori europei con il Regno Unito, la Commissione Europea ha stilato delle linee guida con particolare riguardo alla normativa fiscale e doganale.  

Nel Comunicato Stampa del 15 gennaio il Dipartimento delle Finanze analizza profili fiscali e doganali dopo Brexit.

Pubblicate le versioni definitive 2021 dei modelli 730, Certificazione unica, Iva e 770

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva dei modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni.

LE NOVITA’

Nel nuovo Modello 730, che pensionati e lavoratori dipendenti devono Inivare entro il 30 settembre, tiene conto delle novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2020:
dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus 110%, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

Tra le novità presenti nel Modello Iva/2021, da presentare entro il 30 aprile, l’esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo e alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi.
Inserito anche un nuovo rigo riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel modello sono state infine introdotte alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

Nel Modello CU 2021, da trasmettere entro il 16 marzo, compare il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020, oltre alle detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

Infine, nel Modello 770/2021, da trasmettere entro il 31 ottobre, sono state inserite nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. 
Sono state aggiornate anche le istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici, mentre, nei prospetti riepilogativi, sono stati inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19.

IMU: nessuna esenzione per gli iscritti all’AIRE

Dal 2015 e fino al 2019, per i cittadini iscritti all’Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) l’immobile in Italia si poteva considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si era pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.

Dal 2020 (Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 – Legge27 dicembre 2019, n. 160) non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati come sopra specificato. Quindi per gli iscritti all’AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.

Per i residenti all’estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell’imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune, presso l’Ufficio Tributi.

In generale è buona norma inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell’imposta versata (IMU/TASI/TARI), l’anno di riferimento, indicare se si tratta di “Acconto” o “Saldo”. Possibilmente inserire, se si riesce, anche i Codici Tributo.

A seconda del comune può essere utile o richiesto di inviare anche copia del bonifico via Fax o mail. E’ sempre opportuno contattare l’Ufficio Tributi del Comune per definire la procedura.

Appalti: no alle ritenute fiscali se i beni strumentali per l’esecuzione dei servizi affidati non sono del committente

Con la Consulenza giuridica n.1 del 14 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, relativamente ad un contratto di appalto avente ad oggetto la sostituzione di vecchi manufatti, qualora i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina delle ritenute fiscali negli appalti di cui all'articolo 17-bis del DL n. 241 del 1997.

Rinvio notifica cartelle esattoriali al 31 gennaio

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 gennaio 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

In particolare, il testo prevede il differimento al 31 gennaio 2021 dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Viene inoltre fissato al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020.
La sospensione opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021. 

Differita al 31 gennaio 2021 anche la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Previsto, infine, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Veicolo aziendale per fini personali: legittimo il recupero dei costi

Il contribuente non ha presentato prove idonee a attestare che si è spostato con altri mezzi, né ha dimostrato che per le tratte percorse ha utilizzato l’auto a scopo di lavoro.

I costi di carburante e pedaggio dell’auto aziendale possono essere disconosciuti dall’Agenzia delle entrate e recuperati a tassazione ove l’amministrazione, attraverso elementi presuntivi, dimostri l’utilizzo del veicolo, da parte del dipendente, per sue ragioni personali.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 26551 del 23 novembre 2020, ha respinto il ricorso del contribuente confermando e rendendo definitivo l’atto impositivo.

Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: pronti i codici tributo per il modello F24

Con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi tramite il modello F24, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato e previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021.

I primi 3 codici sono relativi al credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

“6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
“6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
“6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono stati quindi istituiti i seguenti codici tributo:

“6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
“6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
6934″ denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Clicca qui per accedere alla Risoluzione.

Legge di Bilancio 2021: istituito un Fondo per le piccole e medie imprese creative

Sono numerosi gli interventi che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto in materia di lavoro con lo scopo di dare sostegno a lavoratori, famiglie e imprese per contrastare le conseguenze dell’emergenza da COVID- 19.

Tra questi, l’istituzione del Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da utilizzare per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; 

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione; 

c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; 

d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.