Nessuna detrazione sul compenso straordinario pagato all’amministratore di condominio che si occupa delle pratiche del Superbonus

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi: le spese per l’attività svolta dall’amministratore di condominio per l’espletamento delle pratiche relative al Superbonus del 110% non possono essere portate in detrazione. Tale attività, infatti, rientra tra gli obblighi ordinari e la remunerazione dell’amministratore va dunque imputata alle spese generali di condominio.

L’Agenzia precisa che, come previsto per le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, anche per il Superbonus del 110% la detrazione per “altri eventuali costi” spetta unicamente nel caso in cui gli stessi siano strettamente collegati alla realizzazione dei lavori agevolati.
Dunque, il compenso straordinario pagato all’amministratore, non essendo strettamente correlato agli interventi che danno diritto alla detrazione, come avviene ad esempio per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, o per altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, non rientra tra le spese che danno diritto al Superbonus.

La lotteria degli scontrini slitta al 1 febbraio 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31-12-2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cosiddetto Decreto "Milleproroghe") recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea".

Il comma 9 dell'Art. 3, in particolare, prevede il differimento al 1° febbraio 2021 della data di inizio della lotteria degli scontrini, ricordiamo già rinviata al 1° gennaio 2021 a causa dell'emergenza sanitaria in corso, per permettere agli esercenti di adeguare il software dei propri registratori telematici.

In vigore le nuove misure anti-Covid

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento prevede, in particolare, nuove regole sugli spostamenti per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 e rivede  i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

In sintesi:

Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 vige il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Nei giorni del 9 e 10 gennaio vengono applicate, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Fino al 15 gennaio 2021 è confermata, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria Regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

In merito all’attività didattica, il decreto dispone la ripresa dell’attività in presenza, per il 50% degli studenti, a partire dall’11 gennaio 2020.

Si’ al Superbonus per la villetta a schiera inserita in un residence se c’è accesso autonomo

Con la Risposta n. 9 del 5 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi degli Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio") possono fruire del Superbonus i lavori da effettuare sua una villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed alla quale si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni. L'Agenzia, infatti, nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia "funzionalmente indipendente" e disponga di un accesso autonomo dall'esterno comune ad altri immobili, ritiene soddisfatto il requisito dell'"indipendenza funzionale"  dell'immobile.

Attenzione alle truffe sul Bonus vacanze: l’Agenzia Entrate spiega come evitarle

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato che sono recentemente comparsi su alcuni social network, tra cui Instagram, degli account che offrono la possibilità di convertire in denaro il bonus vacanze che i cittadini hanno attivato attraverso la App IO, ma che non hanno ancora utilizzato per un soggiorno turistico. Altri, invece, sono account o banner che pubblicizzano offerte turistiche particolarmente convenienti e che, una volta ottenuti il codice fiscale del cittadino e il codice univoco (o il QRcode) del Bonus vacanze, vengono chiusi e non sono più visibili sul web.

Trattasi di vere e proprie truffe a danno dei cittadini, che vanno a “bruciare” la posibilità di usufruire del bonus.

Ci sono però alcuni accorgimenti da seguire per evitare di essere truffati: oltre alla massima cautela nell’utilizzo dell’agevolazione le Entrate ricordano che, il bonus e gli altri dati, devono essere comunicati al fornitore del servizio turistico solo al momento dell’effettivo pagamento dell’importo dovuto per la vacanza. Infatti, il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice univoco (o esibire il QR-code), insieme con il proprio codice fiscale, che sarà riportato sulla fattura o documento commerciale emesso a fronte del pagamento. 
A questo punto, il fornitore verifica la validità del bonus inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l’importo del corrispettivo dovuto nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, in caso di esito positivo del riscontro, può confermare a sistema l’applicazione dello sconto. Da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata.

Online le bozze dei modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le bozze dei modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni, che sono stati aggiornati con le novità di quest’anno.

Nel nuovo 730, ad esempio, è stato inserito il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, il Superbonus al 110% e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. 
Il modello Iva, invece, contiene alcune modifiche in tema di beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento, mentre nel modello 770 sono state inserite nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro.

Clicca qui per accedere ai modelli in bozza.

Legittimo il sequestro preventivo se la prova è acquisita presso terzi

La confisca del profitto del reato è valida nel caso in cui l’organo accertatore riesce a determinare il volume d’affari del presunto evasore anche con dati e informazioni di altre persone.

Anche nell’ipotesi di occultamento o distruzione delle scritture e dei documenti contabili è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca quando i verificatori sono stati in grado di ricostruire il reddito e l’imposta evasa, anche sulla base di documentazione acquisita presso terzi. In tal caso il profitto del reato confiscabile corrisponde all’indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta altrimenti ignoto, di cui la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta. Questo il principio enunciato dalla terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 30934 del 6 novembre 2020.

Sanzioni al codice della strada: aggiornati gli importi per il 2021

Sulla G.U. 323 del 31.12.2020 è pubblicato il D.M. Giustizia in parti data, recante l’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, considerato che ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 tale aggiornamento è da effettuarsi con cadenza biennale  (precedente aggiornamento D.M. Giustizia del 27.12.2018).

Considerato che l’indice ISTAT registrato nel biennio dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2020 è negativo, pari allo -0,2% il DM. 31.12.2020 non reca alcuna significativa variazione delle sanzioni in questione, salvo per talune sanzioni per le quali si registra una riduzione di 1 euro negli importi massimi.

Ad esempio per il divieto di sosta o fermata, punito ai sensi dell’articolo  158 comma 6 del Codice della Strada, la sanzione minima era pari ad euro 42 e viene confermata in tale importo così come la sanzione massima di 173 euro.

Ripresa del contenzioso tributario nel terzo trimestre 2020: i dati del Dipartimento delle Finanze

Con Comunicato Stampa del 18 dicembre 2020 il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha pubblicato i dati relativi al contenzioso tributario per il III trimestre del 2020.
Il trimestre luglio-settembre 2020, in particolare, registra una ripresa del contenzioso tributario dopo il periodo di contrazione causato dalle misure emergenziali Covid-19.
I nuovi ricorsi crescono infatti del 17,4% su base annua.
Diminuiscono invece su base annuale del 28,8% le definizioni, mentre il raffronto con il secondo trimestre 2020 registra un aumento dei provvedimenti depositati pari al 24,6% correlato alla ripresa dello svolgimento delle udienze.

Clicca qui per una sintesi dei dati e qui per i dati completi e appendici statistiche.

“Decreto Natale”: pubblicate le FAQ del Governo

A seguito dell’approvazione del cosiddetto “Decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172) il Governo ha pubblicato le FAQ specifiche per il periodo 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021.

Per chi ancora avesse dei dubbi riguardo le misure adottate, dunque, ecco le risposte ai quesiti in tema di spostamenti, visite ai parenti, ricongiungimento e quant’altro da osservare durante il periodo natalizio, così come riportate sul sito del Governo.
 

Dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un’altra Regione?
Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.
 

E sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute?
Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.
 

Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?
La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.
Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:

  • nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

Residenza
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
Domicilio
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
Abitazione
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? C’è un regime speciale nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio?
Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.
 

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere insieme le feste?
Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.
 

Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?
Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.
Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le nuove disposizioni previste dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni.
In particolare:

  • nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse” (si veda l’apposita sezione FAQ);
  • negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone arancioni” (si veda l’apposita sezione FAQ).
     

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?
No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio.
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.
 

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?
No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.
 

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?
Fino al 23 dicembre, tale spostamento è consentito esclusivamente restando all’interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
 

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.
 

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
 

In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso.
Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:

  • all’interno dello stesso Comune;
  • dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
     

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?
La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 

In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività, si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
Sì, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
 

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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