Per l’esenzione Iva il chiropratico deve avere una formazione adeguata

"In tema di iva, il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633/72, al chiropratico che rende una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale".

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020.

Esclusi dall’accertamento i meri prelievi effettuati dai lavoratori autonomi

Con l’ordinanza 20841 del 30.09.2020 la Corte di Cassazione conferma l’efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 dell’8.10.2014.
Gli accertamenti fiscali nei confronti dei lavoratori autonomi fondati sull’art. 32, comma 1, numero n. 2, D.P.R. n. 600/73, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la predetta sentenza della Corte Costituzionale, anche se riguardanti anni di imposta precedenti alla pronuncia, purchè non ancora definitivi, devono essere rivisti.
La Suprema Corte ha enunciato tale principio e ribadito la retroattività della sentenza della Consulta che era intervenuta per dichiarare l’illegittimità della citata norma come modificata dall’art. 1 comma 402, lettera a), n. 1 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Alla luce di tale decisione sono dunque escluse dal maggior reddito oggetto di accertamento le movimentazioni bancarie di mero prelievo effettuate dai conti correnti nella disponibilità del contribuente lavoratore autonomo.

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Economia degli Enti Locali: informativa FNC

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l’informativa periodica "Economia degli enti locali", che analizza le principali novità in materia.
L’informativa, in particolare, pone l’attenzione sul documento "La revisione negli enti locali, Quaderno I – Approccio metodologico e Quaderno II – Strumenti operativi" che propone un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mette a disposizione del professionista una serie di materiali pratici e operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione.

Il primo Quaderno approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all’acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell’attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento. Il secondo, invece, è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto.

Nel documento, si legge in premessa, vengono inoltre segnalate le raccomandazioni fornite agli operatori del mondo delle società a partecipazione pubblica per un’applicazione ragionata, nel contesto dell’epidemia Covid-19, degli obblighi in materia di crisi di impresa, imposti per le società a controllo pubblico dagli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016, la cui efficacia non è stata sospesa dalla legislazione emergenziale.

Aumenti di capitale a maggioranza semplice fino a giugno 2021

L’articolo 44 del Dl 16 luglio 2020 n. 76 (Dl Semplificazioni) convertito con modifiche in legge 120/2020, ha modificato alcune norme che Codice civile dedicate al tema dell’aumento del capitale sociale delle società.

Per le Spa, in deroga ai quorum (deliberativi e costitutivi) prescritti dal Codice civile e dallo Statuto per le assemblee, fino al 30 giugno 2021 potranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, le deliberazioni aventi a oggetto gli aumenti del capitale sociale o l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.

La predetta norma transitoria si applica anche alle società a responsabilità limitata.

Sempre con effetti fino alla data del 30 giugno 2021, è infine previsto che le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione) potranno deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del comma 4 (secondo periodo) dell’articolo 2441, del Codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.

Balzo in avanti delle partite Iva nel terzo trimestre dell’anno

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) è stato pubblicato l’aggiornamento dell’Osservatorio sulle partite Iva relativo al terzo trimestre 2020, che vede l’apertura di 104.904 nuove partite Iva, con un incremento di circa il 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Rispetto al trimestre precedente, poi, l’aumento è stato decisamente più consistente (+10,2%), e può essere interpretato come una sorta di “rimbalzo” dopo il periodo di lockdown.

Le nuove aperture di partita Iva riguardano principalmente le persone fisiche (71,1%), seguite dalle società di capitali (21,9%), dalle da società di persone (3%) e dalla quote dei “non residenti” ed “altre forme giuridiche”, che rappresenta complessivamente il 4% del totale delle nuove aperture.
Come di consueto, il commercio ha registrato il maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 21,5% del totale, seguito dalle attività professionali (15,2%) e dalle costruzioni (10,1%).

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Il Sistema Pubblico di Identità Digitale: nuovo studio del Notariato

Sul sito internet del Notariato è stato pubblicato lo studio “Il sistema pubblico di identità digitale”, che analizza le caratteristiche, il funzionamento e le prospettive del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) quale sistema di autenticazione che il Legislatore ha previsto per consentire ad imprese e cittadini di interagire con la Pubblica Amministrazione e con i privati ed ottenere dagli stessi determinati servizi, attraverso l’utilizzo di sistemi informatici quali PC o dispositivi mobili.

Lo Studio, in particolare, ripercorre tutta la storia di SPID, a partire dalla sua nascita nel 2013, fino agli ultimi provvedimenti, compreso il c.d. “D.L. Semplificazioni”. Viene analizzato sia sotto il profilo della normativa nazionale che di quella comunitaria, con particolare attenzione al Regolamento eIDAS ed alle varie Direttive e regolamenti attuativi in tema di identità digitale e procedure comuni di identificazione elettronica e di accesso ai servizi.
Inoltre, SPID viene valutato quale mezzo di comunicazione con la pubblica amministrazione idoneo a formare il c.d. “domicilio digitale”, ed infine fatto oggetto di confronto con gli altri strumenti digitali già presenti nel nostro ordinamento quali la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica e la firma elettronica qualificata, al fine di stabilire l’esatto perimetro di questi strumenti e valutarne affinità e differenze.

Credito IVA compensabile anche in caso di omessa dichiarazione

La CTR della Lombardia accoglieva l’appello erariale valorizzando la dichiarazione tardivamente inviata – quindi da considerarsi omessa – alla stregua di condicio sine qua non per la fruibilità del credito relativo all’anno precedente.

La contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione.
La CTR ha ritenuto che non potesse essere riconosciuto il credito d’imposta utilizzato dal contribuente, maturato con riferimento al 2008, in quanto la relativa dichiarazione (modello unico) era stata tardivamente presentata in relazione all’annualità in parola.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25262 del 10.11.2020 ritiene che tale decisione si pone in contrasto con il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R n. 600 del 1973 e dell’art. 54- bis d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tal modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, ciò sia in quanto il suo diritto nasce dalla legge, non dalla dichiarazione, e si concretizza in presenza dei presupposti (v. Cass. sez. un. n. 17757 del 2016, in tema di detrazioni IVA; v. Cass. sez. un. n. 17758 del 2016, in tema di ammissibilità dei controlli automatizzati; v. per una fattispecie analoga a quella ora in trattazione Cass. n. 31433 del 2018), sia in quanto, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (Cass. n. 13378 del 2016, in tema di imposte sui redditi).

Nella fattispecie esaminata, l’Agenzia delle Entrate nega l’esistenza del credito sulla base del rilievo formale dell’omessa presentazione della dichiarazione controllata, profilo invero superabile alla luce della richiamata giurisprudenza.

La violazione formale è, infatti, emendabile, sul piano del rapporto impositivo, qualora si disponga ugualmente, in relazione ai crediti non dichiarati, delle informazioni necessarie per dimostrare il diritto vantato dal contribuente, in quanto ciò risponde alla forza espansiva dei principi sopra ricordati, sancendone l’affrancazione dagli obblighi dichiarativi.
Il ricorso del contribuente veniva pertanto accolto.

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Antiriciclaggio: schemi rappresentativi UIF

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato il 10 novembre 2020 schemi rappresentativi di comportamenti anomali diretti a tutti i destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette; alcuni indici si attagliano specificamente all’attività degli intermediari bancari e finanziari, mentre lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi si riferisce prevalentemente all’attività dei professionisti.

Il documento si divide in 5 capitoli

  • Operatività connessa con illeciti fiscali
  • Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti (settori ritenuti a maggiore rischio quello edile, carburanti, beni a contenuto tecnologico, commercio di autoveicoli, logistica, metalli preziosi etc.)
  • Frodi sull’iva intracomunitaria
  • Frodi fiscali internazionali
  • Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

I vari paragrafi vengono suddivisi sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo.
Si raccomanda un’attenta lettura dell’ultimo paragrafo che riferisce l’UIF riguardare l’attività dei professionisti nella cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Decreto “Ristori-bis”: bonus baby sitter e congedo straordinario

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 72 del 7 novembre 2020 ha approvato il Decreto "Ristori-bis", con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le principali misure previste dal decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre ed in vigore dalla stessa data, è da segnalare il Bonus baby sitter da 1.000 euro nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.

Le citate disposizioni, in particolare, sono definite dall’Art. 13 (Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado) e dall’Art. 14 (Bonus baby-sitting) del provvedimento.

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