Versamento e cancellazione prima e seconda rata IMU: i chiarimenti del Ministero delle Finanze

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono state pubblicate le risposte ai quesiti pervenuti all’amministrazione finanziaria in merito all’abolizione del versamento della prima e della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 in applicazione dei recenti provvedimenti normativi ed, in particolare, dei c.d Decreti  “Ristori”.
Uno dei chiarimenti riguarda l’art. 78 del DL 104/2020(decreto “Agosto”), ai sensi de quale sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale. Viene chiesto se, a tali fini, siano esenti anche i soggetti che svolgono tali attività senza organizzazione d’impresa.

Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che, per godere dell’esenzione della prima e della seconda rata dell’IMU, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale.
Il beneficio, infatti, non può essere applicato senza organizzazione d’impresa.

Nella nota metodologica del Decreto 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020, è infatti specificato che “Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all’anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO”.

Al via il servizio di consultazione dei valori immobiliari dichiarati

L'Agenzia Entrate informa che è attivo il servizio di consultazione dei valori immobiliari dichiarati, che permette la consultazione gratuita dei corrispettivi dichiarati nelle transazioni immobiliari, così come desunti dai modelli per l’Adempimento unico di trascrizione, voltura e registrazione degli atti di compravendita, relativi a unità immobiliari censite nel Catasto fabbricati trasferite per l’intero e per il diritto di proprietà, eventualmente insieme a particelle terreni.
I valori consultabili si riferiscono ad atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2019.

In particolare, con il servizio è possibile visualizzare su mappa gli immobili compravenduti e consultare le principali informazioni (categoria e consistenza catastale) delle singole unità immobiliari compravendute, nel rispetto della tutela della privacy dei soggetti coinvolti.

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi ai servizi telematici Fisconline/Entratel dell'Agenzia, tramite l'Area riservata, attraverso

  • le proprie credenziali SPID
  • le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate
  • una smart card che risponda ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Qui maggiori informazioni per l'utilizzo dei dati e qui una guida al servizio.

Superbonus per interventi di riqualificazione energetica su immobile residenziale ad uso “promiscuo”

E' possibile accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un immobile utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l'esercizio svolto in maniera professionale dell'attività di Bed and Breakfast?

Con la Risposta n. 570 del 9 dicembre l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa in materia, è possibile accedere al Superbonus 110% in relazione ai suddetti interventi da realizzare sull'immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.

Rate Rottamazione-ter e Saldo e stralcio al 1 marzo 2021: le novità del “Ristori-quater”

Il Decreto "Ristori-quater" (DL 30 novembre 2020, n. 157) è intervenuto con alcune importanti novità in materia di riscossione per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare, il Decreto ha previsto il differimento al 1° marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della Definizione agevolata
("Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), fissato precedentemente al 10 dicembre 2020 dall'art. 154, lettera c) del "Decreto Rilancio".

Per i contribuenti in regola con i pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l'anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.
Il pagamento entro questo nuovo termine, precisano le Entrate, non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Qui maggiori informazioni.

L'Agenzia Entrate Riscossione ha inoltre predisposto delle FAQ che rispondono alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

“Cashback”: partita la fase sperimentale

Ha preso il via ieri, 8 dicembre 2020, la fase sperimentale del programma Cashback, le cui condizioni e regole di accesso sono contenute nel Decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28-11-2020.

Previa iscrizione al programma ed effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l'intero periodo di 150 euro.

Sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, di generi alimentari, vestiti o elettrodomestici) e non è previsto un importo minimo di spesa.

Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici, come il Pos, che consenta la partecipazione al programma. Sono, invece, esclusi gli acquisti online.

Il programma entrerà a regime il 1 gennaio 2021.

Lotteria degli scontrini: l’adeguamento del RT per i gli esercenti

Dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potranno partecipare alla cosiddetta lotteria degli scontrini.

Il contribuente consumatore finale iscrivendosi sul sito https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria, e inserendo il proprio codice fiscale, verrà fornito di un codice personale (da stampare o scaricare sul telefono). Questo codice potrà essere esibito ai commercianti a partire dal 1° gennaio 2021 che, se dotati di appositi lettori, comunicheranno il vostro codice dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I commercianti quindi dovranno far adeguare, se non vi hanno già provveduto, i propri registratori di cassa telematici: il RT dovrà essere adeguato con il nuovo tracciato fornito dall’Agenzia Entrate e dovrà essere dotato di lettore ottico per riconoscere il codice del consumatore.

Per adeguare (o acquistare) il proprio registratore telematico occorre contattare un tecnico specializzato.

Si ricorda che fino al termine dell’esercizio 2020  per chi non l’avesse già chiesto, ci sono due bonus registratore telematico del valore del 50% della spesa sostenuta:

  • fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto;
  • fino a un massimo di 50 euro in caso di adattamento.

Legittimità della notifica a mezzo posta degli atti della riscossione

Con l’ordinanza n. 27697 del 03.12.2020 la Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., 22 novembre 2012, n. 258), ha ribadito che la notifica della cartella esattoriale (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 3, ratione temporis vigente) deve essere eseguita, nei casi di irreperibilità cd. relativa (e così come previsto per gli avvisi di accertamento), ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. (qual richiamato dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60, alinea; v., ex plurimis, Cass., 31 ottobre 2018, n. 27825; Cass., 19 aprile 2018, n. 9782; Cass., 26 novembre 2014, n. 25079).
L'omissione di alcuno degli adempimenti prescritti dallo stesso art. 140 cod. proc. civ. rende la notifica nulla e non inesistente (v. Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916 quanto alla ristretta delimitazione della nozione di inesistenza della notifica) e tale nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 cod. proc. civ.), se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego (v. Cass., 4 dicembre 2019, n. 31724; Cass., 9 gennaio 2019, n. 265; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27479; Cass., 30 settembre 2016, n. 19522).
Viene poi confermato che l'amministrazione finanziaria può provvedere alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v. la I. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 3, conv. in I. 13 maggio 1988, n. 154; la I. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1), come anche l'agente della riscossione può eseguire a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 1).
La notifica va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale e non presuppone né l'intervento dell'ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) né la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell'art.148 cod. proc. civ. (v., Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327).
Risicati spazi di difesa rimangono quindi a favore del contribuente su questo tema.
 
Per il testo integrale clicca qui.

Revisori legali: entro il 30 dicembre la comunicazione del domicilio digitale

Con Circolare n. 23 del 3 dicembre 2020, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce istruzioni in merito all'obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all'inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti” ed  invita quindi i revisori che non avessero ancora provveduto, ad inserire nell’apposita area riservata del sito della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it) un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero ad aggiornare, con le stesse modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti, entro la data del 30 dicembre 2020.

Fondazioni bancarie: stabilita la percentuale del credito d’imposta per il 2020

Con il Provvedimento del 3 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2020 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al Fondo Unico Nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2020.
Tale percentuale è pari al 19,8704%.

Il citato fondo è stato istituito dall’articolo 62, comma 1, del DL del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV (centri di servizio per il volontariato). Il FUN è alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) ed amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).

In Gazzetta Ufficiale il “DPCM Natale”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, ed è quindi in vigore, il DPCM Natale.

Alcune misure:

  • vietati gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, salvo i casi di lavoro, necessità e salute e per fare ritorno a residenza, domicilio o abitazione;
  • vietati gli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, S. Stefano, salvo i casi di lavoro, necessità e salute e per fare ritorno a residenza, domicilio o abitazione; 
  • confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5, ma con orario prolungato fino alle 7 di mattina a Capodanno;
  • consentita l'apertura dei negozi fino alle ore 21:00 dal 4 dicembre al 6 gennaio. Chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi;
  • gli impianti sciistici rimarranno chiusi dal 4 dicembre al 6 gennaio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese le crociere;
  • dal 7 gennaio riprenderà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado. Garantito il rientro in presenta del 75% degli studenti;
  • obbligo di quarantena per chi entra in Italia dall’estero dal 21 dicembre.

Le misure saranno in vigore fino al 15 gennaio 2021.

Qui il testo del DPCM.

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