Effetti dell’impugnazione parziale della sentenza

Con l’ordinanza n. 25075 del 09.11.2020 la Corte di Cassazione ribadisce il principio consolidato per cui, a norma dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ., l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate che hanno respinto domande del tutto autonome le une dalle altre (Cass., Sez. L, 27.9.2004, n. 19346, Rv. 577380-01).
In particolare, tale acquiescenza si verifica quando si desuma dall’atto, in modo inequivoco, la volontà dell’appellante di sottoporre solo in parte la decisione all’appello (elemento soggettivo) e le diverse parti siano del tutto autonome l’una dall’altra (elemento oggettivo) (Cass. Sez. 1, 7.1.2008, n. 33, Rv. 601561-01).

Con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione afferma che a tali principi si è attenuta la C.T.R.: pacifica essendo la circostanza che il capo della sentenza della C.T.P relativo alla ritenuta violazione dell’art. 12, comma 5, della I. n. 212 del 2000 non fu oggetto di espresso gravame ad opera dell’Ufficio.

Osserva la Corte come tale questione (coinvolgente l’apprezzamento sull’esistenza di una verifica prolungata oltre il termine di legge, in mancanza di preventiva autorizzazione alla relativa proroga) è autonoma rispetto alla dedotta violazione dell’art. 6, comma 4, nonché degli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 (errata interpretazione sul significato concreto da attribuire all’espressione "caparra confirmatoria"), implicando la valutazione di profili di illegittimità diversi – nella sostanza – tra loro.

Sicché: 1) i capi della sentenza di primo grado che riguardano l’una e l’altra risultano effettivamente sorretti da distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali è idonea a reggere l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato; 2) l’impugnazione di tale decisione, limitatamente alla dedotta violazione dell’art. 6, comma 4, e degli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, non è idonea a produrre effetti espansivi (cfr. l’art. 336 cod. proc. civ.) sulla questione concernente la violazione dell’art. 12, comma 5, cit. (e, tanto – ovviamente – indipendentemente dalla correttezza o meno di tale statuizione.
Il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria viene quindi rigettato.

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Decreto “Ristori”: partiti i contributi a fondo perduto per le imprese più colpite dalle misure di contenimento

A pochi giorni dall’emanazione del decreto "Ristori" il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato disposizione alle proprie strutture operative di inviare i mandati di pagamento, a favore delle 211.488 imprese più colpite dalle misure di contenimento della seconda ondata dell’epidemia COVID-19, per un importo totale di 964,8 milioni di euro.

I contribuenti coinvolti, per ricevere il contributo, non dovranno fare nulla: le somme maggiorate verranno infatti accreditate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto "Rilancio".

Oltre alle imprese, a ricevere il contributo sono stati anche 154mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti per un importo di oltre 726 milioni di euro e 25mila operatori dell’ospitalità per 106 milioni di euro.
Inoltre, sono circa 9mila i beneficiari che operano nelle attività sportive e di intrattenimento e nel trasporto. Tra le altre attività con più erogazioni spiccano quelle artistiche (2.935), quelle di supporto alle imprese (1.482) e quelle professionali (1.206).

A livello territoriale, sono 32mila i beneficiari con sede nel territorio della Lombardia, più di 20mila nel Lazio, 17mila circa in quattro regioni: Veneto, Campania, Toscana ed Emilia Romagna. Circa 13mila in Sicilia e Puglia, oltre 5mila in Calabria e Marche.

Attività finanziarie detenute all’estero nel 2017: comunicazione per la promozione della compliance

Per stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all’estero l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 6 novembre 2020, ha definito le modalità delle comunicazioni finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

Il Provvedimento, in particolare, detta le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.

I Commercialisti chiedono lo spostamento delle dichiarazioni al 10 dicembre

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti, tra le richieste formulate nel corso dell’Audizione sul Decreto Ristori, svoltasi il 6 novembre scorso presso la Commissione Finanze del Senato, ha chiesto:

  • lo spostamento delle dichiarazioni dei redditi almeno al 10 dicembre;
  • il diritto per gli intermediari di sospendere l’attività lavorativa in caso di malattia grave;
  • l’estensione dei contributi a fondo perduto ai professionisti.

L’articolo 10 del Decreto "Ristori" ha prorogato al 10 dicembre 2020 i termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, relativa all’anno 2019, che erano altrimenti in scadenza al 31 ottobre 2020.
L’evoluzione della situazione, caratterizzata da un accrescimento delle difficoltà operative e delle restrizioni, spiegano i Consiglieri nazionali della categoria delegati al Fisco, "rende opportuno un adeguamento dell’ampiezza della proroga già concessa. In ogni caso, pare evidente l’opportunità di prevedere una parificazione, al 10 dicembre 2020 o al più ampio termine che risulterà possibile concedere, dei termini in scadenza il prossimo 30 novembre 2020 per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi, per l’anno 2019".

Durante l’audizione i Commercialisti hanno chiesto anche una riforma strutturale che dia ai professionisti il diritto di sospendere l’attività lavorativa per situazioni di grave malattia.

Legittimazione passiva del socio dopo la cancellazione della società

Con l’ordinanza n. 24895 del 06.11.2020 la Corte di Cassazione precisa la sorte dei debiti anche tributari dopo la cancellazione della società.
In forza dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. (che prevede che «ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione»), parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che i soci subentrano nel lato passivo del rapporto, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché l’accertamento di tale circostanza costituisce presupposto della assunzione, in capo agli stessi, della qualità di successori e, conseguentemente, della legitimatio ad causam ai fini della prosecuzione del processo (Cass., sez. 5, 26/06/2015, n. 13259; Cass., sez. 6-5, 23/11/2016, n. 23916; Cass., sez. 5, 31/01/2017, n. 2444), sicché l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per il recupero dei pregressi debiti tributari della società, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova (Cass., sez. 5, 26/06/2015, n. 13259; Cass., sez. 6-5, 22/03/2018, n. 7236).

Con l’odierna ordinanza la Cassazione aderisce però ad altro orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013, secondo cui la legittimazione passiva, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, spetta ai soci, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di una distribuzione di attivo nel riparto effettuato in base al bilancio finale di liquidazione (Cass., sez. 5, 7/04/2017, n. 9094; Cass., sez. 5, 8/03/2017, n. 5988; Cass., sez. 5, 24/01/2018, n. 1713). A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno escluso che la cancellazione della società dal registro delle imprese determini la «estinzione» dei debiti rimasti insoddisfatti che la società aveva nei confronti di terzi ed hanno piuttosto aderito alla tesi che ritiene che detti debiti si trasferiscano sui soci, con un meccanismo di tipo successorio, anche se resta fermo per il socio il diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità, con la precisazione che «se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire … ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo». Nel caso in esame, l’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di società a responsabilità limitata con un unico socio e pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra richiamata, delle obbligazioni sociali sorte risponde, illimitatamente, il socio unico, ai sensi dell’art. 2497, secondo comma, cod. civ., nel testo in vigore ratione temporis. 3.

In caso però soci limitatamente responsabili, potrebbe essere utile elemento di contestazione, quale mancanza di interesse ad agire da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la mancata distribuzione a loro favore di attivo sociale.

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Le prove da scartare per il penale tornano utili per il tributario

Non esiste nell’ordinamento fiscale un principio generale di inutilizzabilità degli elementi illegittimamente acquisite esclusi i casi in cui viene lesa la tutela di diritti fondamentali costituzionali.

Legittimo l’utilizzo nel processo tributario di prove acquisite anche senza il rispetto delle garanzie difensive previste nell’ambito del codice di rito penale. A tal fine non rileva la veste di polizia giudiziaria assunta dalla Guardia di finanza in sede di indagine, essendo preclusa l’utilizzazione degli elementi acquisiti solo in ambito penale. È quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20358 del 28 settembre 2020.

Decreto “Ristori”: contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca

Tra le misure a sostegno delle imprese il Decreto “Ristori” (DL 28 ottobre 2020, n. 137) ha istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive per fronteggiare l’epidemia.
Il sostegno viene effettuato attraverso l‘erogazione di contributi a fondo perduto tramite l’Agenzia delle Entrate secondo modalità previste da un decreto del Ministro delle Politiche Agricole.

Con decreto interministeriale (Mipaaf e Mef) sarà definita la platea dei beneficiari e i criteri per accedere all’indennizzo.

SiBonus: la piattaforma di InfoCamere per la cessione del credito d’imposta

E’ attiva SiBonus, la piattaforma web realizzata da InfoCamere per la cessione del Superbonus che mette in contatto cedente e cessionario dei crediti di imposta per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica.

Come noto, infatti, il Decreto "Rilancio" ha previsto che il credito d’imposta di alcune specifiche detrazioni fiscali (superbonus 110%, ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate) possa essere ceduto a soggetti terzi per ottenere un’immediata liquidità, che
imprese, professionisti e cittadini potranno avere a loro disposizione per investire in nuovi progetti.

Come funziona il servizio SiBonus

  • una volta avuto accesso al servizio è possibile compilare e pubblicare gratuitamente un annuncio di vendita del proprio credito di imposta, indicando il suo valore e il prezzo a cui si intende cederlo;
  • l’annuncio apparirà nella lista dei crediti d’imposta presenti nella piattaforma e sarà ricercabile e consultabile gratuitamente in modalità anonima da tutti gli utenti che, se interessati, potranno contattare la persona che lo ha pubblicato. Sarà comunque chi ha pubblicato l’annuncio che sceglierà a chi vendere il credito;
  • dopo aver stipulato il contratto di cessione del credito con il miglior offerente, si dovrà effettuare l’operazione di cessione nel proprio cassetto fiscale. In tal modo l’offerente avrà a disposizione il credito nel proprio cassetto e, chi lo ha ceduto, riceverà l’importo pattuito.

Il servizio SiBonus è accessibile a tutti i cittadini dotati di una identità digitale SPID/CNS interessati a vendere o acquistare crediti di imposta generati a seguito dagli interventi sopra citati.

Test sierologici esclusi dal credito imposta sanificazione

Con la risposta ad interpello n. 510 del 2 novembre 2020, l’Agenzia Entrate ha confermato che non sono agevolabili, ai fini del credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI (articolo 125 del DL n. 34/2020) le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.

OIC: in consultazione un documento interpretativo sugli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”.
I commenti potranno essere inviati entro il 30 novembre 2020 all’indirizzo email staffoic@fondazioneoic.it.

Il documento, in particolare, si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile, ed analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020 (art. 110 commi 1-7 della Legge 13 ottobre 2020, n.126 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104).

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