Ok del Consiglio dei Ministri alla Legge di Bilancio 2021

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 novembre 2020, ha approvato il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che introduce importanti misure per il rilancio delle imprese e il rafforzamento degli enti non commerciali, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, per l’implementazione delle politiche sociali.
Prevede inoltre interventi settoriali mirati su sanità, scuola, università e ricerca, cultura, sicurezza, informazione, innovazione e trasporti e misure in favore delle Regioni e degli enti locali, per la pubblica amministrazione ed il lavoro pubblico.

Criteri per la determinazione della percentuale di ricarico

Con l’ordinanza n. 25918 del 16.11.2020 la Corte di Cassazione ha affermato che la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; (b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; (c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni.
Tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell’imprenditore risulti formalmente regolare (Cass. 30276/2017).

Nel caso di specie è stato accolto il ricorso del contribuente perché è emerso che la CTR non ha esaminato il fatto storico che poteva essere rilevante ai fini della quantificazione della percentuale di ricarico, né ha motivato in alcun modo sul punto.
In particolate la CTR nulla ha detto con riferimento alla quantificazione della percentuale di ricarico del 44,23%, la quale era stata ricostruita facendo riferimento esclusivamente a prodotti acquistati e commercializzati nell’anno 2008, ossia tre anni dopo l’anno 2005 in contestazione, limitandosi ad affermare che le incongruenze contabili ed in particolare l’inverosimile sproporzione tra i costi per lavoro dipendente e il reddito di impresa, lasciavano desumere l’inattendibilità della contabilità tenuta dal contribuente, per quanto ineccepibile dal punto di vista formale.

Per il testo integrale clicca qui.

Profili per identificare i comportamenti anomali e frodi fiscali

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato sul sito della Banca d’Italia un documento contenente quattro schemi per individuare le frodi fiscali. Il documento, dal titolo «Schemi rappresentativi di comportamenti anomali», rivela schemi operativi consolidati, caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali.

Il testo si divide in quattro macro-argomenti e sono stati infatti elaborati, in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l’AE. i seguenti schemi di anomalia:

  • utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
    frodi sull’IVA intracomunitaria;
  • frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione internazionale;
  • cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Gli schemi si rivolgono a tutti i destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati dalla normativa antiriciclaggio (art. 3 D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni). Alcuni indici si attagliano specificamente all’attività degli intermediari bancari e finanziari; lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi si riferisce prevalentemente all’attività dei professionisti. Alcune tipologie operative possono inoltre risultare strettamente collegate o complementari, rappresentando distinte fasi di un disegno criminale unitario finalizzato alla realizzazione di illeciti fiscali.

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici: approvato il modello di domanda

Con Provvedimento del 12 novembre scorso il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda per richiedere il contributo a fondo perduto per i centri storici previsto dal Dl n. 104/2020 che i contribuenti potranno inviare, da mercoledì 18 novembre fino al 14 gennaio 2021, tramite i servizi telematici delle Entrate.

A partire da tale data, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19” potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l’apposito servizio nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi”.
Dopo la presa in carico della richiesta l’Agenzia comunicherà, con una seconda ricevuta, la spettanza o lo scarto della stessa a seguito dei controlli formali. Il pagamento avverrà su accredito diretto nel conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.

Come previsto dall’art. 59 del Dl n. 104/2020 il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. Si tratta, in particolare, dei 29 comuni indicati nelle istruzioni allegate al modello per la compilazione dell’istanza.

L’importo del contributo, precisa l’Agenzia, è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019:

  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

No al “credito d’imposta per l’adeguamento ambienti di lavoro” se gli interventi sono finalizzati ad estendere gli spazi a disposizione dei clienti

L’articolo 120 del Decreto “Rilancio” ha introdotto un credito d’imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del menzionato decreto rilancio.

Con la Risposta n. 545 del 12 novembre l’Agenzia delle Entrate precisa però che il suddetto credito d’imposta non spetta per tutti gli interventi necessari per far rispettare le suddette prescrizioni sanitarie, come ad esempio alcuni di quelli citati nell’interpello:

  • la realizzazione di un locale al piano seminterrato per il ricevimento ed il deposito delle forniture, nonché di opere accessorie quali la pavimentazione della rampa di accesso e dello spazio antistante per la manovra dei mezzi;
  • la realizzazione di un percorso interno per trasportare le forniture dal seminterrato all’esercizio di somministrazione.

Questo tipo di interventi, infatti, finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale, non possono beneficiare del “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro” in quanto non risultano espressamente prescritti dalle linee guida regionali che, invece, richiedono semplicemente di individuare “specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all’interno della azienda”.

Per quanti immobili è possibile richiedere il Superbonus 110%?

La risposta la fornisce l’Agenzia delle Entrate, sulla rivista telematica FiscoOggi, facendo una distinzione tra le detrazioni relative:

  • alle spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • alle spese per gli interventi antisismici.

Per le prime il Superbonus può essere richiesto per le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità immobiliari (articolo 19, comma 10 del decreto legge n. 34/2020), mentre questo limite non si applica alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Infine, nel caso di interventi antisismici, l’Agenzia spiega che non c’è limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili, che possono essere effettuati su tutte le unità abitative, a condizione che gli immobili si trovino nelle zone sismiche 1,2 e 3, come indicato nella Circolare n. 24/2020.

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2020

Scade il prossimo 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2020 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione (LiPe) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Spese mediche: si può optare per la detrazione fiscale o per la “lotteria deli scontrini”

Con il Provvedimento dell’11 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto modifiche al punto 1.2 del Provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019, stabilendo che i dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla cosiddetta "lotteria degli scontrini". I registratori telematici, spiegano infatti le Entrate, in fase di registrazione dei dati dell’operazione possono memorizzare esclusivamente o il codice fiscale (finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale) o il codice lotteria, finalizzato alla partecipazione a quest’ultima. Questo per "garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali".

Dunque, anche gli scontrini riguardanti i dati da trasmettere al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono concorrere alla lotteria, purchè il cliente chieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

Sport Bonus: scade oggi il termine per presentare l’istanza di accesso al credito

Scade oggi il termine utile per persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d’impresa, per la presentazione della richiesta di di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le donazioni in denaro destinate a interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici (il c.d. Sport Bonus).
Ricordiamo che il bonus, previsto dal Bilancio 2019 e successivamente esteso anche a quest’anno dal Bilancio 2020, consiste in un credito pari al 65% delle donazioni effettuate anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti interessati.

Le domande per il riconoscimento del credito devono essere inviate, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, indicando nell’oggetto la dicitura "Sport bonus 2° finestra 2020".

Qui maggiori informazioni sulla procedura e qui la modulistica dedicata.

Tax credit Cinema: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Sul sito del MiBACT (Direzione generale Cinema e audiovisivo, è stato pubblicato il Decreto direttoriale 9 novembre 2020, con gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste pervenute, per il riconoscimento del credito d’imposta per la programmazione cinematografica per l’anno 2020 (c.d. Tax credit Cinema).

Tale pubblicazione, segnala il Ministero, costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del DM citato. Il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del DM citato.

Il decreto, nel quale è riportato l’elenco dei beneficiari ed i relativi crediti d’imposta, non contiene invece le domande finora istruite per le quali è stato già comunicato il riconoscimento del credito d’imposta a mezzo Pec o tramite i D.D. precedenti.
Le eventuali richieste per le quali l’istruttoria sia in fase di perfezionamento, segnala infine il Ministero, faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.

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