Percentuale di ricarico utilizzabile anche dal Giudice per anni di imposta diversi

Con l’ordinanza 26486 del 20.11.2020 la Corte di Cassazione ribadisce che è ampiamente consolidato nella giurisprudenza della Corte stessa il principio per cui, in tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, qualora se ne voglia discostare, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 27330 del 29/12/2016 Rv. 642387 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 15038 del 02/07/2014 Rv. 631536 – 01).

Più in generale, peraltro, con riguardo alla determinazione del volume di affari del contribuente, una volta stabilita con esattezza per un determinato esercizio la percentuale di incidenza di una determinata materia prima sul totale degli acquisti, tale percentuale può essere utilizzata dall’Ufficio anche per la determinazione del volume d’affari relativo a diversi anni d’imposta, se la natura dell’attività imprenditoriale nel corso degli anni non sia cambiata (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1647 del 27/01/2010 Rv. 611199 – 01), ma pure dal giudice nel giudizio qualora sia in contestazione, come nel caso in esame, la percentuale di recupero applicata dall’Ufficio con l’accertamento.

Ciò posto, poiché, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre, viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, per cui non può essere censurato sotto il profilo della violazione di legge il criterio seguito dall’Ufficio e poi della Commissione tributaria in sede di impugnazione, qualora correttamente motivato, come nel caso in esame in cui la CTR ha applicato un criterio ritenuto corretto quale quello della omogeneità degli elementi di imposta rispetto a quelli che avevano portato all’accertamento ormai definitivo della percentuale di ricarico del 22% per l’annualità pregressa.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene quindi rigettato con condanna alle spese.

Per il testo integrale clicca qui.

Credito d’imposta da trasformazione attività: il codice tributo cambia nome

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 71 del 18 novembre 2020, ha ridenominato il codice tributo "6834" per utilizzare in compensazione il credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

In particolare, il codice tributo è ridenominato "Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate" e permetterà alle società che hanno subito inadempienze, di utilizzare in compensazione, tramite F24, il credito generato dalla conversione di attività in imposte anticipate.

Entro il 28 novembre le domande per il contributo a fondo perduto per le imprese della ristorazione

L’Art. 58 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, ha istituito un Fondo Ristorazione, con una dotazione di 600 milioni di euro, da utilizzare per l’acquisto di prodotti 100% Made in Italy.

I destinatari del Fondo, ristoratori e le ristoratrici, potranno quindi richiedere un contributo a fondo perduto ed utilizzarlo per gli acquisti di prodotti dell’agroalimentare italiano effettuati dopo il 14 agosto 2020.
Possono accedere al contributo ristoranti, pizzerie, mense, i servizi di catering, gli agriturismi e gli hotel con somministrazione di cibo.

E’ possibile aderire presentando la domanda entro il 28 novembre 2020 tramite il Portale Ristorazione o in un Ufficio Postale.
Qui un video tutorial.

Il Mipaaf ricorda che non c’è un click day, in quanto l’ordine di presentazione non dà diritto ad alcuna precedenza sulla erogazione del contributo, ed invita a prendersi il tempo necessario per recuperare la documentazione richiesta prima di inviare la domanda.

Per consultare le FAQ sul tema clicca qui.

Il bilancio degli enti del Terzo settore: approfondimento del Consiglio e Fondazione Nazionale dei Commercialisti

La Fondazione ed il Consiglio Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il volume "Il bilancio degli enti del Terzo settore", che fornisce una prima analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 su un comparto che conta 350.000 organizzazioni e 1,1 milioni di occupati.

Il volume include un’analisi delle previsioni giuridiche e contabili contenute nel "Codice del Terzo settore" e nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 (Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore).
Nel volume, scaricabile gratuitamente, sono forniti esempi e approfondimenti utili per il professionista e per gli studiosi della materia, in attesa dell’emanazione dei prossimi principi contabili nazionali di settore e dell’approssimarsi dell’applicazione del decreto ministeriale, la cui entrata in vigore è prevista, per gli enti del Terzo settore che hanno coincidenza tra anno solare ed esercizio amministrativo, con il 1° gennaio 2021.

Dopo una prima parte di introduzione, il volume si sviluppa in cinque capitoli:

  • Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli
  • Gli schemi di bilancio per gli ETS piccoli
  • Dal piano dei conti al bilancio ( e viceversa)
  • Deposito e tempistica di approvazione
  • Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo Settore.

CNDCEC: entro il 30 novembre la comunicazione dei dati antiriciclaggio degli iscritti

Nell’informativa n. 136/2020 indirizzata ai Presidenti dei consigli degli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, invita a compilare il questionario allegato all’informativa per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007, e relativo alle funzioni di promozione dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio e controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio svolte nei confronti degli iscritti per l’esercizio 2019.

Nell’informativa viene ricordato che, per agevolare lo svolgimento, da parte degli Ordini, della funzione di vigilanza sull’osservanza della normativa antiriciclaggio da parte dei propri iscritti, il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione, per il 2019, un questionario da somministrare a campione agli iscritti tramite la piattaforma Concerto.
Gli Ordini che si sono avvalsi della suddetta piattaforma per la somministrazione del questionario potranno compilare solo l’allegato 1. Diversamente, gli Ordini territoriali che hanno somministrato il questionario con modalità differenti dovranno compilare e trasmettere anche il report presente nell’allegato 2.

I dati richiesti dovranno essere trasmetti entro e non oltre il 30 novembre 2020.

Decreto “Ristori bis”: analisi dei Consulenti del lavoro sulle sospensioni tributarie e contributive

Gli articoli 7 e 11 del DL 149/2020 (il cosiddetto Decreto "Ristori bis") disciplinano la sospensione dei versamenti tributari e di quelli previdenziali ed assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020.

La loro formulazione, in particolare quella dell’art. 11, ha determinato alcuni dubbi interpretativi sulle scadenze, che rappresentano anche l’oggetto dell’approfondimento dei Consulenti del Lavoro dal titolo Le sospensioni tributarie e contributive del "Ristori bis", pubblicato lo scorso 13 novembre.
Il documento, in particolare, sintetizza ambito di applicazione della norma, soggetti coinvolti e scadenze fiscali aggiornate, sottolineando i dubbi interpretativi che la formulazione del D.L. fa sorgere, anche alla luce delle circolari Inps n. 128 e n. 129 del 2020.

Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici: al via le richieste

Al via le domande per richiedere il contributo a fondo perduto per i centri storici previsto dall’Art. 59 del Dl n. 104/2020 (Decreto "Agosto").
L’Agenzia delle Entrate ha infatti aperto il canale telematico per richiedere il contributo destinato a sostenere le attività commerciali dei centri storici delle città colpite dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza "Covid-19".

Fino al 14 gennaio 2021 gli interessati potranno inviare le domande mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che, con Provvedimento del 12 novembre scorso, è stato approvato il modello di domanda per richiedere il contributo, la cui erogazione avverrà con accredito diretto sul conto corrente indicato dal beneficiario.
Tutte le informazioni utili per richiedere il contributo nella guida dell’Agenzia delle Entrate.

La crisi economica ferma il progetto? Detrazione Iva su beni e servizi resta

Non è necessaria una rettifica dell’imposta sul valore aggiunto se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare tali beni ai fini di un’attività imponibile.

Il diritto alla detrazione Iva resta acquisito, in via generale, anche se successivamente, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non utilizza i beni e servizi relativi all’investimento progettato che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni soggette ad imposta. Lo ha chiarito la Corte Ue nella Causa C-734/2019.

Sospensione versamenti Inps per aziende e professionisti: secondo l’ANC il sistema di comunicazione è “contraddittorio ed incoerente”

Con il Comunicato del 16 novembre l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), in riferimento alla sospensione dei versamenti Inps per aziende e professionisti legata all’emergenza Covid, sottolinea come questi si trovino spesso a fare i conti "con un sistema di comunicazione contraddittorio e incoerente, che parte dalla difficoltà interpretativa dei decreti e arriva alle circolari Inps le quali, invece di semplificare e chiarire, contribuiscono a gettare i contribuenti e i loro intermediari nella confusione e nello sconforto".
Il riferimento è, in particolare, alla Circolare Inps n. 128 del 12 novembre, nella quale veniva comunicata la sospensione dei versamenti per i soggetti che operano nelle zone rosse e arancioni.

"Concordiamo pienamente con quanto evidenziato dall’Ancl nel comunicato stampa di sabato scorso" ha dichiarato il Presidente Cuchel "e ci uniamo nell’esprimere, ancora una volta tutto il disagio dei professionisti che assistono le aziende, le quali in questo momento chiedono certezze, così come noi pretendiamo rispetto per il nostro lavoro".

Qui il testo integrale della Comunicazione ANC.

Superbonus 110%: i Commercialisti chiedono una proroga della misura al 31 dicembre 2024

Una Circolare annuale specifica ed una proroga della misura al dicembre del 2024. Queste le richieste avanzate dal Consigliere nazionale dei commercialisti, Maurizio Postal, nel corso dell’audizione sul Superbonus al 110%, tenutasi il 4 novembre scorso presso la Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.

Secondo i Commercialisti è necessario un completo riordino delle norme relative al modo delle detrazioni edilizie, dato che "derivano da una stratificazione non ordinata di interventi dove i più vecchi ancora vigenti risalgono ai primi anni 2000 e che costituiscono ormai una matassa quasi inestricabile anche per i migliori esperti". Sarebbe quindi utile dedicare almeno una circolare annuale specifica che fornisca tutte le indicazioni di prassi, cercando anche di sistematizzare i profili disciplinari che sono comuni alle diverse agevolazioni in modo da "ridurre la complessità, reale e percepita, che discende invece da una loro trattazione disorganica e separata detrazione per detrazione".

Se poi non fosse possibile accorpare le diverse discipline in materia in un testo unico normativo, sarebbe opportuno, precisano ancora i Commercialisti, "venire incontro agli operatori e ai contribuenti predisponendo e mantenendo aggiornato un "testo unico delle interpretazioni".

I Commercialisti raccomandano inoltre una proroga, almeno fino al 31 dicembre 2024, del termine finale entro il quale le spese sostenute per interventi agevolati possono beneficiare del Superbonus al 110%.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.