Con il “Ristori quater” rinnovati i bonus da 800 e 1.000 euro

Il Decreto “Ristori quater” (DL 30 novembre 2020, n. 157), all’Art. 9 prevede l’erogazione di una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per categorie di lavoratori che avevano percepito la stessa indennità con il Decreto Agosto e con il primo Decreto Ristori.

Si tratta, in particolare, di lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

All’art. 11 il Decreto prevede inoltre la riconferma, per il mese di dicembre 2020, dell‘indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori sportivi titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

Atti pubblici, scritture private e donazioni: pronti i codici per l’F24

Con Provvedimento del 27 novembre scorso il Direttore dall'Agenzia Entrate ha esteso l'utilizzo del modello F24 al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e al versamento dell’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.

Ed ecco pronti i codici tributo, appositamente istituiti con la Risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 ed operativi a partire dal 7 dicembre 2020, utili per il versamento tramite modello F24 delle suddette somme.

Alcuni sono nuovi:

1560, “ATTI PUBBLICI – Imposta di registro”
1561,  “ATTI PUBBLICI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”
1562,  “ATTI PUBBLICI – Imposta di bollo”
1563, “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento”
1564, “ATTI PUBBLICI – Interessi”
1565, “ATTI PUBBLICI – Imposta ipotecaria”
1566, “ATTI PUBBLICI – Imposta catastale”
1567, “ATTI PUBBLICI – Tassa ipotecaria”
1568, “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”
1569, “Imposta sulle donazioni”
1570, “Sanzione imposta sulle donazioni – Ravvedimento”.

Altri, invece, sono stati ridenominati:

A196, “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”
A197, “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Sanzione Imposta di registro – Imposta sulle donazioni – somme liquidate dall’ufficio”
A146, “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”
A148, “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”
A152, “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”
A140, “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”
A141, “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”
A142, “ATTI PUBBLICI – SUCCESSIONI – Tassa ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”
A149, “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ufficio”
A151, “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – somme liquidate dall’ufficio”
A198, “Imposta sulle donazioni – somme liquidate dall’ufficio”.

Nella Risoluzione viene infine precisato che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

Per l’accertamento delle imposte sui redditi vale l’ultimo domicilio fiscale noto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 d.p.r. 600/1973, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e non abbia in alcun modo comunicato formalmente all’Amministrazione l’attuale domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell’affidamento, l’ufficio dell’Amministrazione in relazione all’ultimo domicilio fiscale noto, in relazione all’anagrafe tributaria del Comune, non rilevando a tale fine né la dimora, né l’assegnazione della casa coniugale, né le richieste del Comune volte a sollecitare indagini patrimoniali e bancarie.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Civile, con l’Ordinanza n. 23362 del 23 ottobre 2020.

SPID: uno studio del Notariato ne analizza caratteristiche, funzionamento e prospettive

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio dedicato a SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che il Legislatore ha previsto per consentire ad imprese e cittadini di interagire con la Pubblica Amministrazione e con i privati ed ottenere dagli stessi dei servizi attraverso l’utilizzo di sistemi informatici quali PC o dispositivi mobili.

Lo Studio, in particolare, analizza le caratteristiche, il funzionamento e le prospettive del Sistema Pubblico di Identità Digitale, partendo dalla sua nascita fino agli ultimi provvedimenti (compreso il ”D.L. Semplificazioni”), passando per un percorso di attuazione e diffusione "decisamente tortuoso e difficoltoso".
SPID viene analizzato sia sotto il profilo della normativa nazionale che di quella comunitaria, con particolare attenzione al Regolamento eIDAS ed alle varie Direttive e regolamenti attuativi in tema di identità digitale e procedure comuni di identificazione elettronica e di accesso ai servizi.

I nuovi limiti per la qualifica di “cattivo pagatore”: incubo default per molte PMI

Dal prossimo 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova classificazione europea dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito (regolamento Ue n. 171 del 19/10/2017).

La nuova classificazione si caratterizza per le soglie molto più basse che in passato: per le PMI sarà sufficiente avere un arretrato di oltre 90 giorni nei confronti di una banca, superiore a 100 euro e all’1% dell’esposizione totale verso la banca stessa, per vedersi inserire nella lista dei “cattivi pagatori”.

L’impresa si considera in default quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l’escussione delle garanzie
2) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’esposizione rilevante

Dal 1° gennaio 2021 la soglia di rilevanza sarà superata quando saranno soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

  • Esposizioni verso imprese:
    • Componente assoluta = 500 euro
    • Componente relativa = 1% dell’esposizione complessiva
  • Esposizioni verso PMI con esposizioni inferiori a 1 milione di euro:
    • Componente assoluta = 100 euro
    • Componente relativa = 1% dell’esposizione complessiva

Non saranno ammesse compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca e il default su una singola esposizione comporterà l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l’impresa possa essere classificata come PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 milione di euro, l’estensione può non essere automatica.

Le Associazioni di categoria hanno già unanimemente manifestato tutta la loro preoccupazione, invitando il legislatore a valutare un rinvio che tenga conto dell’attuale stato emergenziale.

Anche il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, nel corso di un forum dell’ANSA ha dichiarato sul tema che “Ci sono delle regole europee che bisogna correggere” sulle banche “per evitare che arrivi una nuova restrizione del credito per applicazione di regole pensate prima della pandemia, quando invece c’è tutto un incoraggiamento da parte della Bce, della Banca d’Italia e delle istituzioni della Repubblica per sostenere le imprese e le famiglie con prestiti anche garantiti“.

La sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre è stato pubblicato il Decreto "Ristori quater" (DL 30 novembre 2020 n. 157), con ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Art. 2, in particolare, prevede la sospensione

  • dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva dovute nel mese di dicembre, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, trattenute, in qualità di sostituti d’imposta, ai lavoratori dipendenti e pensionati
  • dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto
  • dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Pubbliche Amministrazioni ed Enti: più facile l’accesso ai dati dell’Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida "L’accesso ai dati dell’Agenzia delle entrate per Pubbliche amministrazioni ed enti", che ha lo scopo di agevolare l'accesso e la consultazione, da parte di amministrazioni pubbliche ed enti che svolgono attività di interesse pubblico, dei dati dell’Anagrafe Tributaria relativi alle informazioni fiscali e reddituali dei contribuenti, alle informazioni catastali, cartografiche e ipotecarie e a quelle degli atti soggetti a registrazione.

La guida, in particolare, illustra i servizi attraverso i quali le PA ed enti possono acquisire agevolmente tutte le informazioni necessarie ai fini dell’acquisizione d’ufficio e dei controlli sulle autocertificazioni, della velocizzazione della concessione dei benefici e dei relativi controlli e per tutte le altre finalità istituzionali.

Rottamazione-ter: al 1 marzo il termine per pagare le rate in scadenza nel 2020

Il Decreto “Ristori-quater” (DL 30 novembre 2020, n. 157) è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter” rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”.

Per i contribuenti in regola con i pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.

Clicca qui per conoscere le modalità di pagamento delle rate in scadenza.

Il Decreto “Ristori quater” in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre è stato pubblicato il Decreto "Ristori quater" (DL 30 novembre 2020 n. 157), con ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto, varato dal Consiglio dei Ministri nella tarda serata di domenica 29 novembre, ha disposto la proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e nuovi contributi a fondo perduto.

Tra le misure in materia fiscale e contributiva l'Art. 1 riguarda la proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

La proroga riguarda inoltre le attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

Cashback: in Gazzetta Ufficiale condizioni e criteri di attribuzione

Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le condizioni e regole di accesso al "Cashback"

Il Decreto, in applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge di Bilancio 2020, disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici

Come si aderisce
L'adesione al programma è su base volontaria: il soggetto che intende aderire al programma registra nell'APP IO, o negli altri sistemi messi a disposizione, il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende aderire al programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla società Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dallo stesso. 
Al momento della registrazione, il soggetto che intende aderire al programma deve dichiarare di essere maggiorenne e residente in Italia, e di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. 

Come avvengono i rimborsi
Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, determinata con riferimento ai seguenti periodi:

1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021; 
1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021; 
1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022. 

Per ciascun periodo, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. 
La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo.

I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo. 

Clicca qui per accedere al Decreto.

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