OIC 21 Partecipazioni: i chiarimenti definitivi

Pubblichiamo di seguito la risposta definitiva che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito a fronte della richiesta di chiarimenti in merito alla classificazione nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante di partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute. Si tratta di un ulteriore chiarimento rispetto alla risposta pubblicata a novembre e messa in consultazione.

Al riguardo l’OIC osserva che” il criterio di classificazione dell’OIC 21 (par. 10) prevede che la classificazione nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
Tenuto conto di quanto sopra, ciò che rileva ai fini della classificazione in bilancio delle partecipazioni (di controllo e non), è la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. Dunque la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell’attivo circolante. Detta partecipazione sarà classificata nell’attivo immobilizzato se l’impresa prevede di venderla dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo.
Al riguardo per prolungato periodo di tempo deve considerarsi un arco temporale non inferiore a 12 mesi.
Alla luce di quanto sopra non si ravvede la necessità di un intervento dell’OIC di carattere interpretativo o emendativo”.

Sì al Superbonus per interventi su edifici “vincolati” purché ci sia miglioramento energetico

E’ possibile usufruire del Superbonus in relazione alle spese per interventi “trainati” di efficientamento energetico realizzati su unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio?

Nella Risposta n. 595 l’Agenzia Entrate chiarisce che se un edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente: i chiarimenti nella Circolare delle Entrate

Con la Circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito a quanto previsto dal DL 5 febbraio 2020, n. 3 recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.
Il Decreto, in particolare, prevede, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto “bonus Irpef” e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

La prima misura (‘trattamento integrativo’) riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021 e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura (“ulteriore detrazione fiscale”) riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 20208 un’ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.
L’importo della detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Il decreto prevede che entrambe le misure fiscali sopra citate siano riconosciute dai sostituti d’imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.

Clicca qui per leggere la Circolare.

Da gennaio interessi legali allo 0,01%

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fissa la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del Codice Civile, allo 0,01% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, , tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato.

Il credito d’imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza: approfondimento FNC-CNDCEC

La Fondazione ed il Consiglio Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca "Il credito d’imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza", che esamina la disciplina prevista dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio").

Dopo un'analisi della normativa prevista per il riconoscimento del credito d'imposta, il documento fornisce un approfondimento in merito alla specifica disciplina derogatoria fissata dal comma 5 dell'articolo 28 a favore dei contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali dovute a precedenti calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica.

Il documento è  aggiornato con le novità introdotte dall'articolo 77 del Decreto "Agosto", come ulteriormente integrate dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, e con le ultime novità recate dai Decreti "Ristori" e "Ristori-bis".

Cessione credito di imposta per i canoni di locazione: pronto il nuovo modello

Con il Provvedimento del 14 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni, per comunicare la cessione del credito di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19  per adeguarlo alla normativa intervenuta.

Il Provvedimento, in particolare, va ad integrare le modalità di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta stabilite con il provvedimento del 1° luglio 2020.
La comunicazione, chiarisce l'Agenzia Entrate, può essere inviata anche da parte degli intermediari tramite i servizi online dell'Agenzia.

Versamento accise: in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MEF

E' approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 dicembre 2020 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze fissa le modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2020

In particolare, il Decreto prevede che i pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2020, siano effettuati entro: 

a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti; 
b) il 28 dicembre, se eseguiti direttamente presso la Tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima Tesoreria dello Stato.

Nessun obbligo per l’Agenzia Entrate di motivare il mancato recepimento delle osservazioni del contribuente

La CTR Piemonte aveva ritenuto illegittimo l'atto impugnato per avere l'Ufficio solo sbrigativamente e senza specifica motivazione in ordine al loro rigetto ritenuto infondate le osservazioni del contribuente formulate in seguito alla redazione e notifica del PVC;
La Corte di Cassazione ritiene invece, con l’ordinanza n. 28405 del 14.12.2020, coerentemente con la propria costante giurisprudenza in tema, che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8378 del 31/03/2017) sia in tema di imposte sui redditi sia in tema di IVA è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000.
Ciò perchè da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.
Nella prima parte dell'art. 12, comma 7, citato, vi è solo l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di "valutare" le osservazioni del contribuente ma non si aggiunge l'ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo, a pena di nullità.
Solo in alcune specifiche fattispecie il legislatore ha previsto che l'avviso di accertamento debba essere espressamente motivato tenendo conto delle ragioni esposte dal contribuente: si ricordi il previgente art. 37-bis comma 5° d.P.R. 600 del 1973, -analogamente l'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, che ha sostituito l'art. 37-bis citato, dispone, al comma 8, che "l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6".
Ancora può ricordarsi come l'art. 7 della legge 413 del 1991, poi, preveda che "gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi"; e come per le società che si presumono non operative l'art. 30 della legge 724 del 1994, nel testo anteriore al 2006, prevedeva che "tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta".
Secondo l’ordinanza in commento, al di fuori di tali ipotesi non vi è alcun obbligo per l’Agenzia delle Entrate di motivare il rigetto alle osservazioni del contribuente.
 
Per il testo integrale clicca qui.

Obbligo di vigilanza sull’operato del commercialista

Con l’ordinanza n. 28290 dell’11.12.2020 la Corte di Cassazione conferma, come già in precedenza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) che in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.
È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova delia sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020).
In relazione alla responsabilità imputata dal contribuente al commercialista, la Corte ha statuito che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016) il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Nel caso in questione il contribuente aveva addirittura incaricato un soggetto non abilitato alla professione e non aveva adeguatamente vigilato sull'operato dello stesso, neppure chiedendo periodicamente informazioni relative agli adempimenti contabili e tributari delegatigli.
In questo caso il contribuente non può andare esente da responsabilità né sottrarsi alle conseguenze delle violazioni di disposizioni tributarie.
Massima attenzione quindi alla scelta dei professionisti a cui affidarsi.
 
Per il testo integrale clicca qui.

Obbligo di vigilanza sull’operato del commercialista

Con l’ordinanza n. 28290 dell’11.12.2020 la Corte di Cassazione conferma, come già in precedenza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) che in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.
È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova delia sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020).
In relazione alla responsabilità imputata dal contribuente al commercialista, la Corte ha statuito che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016) il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Nel caso in questione il contribuente aveva addirittura incaricato un soggetto non abilitato alla professione e non aveva adeguatamente vigilato sull’operato dello stesso, neppure chiedendo periodicamente informazioni relative agli adempimenti contabili e tributari delegatigli.
In questo caso il contribuente non può andare esente da responsabilità né sottrarsi alle conseguenze delle violazioni di disposizioni tributarie.
Massima attenzione quindi alla scelta dei professionisti a cui affidarsi.
 
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