Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: pronti i codici tributo per il modello F24

Con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi tramite il modello F24, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato e previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021.

I primi 3 codici sono relativi al credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

“6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
“6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
“6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono stati quindi istituiti i seguenti codici tributo:

“6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
“6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
6934″ denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Clicca qui per accedere alla Risoluzione.

Legge di Bilancio 2021: le misure previste per istruzione e cultura

Elenchiamo di seguito le misure previste dalla Legge di Bilancio 2021, in materia di istruzione e cultura, così come riportate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • Edilizia scolastica e universitaria: investimenti per 3,85 miliardi di stanziamenti di bilancio in 15 anni (circa 2,35 edilizia universitaria e 1,5 per edilizia scolastica).
  • Assunzione 25.000 insegnanti di sostegno: un miliardo in due anni di saldo netto, 1,2 miliardi all’anno a regime. Rifinanziato il contributo alle scuole paritarie che accolgono studenti con disabilità.
  • Ampliamento del personale scolastico con un incremento di 1.000 posti della dotazione organica relativa ai docenti.
  • Personale non docente: trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro di più di 4.400 collaboratori.
  • Misure a sostegno della ricerca: incremento del Foe (Fondo ordinario enti di ricerca) di 65 milioni dal 2021; istituzione del Fondo per la promozione del PNR, con 450 milioni nel periodo 2021-2023.
  • Università: la no-tax area per gli studenti sale fino a 20.000 euro di Isee. Sotto tale soglia riceveranno anche un sostegno per il pagamneto dell'affitto
  • Ampliamento della No-Tax Area per studenti fino a 20.000 euro di Isee: 165 milioni l’anno dal 2021. Arrivano fondi per sostenere il pagamento dell’affitto degli studenti con Isee sotto i 20.000 euro.
  • Accademie musicali: stanziati 85 milioni l’anno dal 2022 per assunzioni e funzionamento delle AFAM.
  • Fondo investimenti per la Ricerca: finanziato con 300 milioni nel 2021 e 750 nel triennio.
  • Fondo Cinema: stanziati 240 milioni l’anno a regime.
  • Fondo Unico Spettacolo: stanziati circa 50 milioni annui a regime.
  • Musei: stanziati 67 milioni nel 2021 e 57 milioni nel 2022.

La Visura Centrale Rischi in abbonamento gratuito

Dal 2 ottobre 2020, le società iscritte nel Registro delle imprese presso le Camere di Commercio possono sottoscrivere sulla piattaforma “Servizi on line” della Banca d’Italia un abbonamento per ricevere al proprio indirizzo PEC, in automatico e con frequenza mensile, i dati della Centrale dei rischi.

L’abbonamento è gratuito, ha durata di un anno, è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni momento. Il servizio può essere sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante munito di SPID o CNS.

La Visura Centrale Rischi Banca d’Italia degli ultimi tre anni contiene i dati principali con cui gli istituti di credito calcolano il Rating di un’impresa secondo le regole determinate dagli accordi di Basilea.

Le Banche, ma anche i nuovi Fintech, in particolare per le PMI, decidono se erogare o meno credito ed a che costo all’impresa in funzione di come vengono gestiti gli affidamenti concessi dal sistema del credito nel suo complesso.

Per questo motivo è molto importante conoscerla, saperne leggere il contenuto e monitorarla periodicamente, almeno trimestralmente.

Vi ricordiamo che AteneoWeb propone ai propri clienti un servizio innovativo dedicato all’analisi della Centrale Rischi Banca d’Italia realizzato in collaborazione con CRexpert (CLICCA QUI per saperne di più).

Stato di Internet – Security 2020 – analisi dell’anno

Recentemente Akamai, azienda multinazionale che fornisce una piattaforma per la distribuzione di contenuti via Internet, ha pubblicato un interessante rapporto pubblico che riepiloga le diverse tipologie di attacchi informatici registrati a livello mondiale nell’anno appena trascorso.

Ricordiamo che il 2020, per le ovvie conseguenze della pandemia di Covid 19, ha visto un utilizzo della rete assolutamente senza precedenti: ciò ha convogliato verso siti e applicazioni internet l’interesse principale di organizzazioni criminali di tutto il mondo.

Le tipologie principali di violazioni riscontrate sono rappresentate da:

  • phishing e credential stuffing cioè tentativi di sottrazione delle credenziali di accesso a siti e web applicaton)
  • attacchi DDoS, mirati a mettere in ginocchio i server che forniscono servizi agli utenti;
  • frodi a danno degli utenti delle piattaforme di ecommerce.

Nel rapporto, scaricabile a questo indirizzo sono anche riportati interessanti statistiche, grafici e informazioni, sui flussi globali di traffico internet.

Fatture elettroniche: versamento bollo IV trimestre 2020

Scade il prossimo 20 gennaio il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre dell’anno 2020.

Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.

L’importo dei bolli dovrà essere versato tramite F24 o addebito diretto da parte dell’Agenzia Entrate.

È l’Agenzia Entrate a conteggiare l’ammontare dell’imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l’importo all’interno dell’area riservata sul sito dell’Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario.

Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell’importo.

Il codice tributo per il pagamento dell’imposta di bollo del quarto trimestre è “2524”.

I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente “2525” e “2526”.

Riscossione: accesso ai servizi online anche con la Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Dal 12 gennaio anche coloro che non sono in possesso delle credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate-Riscossione (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potranno accedere all’area autenticata dei rispettivi siti delle Agenzie tramite la Carta d’Identità Elettronica (CIE), il sistema di autenticazione previsto dal Codice dell’amministrazione digitale e che permetterà ai contribuenti, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria, di utilizzare i servizi online e gestire la propria situazione debitoria senza la necessità di andare allo sportello.

Il servizio “Entra con CIE” permetterà di autenticarsi ai servizi online abilitati dell’Agenzia con tre diverse modalità:

  • Desktop: l’accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE “.
  • Mobile: l’utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” e con lo stesso effettua la lettura della CIE.
  • Desktop con smartphone: l’accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID”.

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è uno strumento di identità digitale riconosciuto anche in Europa e può essere richiesta alla scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento presso il Comune di residenza o di dimora.

Mobilità sostenibile: la Legge di bilancio conferma il contributo per gli anni dal 2021 al 2026

La Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 1° gennaio, ha confermato il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi per gli anni dal 2021 al 2026, andando a rifinanziare il relativo Fondo nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Incrementate anche le risorse del "Programma sperimentale buono mobilità" per finanziare gli acquisti di biciclette o altri mezzi per la mobilità personale elettrici effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020,
Infine, con lo scopo di promuovere nuovi sistemi di mobilita sostenibile, è stato riconosciuto, a favore delle piccole e micro imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano, un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike, anche a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Aggiornamento professionale Revisori legali: crediti formativi entro il 31 dicembre 2022

Con informativa del 12 gennaio 2021 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha prorogato al 31 dicembre 2022, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per il conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021.

Maggiori chiarimenti nel comunicato del MEF de 4 gennaio 2021, allegato al documento, nel quale sono forniti chiarimenti sull’applicazione della norma.

Nell'informativa il CNDCEC ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2021:

  • i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti nei nostri albi attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali;
  • gli eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1ora = 1 CFP.

Sempre necessario il decorso di 60 giorni per la notifica dell’avviso di accertamento

Con l’ordinanza n. 29875 del 30.12.2020 la Cassazione ribadisce l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato prima che sia decorsi 60 giorni dall’accesso in azienda.
La ricorrente censura la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 (c.d. "statuto dei diritti del contribuente") nonché per violazione degli artt. 21 septies ed octies della L. n. 241 del 1990, in relazione tutti all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto valido l'avviso di accertamento, ancorché notificato alla contribuente prima del termine di giorni 60 dall'esecuzione dell'accesso presso la stessa da parte di personale dell'Amministrazione Finanziaria.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato in quanto anche recentemente ha statuito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019; Sez. 5, Sentenza n. 22644 del 11/09/2019) che proprio in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la
prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con
il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio.
 
Per il testo integrale clicca qui.

La rivalutazione dell’avviamento e delle altre attività immateriali

L’art. 1 c. 83 della Legge di Bilancio 2021 ha aggiunge all’art. 110 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020 (decreto Agosto) il c. 8-bis, ai sensi del quale: “Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.

Anche avviamento e altre attività immateriali rientrano quindi tra i beni d’impresa che potranno essere rivalutati se risultanti già iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019, e ad esclusione dei beni merce.

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