Indennità 100 euro: quali adempimenti per lavoratore e datore di lavoro

Nella Circolare n. 19/E del 10 ottobre, relativa all’indennità di 100 euro prevista per quest’anno dal Decreto Omnibus e destinata ai lavoratori dipendenti (c.d. Bonus “Natale”), l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito agli adempimenti che spettano sia al datore di lavoro che al lavoratore.

Il primo, come sostituto d’imposta, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore dipendente, il quale è tenuto ad attestare per iscritto di avervi diritto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, deve presentare all’ultimo datore di lavoro, quindi a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità sarà erogata dal datore di lavoro individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Le somme erogate sono recuperate dal datore di lavoro sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, utilizzando il modello F24, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. 

Successivamente all’erogazione, il datore di lavoro verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Rimborso IVA del terzo trimestre 2024: modello TR da trasmettere entro il 31 ottobre

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre per il III trimestre dell’anno.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Si ricorda che l’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Banca dati della giurisprudenza tributaria di merito: i primi dati sugli accessi

E’ stato pubblicato il primo monitoraggio sugli accessi alla Banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, il servizio per la consultazione delle sentenze native digitali, pseudoanonimizzate emesse dal 2021, per finalità di studio e ricerca, attivato in via sperimentale lo scorso luglio.
La banca dati è aggiornata con 429.998 sentenze native digitali, depositate fino al 30 giugno 2024.

Nei primi tre mesi di avvio del servizio, si legge sul sito del Dipartimento delle Finanze, la banca dati ha avuto circa  37.000 accessi, di cui oltre 16.000 si riferiscono a più consultazioni effettuate dallo stesso utente. Oltre 64.000 sentenze sono state visualizzate e successivamente scaricate. Il 14% degli accessi ha registrato una durata superiore a 15 minuti, mentre la permanenza media è stata pari a 8 minuti.

Adempimento collaborativo: istituito tavolo tecnico Entrate-OIC

Con Provvedimento del 10 ottobre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha informato dell’istituzione di un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dalla stessa Agenzia e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che avrà il compito di redigere le istruzioni sulla mappatura e sulla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida sul sistema di rilevazione del rischio fiscale, di cui devono essere dotati tutti i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo.

Come noto, il Decreto n. 128/2015 ha introdotto un regime di adempimento collaborativo finalizzato a promuovere forme di comunicazione e di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, che permette a quest’ultimi di avviare dei confronti preventivi con l’Agenzia delle Entrate e valutare possibili situazioni di rischio, prima di presentare le dichiarazioni fiscali.
Alla data di presentazione della domanda i contribuenti che intendono aderire al regime, devono essere in possesso di un efficace sistema integrato sulla gestione e controllo dei rischi fiscali inclusi quelli derivanti dall’applicazione dei principi contabili.
Il Dlgs n. 221/2023, in attuazione della legge delega n. 111/2023, ha ampliato la platea dei contribuenti e incrementato il regime premiale, prevedendo inoltre l’obbligo di certificazione del sistema di controllo da parte di professionisti qualificati, che attesti che l’impresa disponga effettivamente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF).
Il passaggio ad un modello “Certificato” ha previsto la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di apposite linee guida, contenenti indicazioni per un efficace aggiornamento del TFC e per la sua certificazione, di cui il tavolo tecnico istituito provvederà al costante aggiornamento.

Bonus Natale 2024 per lavoratori dipendenti: chiarimenti nella Circolare delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le indicazioni per ottenere il cosiddetto “Bonus Natale”, previsto per quest’anno dal Dl n. 113/2024 (Decreto Omnibus) e destinato ai lavoratori dipendenti.
Si tratta di un’indennità una tantum, di importo pari a 100 euro, rivolta ai lavoratori dipendenti in possesso, congiuntamente, di determinati requisisti reddituali e familiari.

Nella Circolare n. 19/E del 10 ottobre l’Agenzia delle Entrate illustra i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, le modalità per richiedere il bonus al datore di lavoro, oltre a fornire istruzioni per i sostituti d’imposta che erogano il bonus.

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

Chi è escluso dal concordato preventivo biennale? L’Agenzia Entrate risponde

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato le risposte alle domande più frequenti in tema di Concordato preventivo biennale, sia per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che per quelli che aderiscono al Regime forfetario.
Relativamente alle condizioni di accesso e alle cause di esclusione al CPB l’Agenzia chiarisce a quali ipotesi si applica la previsione dell’articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB, che stabilisce che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che abbiano conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dalle richiamate attività.

L’Agenzia precisa che, nella suddetta esclusione, rientrano:

  • le imprese che esercitano la pesca costiera, e quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Il reddito d’impresa di tali imprese, infatti, concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito in misura pari al 36%. Pertanto, atteso che detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%, tali imprese non possono aderire al CPB;
  • i docenti e i ricercatori che, a seguito del rientro in Italia, beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo (articolo 44 del Dl n. 78/2010).

Decreto Omnibus: rivista la norma relativa al regime Iva per la chirurgia estetica

Il Decreto Omnibus, come convertito in legge, è entrato in vigore il 9 ottobre 2024.
Durante l’iter di conversione il provvedimento si è arricchito di 22 nuovi articoli, tra cui l’articolo 7-sexies, che ha riformulato la norma relativa al regime Iva per le prestazioni di chirurgia estetica, prevedendo che il regime di esenzione dall’Iva, riconosciuto per alcune tipologie di prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, sia esteso anche alle stesse prestazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del suddetto regime fiscale (17 dicembre 2023), senza che ciò dia luogo a rimborsi dell’imposta già versata. 

Resta fermo che queste prestazioni sanitarie di chirurgia estetica debbano essere “rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica”, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati: sentenza Cassazione

E’ legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati; resta salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova contraria, anche solo attraverso la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (che consente di superare la presunzione fondata sulla massima di comune esperienza, per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi), senza necessità di dimostrare sempre, eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest’ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26473 del 10 ottobre 2024, con riferimento ad un accertamento delle imposte sui redditi nei confronti di una società di capitale a ristretta base partecipativa.

Concordato preventivo biennale: chiarimenti sul versamento della maggiorazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti in tema di Concordato preventivo biennale, sia per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che per quelli che aderiscono al Regime forfetario.

Tra i chiarimenti forniti l’Agenzia precisa che, nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per l’imposta relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta concordataria, è comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione prevista dall’articolo 20, comma 2, del Decreto CPB (Dl n. 13/2024).

Più in dettaglio le Entrate ricordano che il citato comma 2, prevede che “per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
b) se l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17”.

Dunque, considerato il tenore letterale della richiamata previsione, in base alla quale la maggiorazione è dovuta sulla “differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16”, si conferma che nel caso prospettato il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione come sopra determinata.

CPB: i chiarimenti delle Entrate sui versamenti dei collaboratori dell’impresa familiare

In uno dei quesiti in tema di Concordato preventivo biennale a cui l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito risposta, viene chiesto se i chiarimenti forniti con Circolare n. 18 del 17 settembre 2024, secondo cui il versamento della maggiorazione o dell’imposta sostitutiva derivanti dal concordato deve essere effettuato pro quota dai singoli soci o associati, siano estendibili anche ai collaboratori dell’impresa familiare.

Al riguardo l’Agenzia ricorda che, con riferimento alla impresa familiare, la relazione illustrativa al decreto CPB, richiamata anche dalla stessa Circolare, ha chiarito che “l’importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 230-bis del codice civile e 5 del TUIR”.
Conseguentemente, anche i versamenti in argomento devono essere effettuati dai collaboratori dell’impresa familiare pro quota.

A questo indirizzo tutte le FAQ che l’Agenzia Entrate ha pubblicato in tema di Concordato preventivo biennale.

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